Nell’iter di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti – c.d. “decreto milleproroghe” - approvato in via definitiva dalla camera dei deputati martedì 24/02/2009 , sono stati inseriti alcuni emendamenti di grande interesse per il mondo sportivo dilettantistico, relativi alla definizione di nuove tipologie di redditi diversi percepiti da “sportivi dilettanti”. Le nuove disposizioni sono contenute nel corpo dell’art. 35 del decreto-legge, denominato “Personale degli enti di ricerca e altre disposizioni in materia di lavoro e biobanche”, che, al comma n. 5, recita: " Nelle parole 'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche' , contenute nell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica ." Ciò significa che, per espressa previsione di legge, gli istruttori sportivi ed i preparatori atletici vengono considerati “sportivi dilettanti” , alla stregua degli atleti e degli allenatori – ovviamente a condizione che non svolgano tale attività come professione abituale ovvero a titolo di lavoratori dipendenti. Si tratta di una precisazione
Nell’iter di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti – c.d. “decreto milleproroghe” - approvato in via definitiva dalla camera dei deputati martedì 24/02/2009 , sono stati inseriti alcuni emendamenti di grande interesse per il mondo sportivo dilettantistico, relativi alla definizione di nuove tipologie di redditi diversi percepiti da “sportivi dilettanti”. Le nuove disposizioni sono contenute nel corpo dell’art. 35 del decreto-legge, denominato “Personale degli enti di ricerca e altre disposizioni in materia di lavoro e biobanche”, che, al comma n. 5, recita: " Nelle parole 'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche' , contenute nell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica ." Ciò significa che, per espressa previsione di legge, gli istruttori sportivi ed i preparatori atletici vengono considerati “sportivi dilettanti” , alla stregua degli atleti e degli allenatori – ovviamente a condizione che non svolgano tale attività come professione abituale ovvero a titolo di lavoratori dipendenti. Si tratta di una precisazione
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