Una recente sentenza della Corte d’Appello di Milano (App. Milano, sez. lav., n. 70 del 25 gennaio 2019) afferma che le prestazioni degli istruttori rese in forma coordinata e continuativa siano configurabili come rapporti di lavoro parasubordinato, assoggettati quindi all’obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l’impiego e alla registrazione sul Libro Unico del Lavoro. La decisione pone dunque un ulteriore dubbio sul già intricato panorama di incertezze che investe l’inquadramento delle collaborazioni sportive: devono effettuarsi gli adempimenti UNILAV e LUL anche per le prestazioni sportive c.d. pure? L’interpello n. 22/2010 non conferma forse tale obbligo soltanto per le collaborazioni coordinate e continuative a carattere amministrativo gestionale?
Una recente sentenza della Corte d’Appello di Milano (App. Milano, sez. lav., n. 70 del 25 gennaio 2019) afferma che le prestazioni degli istruttori rese in forma coordinata e continuativa siano configurabili come rapporti di lavoro parasubordinato, assoggettati quindi all’obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l’impiego e alla registrazione sul Libro Unico del Lavoro. La decisione pone dunque un ulteriore dubbio sul già intricato panorama di incertezze che investe l’inquadramento delle collaborazioni sportive: devono effettuarsi gli adempimenti UNILAV e LUL anche per le prestazioni sportive c.d. pure? L’interpello n. 22/2010 non conferma forse tale obbligo soltanto per le collaborazioni coordinate e continuative a carattere amministrativo gestionale?
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