1. La disciplina normativa nella costituzione di un ente sportivo dilettantistico. Generalmente gli enti sportivi dilettantistici sono costituiti nella forma di associazioni non riconosciute e sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile (artt.36 e ss.). Con la legge n.398/1991 e l'art.90 della legge n.289/2002, però, il legislatore ha espressamente previsto che gli enti sportivi dilettantistici possono usufruire di un trattamento tributario privilegiato qualora nella fase costitutiva rispettino particolari condizioni e precisamente: 1) la forma giuridica dev'essere quella di "associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt.36 e ss. del codice civile; associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al DPR 10.02.2000 n.361" ovvero "società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro..." ; 2) l' atto costitutivo dev'essere redatto per iscritto e deve contenere l'indicazione espressa della sede legale. 3) Nello statuto devono essere espressamente previsiti:
1. La disciplina normativa nella costituzione di un ente sportivo dilettantistico. Generalmente gli enti sportivi dilettantistici sono costituiti nella forma di associazioni non riconosciute e sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile (artt.36 e ss.). Con la legge n.398/1991 e l'art.90 della legge n.289/2002, però, il legislatore ha espressamente previsto che gli enti sportivi dilettantistici possono usufruire di un trattamento tributario privilegiato qualora nella fase costitutiva rispettino particolari condizioni e precisamente: 1) la forma giuridica dev'essere quella di "associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt.36 e ss. del codice civile; associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al DPR 10.02.2000 n.361" ovvero "società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro..." ; 2) l' atto costitutivo dev'essere redatto per iscritto e deve contenere l'indicazione espressa della sede legale. 3) Nello statuto devono essere espressamente previsiti:
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