1) PREMESSA
Importante scadenza fiscale da non dimenticare è quella del 28 febbraio 2009: entro tale data, infatti, tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche devono consegnare le certificazioni delle ritenute operate e versate nella qualità di sostituto d’imposta, in merito ai compensi e somme corrisposte nel corso dell’anno solare 2008 per prestazioni di lavoro autonomo (notai, avvocati, commercialisti, medici o altri professionisti, collaboratori e prestatori occasionali), nonché per il rilascio del modello CUD a lavoratori dipendenti e assimilati.
A tal proposito giova ricordare che devono essere certificati, oltre alle somme corrisposte per prestazioni svolte da lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, professionisti, collaboratori occasionali anche i rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi erogati:
· nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
· in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 67, comma 1, lettera m del D.P.R. 917/1986 anche se rientranti nella fascia di esenzione di 7.500 euro, in quanto gli stessi devono essere inclusi nella dichiarazione dei sostituti d’imposta – modello 770/semplificato (con scadenza il 31 marzo dell’anno successivo esclusivamente per via telematica, ma il decreto milleproroghe – in conversione entro il 1/3/2009 – dovrebbe fissare la proroga al 31 luglio 2009) e rappresentano, per il percipiente, la documentazione ufficiale del compenso percepito nell’annualità precedente (lo stesso dovrà poi valutare se è tenuto all’indicazione o meno nel modello di dichiarazione – appositi approfondimenti sul tema saranno inseriti nelle prossime newsletter Fiscosport).
Merita, al riguardo, chiarire che nella certificazione annuale devono essere ricomprese anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a euro 7.500,00 ai sensi dell’art. 69, comma 2, del TUIR).
In altri termini, le certificazioni devono essere in ogni caso consegnate ai collaboratori sportivi anche se trattasi di somme non assoggettabili a ritenuta perché rientranti nella franchigia di € 7.500,00 [1].
Per quanto riguarda la forma della certificazione in parola, giova evidenziare che:
(i) per i compensi erogati a lavoratori dipendenti ed assimilati (collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto) occorre rilasciare il modello Cud 2009;
(ii) per i corrispettivi di professioni (notai, avvocati , medici ecc. ai quali l’associazione ha pagato parcelle), collaboratori occasionali e collaboratori sportivi, la certificazione da rilasciare è in forma libera, ma gli utenti Fiscosport hanno l’opportunità di usufruire della modulistica appositamente predisposta ed inserita nell’apposita rubrica del sito www.fiscosport.it.
Seppur in forma libera, la certificazione deve comunque contenere obbligatoriamente:
· i dati del sostituto d’imposta;
· i dati collaboratore;
· la natura del compenso con annotazione delle norme di riferimento;
· l’ammontare lordo delle somme corrisposte;
· l’ammontare della ritenuta effettuate;
· la sottoscrizione del legale rappresentante.
Non devono, invece, essere ricomprese nella certificazione le somme erogate a titolo di rimborso spese a piè di lista.
Con specifico riferimento, poi, alla prova dell’avvenuta consegna della certificazione in parola, giova evidenziare che si tratta di onere gravante sul sostituto d’imposta e, quindi, è opportuno che la consegna avvenga mediante lettera raccomandata con A/R ovvero a mano con firma per ricevuta.
Successivo adempimento a cui sono tenute le associazione e società sportiva dilettantistica è la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta in cui sono elencati tutti i soggetti a cui sono stati erogate somme.
Si ricordi, pertanto, che il termine, fissato dal D.P.R. 600/73, è quello del 28 febbraio 2009 (per le certificazioni aventi ad oggetto l’anno solare 2008).
2) IL PRINCIPIO DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA E LA SOSTITUZIONE DI IMPOSTA.
L’imminente scadenza dell’obbligo di certificazione del pagamento delle ritenute d’acconto offre l’occasione per chiarire, in linea di principio, quale sia il fondamento giuridico che giustifica siffatto adempimento.
Si rendono necessarie, perciò, anzitutto, alcune riflessioni sul rapporto esistente tra principio di capacità contributiva e sostituzione d’imposta.
Vale considerare, infatti, che l’art.53 della Costituzione fissa, quale principio fondamentale dell’ordinamento, l’obbligo di contribuire alle entrate dello Stato in ragione della propria capacità contributiva, ovvero (senza soffermarsi, in questa sede, sul tema della capacità contributiva) in ragione della ricchezza del singolo.
Ciò significa che colui che acquista denaro (e non altri) è tenuto a corrispondere le imposte in ragione della propria capacità di produrre ricchezza.
Tra gli interpreti ci si è perciò, spesso, interrogati sulla legittimità di un altro principio posto dal legislatore ordinario, in base al quale talora altri soggetti (diversi dal contribuente-percipiente ricchezza) hanno l’obbligo di corrispondere le imposte in sua vece.
Dopo un lungo periodo di incertezze, la giurisprudenza di legittimità ha risolto ogni questione interpretativa chiarendo che i sostituti di imposta devono versare all’Erario (in tutto o in parte) le somme dovute dal contribuente, ma hanno altresì l’obbligo (e non una facoltà) di rivalersi su questo per il recupero dei medesimi importi. In tal modo il principio di capacità contributiva viene rispettato.
Naturalmente, qualora i sostituti di imposta omettano di adempiere all’obbligo di corrispondere le imposte per il contribuente, l’Erario potrà sempre agire per il recupero coattivo delle imposte anche nei suoi confronti, in quanto unico soggetto titolare di capacità contributiva.
Si comprende, perciò, il motivo per cui i contribuenti hanno particolare interesse a che il sostituto d’imposta non solo versi le ritenute da lui dovute, ma certifichi anche l’esatto ammontare corrisposto.
A tal fine, i commi 6-ter e 6-quater dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, impongono ai sostituti d’imposta, di rilasciare ai soggetti percipienti somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte (a titolo d’imposta o a titolo di acconto) una certificazione per l’annualità precedente (nella fattispecie, l’anno solare 2008) attestante:
– l’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti;
– l’ammontare delle detrazioni d’imposta effettuate e delle ritenute operate;
– l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali trattenuti.
Per meglio comprendere il tema della sostituzione di imposta, però, merita esaminare più approfonditamente, nel prosieguo, i diversi obblighi a cui è tenuto il sostituto d’imposta.
3) RITENUTE D’ACCONTO E D’IMPOSTA.
Il primo adempimento a cui è tenuto il sostituto d’imposta è quello di effettuare una trattenuta sull’importo lordo spettante al percipiente, all’atto del pagamento o della maturazione di determinati compensi o proventi.
Essa può essere di due tipi:
(i) a titolo di acconto, nel qual caso i compensi e le ritenute devono essere inseriti dal percipiente in dichiarazione, ove, in tale cotesto, la ritenuta sarà detratta dall’imposta dovuta.
In questa ipotesi, la trattenuta costituisce solo un’anticipazione del tributo, ma non estingue l’obbligazione tributaria del sostituito; quest’ultimo deve, infatti, indicare i relativi redditi nella propria dichiarazione, calcolare l’imposta globalmente dovuta (mediante autotassazione), quindi scomputare da questa l’ammontare delle ritenute subite;
(ii) a titolo d’imposta (definitiva), nel qual caso i compensi e le ritenute non vanno dichiarati dal percipiente. Se è a titolo di imposta, la ritenta estingue l’obbligazione tributaria del sostituito in relazione al reddito di riferimento, per cui tale reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo e, quindi, non deve essere dichiarato dal sostituito.
4) IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE
Come già si è anticipato, adempimento tipico posto a carico del sostituto d’imposta è, poi, il rilascio della certificazione relativa alle somme o valori corrisposti, con l’indicazione della relativa causale, e l’ammontare delle ritenute d’acconto operate nell’anno precedente.
In tal modo, la certificazione permette al percettore delle somme assoggettate a ritenuta (il sostituito) lo scomputo, dalla dichiarazione Irpef, delle ritenute d’acconto operate dal sostituto.
4.1.) LE CERTIFICAZIONI DEI COMPENSI PER ATTIVITA’ PROFESSIONALI.
Anche le società o associazioni sportive dilettantistiche possono operare quali sostituti d’imposta.
Si tratta del caso in cui abbiano corrisposto somme per prestazioni di lavoro autonomo, ovvero per prestazioni occasionali.
In tal caso, sono tenute a rilasciare la certificazione relativa ai compensi per attività di lavoro autonomo ovvero per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, che devono essere assoggettati a ritenuta d’acconto, nella misura del 20% se corrisposti nei confronti di soggetti residenti, ovvero del 30% per i soggetti non residenti per l’attività svolta in Italia.
La certificazione deve contenere i seguenti dati:
– l’intestazione della società o associazione sportiva dilettantistica;
– i dati identificativi del percipiente,
– la causale del pagamento,
– l’ammontare lordo delle somme corrisposte,
– l’ammontare della ritenuta operata,
– la sottoscrizione del presidente (o legale rappresentante) della società o associazione sportiva dilettantistica.
4.2.) IL PARTICOLARE REGIME FISCALE DELLE CERTIFICAZIONI DEI COMPENSI, PREMI, INDENNITA’ DI TRASFERTA E RIMBORSI FORFETARI DI SPESA PER ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE.
I compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dall’UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto, sono disciplinati dall’articolo 69, 2° comma, del TUIR.
La norma citata fissa un particolare regime di favore, in base al quale le somme corrisposte a tale titolo non concorrono a formare il reddito del percipiente fino all’ammontare complessivo annuo di euro 7.500,00, escludendo espressamente da tale computo i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, a condizione che siano sostenute fuori dal territorio comunale.
La medesima disciplina si applica anche in relazione ai compensi corrisposti in relazione ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa aventi ad oggetto prestazioni di carattere amministrativo-gestionale, di natura non professionale, a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Con riguardo alla disciplina della sostituzione di imposta, discende, perciò, che, per effetto delle disposizioni di cui all’art. 25, comma 1, legge n. 133/99 (sostituito dall’articolo 37, 2 comma, lettera a della legge n. 342/2000), solo gli importi eccedenti il limite di euro 7.500,00 sono soggetti a ritenuta alla fonte con l’aliquota IRPEF prevista per il primo scaglione di reddito (il 23% dal 1.1.2003), aumentata delle addizionali di compartecipazione all’IRPEF (la sola addizionale regionale nella misura fissa dello 0,90%).
La ritenuta è operata a titolo di imposta relativamente ai compensi imponibili (eccedenti i 7.500,00 euro) fino a 20.658,28 euro (da 7.500,00 euro a 28.158,28 euro), mentre è a titolo di acconto per gli importi che eccedono tale limite.
Al riguardo, merita evidenziare che con la risoluzione ministeriale 1.10.2001 n.142, l’amministrazione delle finanze ha chiarito che le disposizioni sopra citate possono essere applicate anche ai soggetti non residenti in Italia.
Per quanto concerne, poi, la modalità con cui effettuare la certificazione delle ritenute in parola, giova ricordare che – oltre ai dati già evidenziati per le certificazione a professionisti, – occorre indicare:
– l’ammontare della ritenuta irpef (23%) operata a titolo d’imposta o d’acconto,
– l’ammontare della ritenuta per l’addizionale regionale irpef (0,90%) operata,
– le somme non assoggettate a ritenuta (per effetto del limite di esenzione pari a 7.500,00).
Si badi, inoltre, che SENZA CERTIFICAZIONI LE RITENUTE NON POSSONO ESSERE SCOMPUTATE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
5). LA POSIZIONE INTERPRETATIVA DELLA GIURISPRUDENZA
Per completezza, merita dare uno sguardo alle soluzioni interpretative della giurisprudenza di legittimità.
Al riguardo, con una recente sentenza del 14 maggio 2008 n. 12072 la Suprema Corte di Cassazione ha condannato un campione del tennis al pagamento di più di 11 mila euro di ritenute d’acconto non documentate fissando il principio per cui la dichiarazione dei redditi del contribuente può essere rettificata legittimamente per le somme relative a ritenute non documentate attraverso certificati rilasciati dai sostituti d’imposta, avendo riguardo alla norma che prevede che alla dichiarazione dei redditi debba essere allegata tutta la certificazione relativa alle ritenute alla fonte operate nell’anno.
La sentenza che si segnala è di interesse perchè la questione riguarda non solo i lavoratori autonomi, come lo sportivo di cui alla sentenza in commento, ma anche i lavoratori dipendenti e tutti coloro che sono soggetti a ritenuta d’acconto.
Invece il problema non si pone per coloro che sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta.
Il disconoscimento delle ritenute alla fonte effettuate dal sostituto di imposta e portate in detrazione dal contribuente deriva dalla omessa allegazione alla dichiarazione annuale dei redditi, nel periodo obbligatoria, della documentazione che avrebbe dovuto essere allegata alla dichiarazione stessa a comprova del costo sostenuto, né fatta successivamente valere in sede contenziosa.
6). LE SANZIONI IN CASO DI MANCATA CERTIFICAZIONE.
Infine, merita ricordare che l’omessa o infedele certificazione sia dei compensi corrisposti per attività professionali che per attività sportive dilettantistiche è punita con la sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro.
La stessa sanzione è prevista per la tardiva consegna o spedizione della predetta certificazione.
Sembra potersi ritenere che il tardivo rilascio della certificazione non ostacoli l’attività di controllo.
Conseguentemente la violazione potrà essere ricondotta nell’ambito delle irregolarità meramente formali e pertanto non dovrebbe essere sanzionata.
7). ALCUNI STRUMENTI UTILI PER PROCEDERE ALLA CERTIFICAZIONE: LA MODULISTICA FISCOSPORT
Onde permettere agli utenti abilitati ai SERVIZI FISCOSPORT di adempiere correttamente a tali incombenze, Fiscosport ha provveduto ad aggiornare la modulistica sul sito http://www.fiscosport.it con i nuovi moduli per l’anno 2008 (scadenza: 28 febbraio 2009) sia per una compilazione manuale che per una compilazione computerizzata (le certificazioni dei compensi agli sportivi dilettanti – art. 25 legge 133/99 – possono essere compilate on-line con il calcolo automatico delle ritenute e delle addizionali, con il controllo del superamento del limite esente di 7.500 euro).
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[1] Si veda in proposito Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 60 del 19 giugno 2001.
LA CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI: un adempimento in scadenza il 28 febbraio 2009
Importante scadenza fiscale da non dimenticare è quella del 28 febbraio 2009 : entro tale data, infatti, tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche devono consegnare le certificazioni delle ritenute operate e versate nella qualità di sostituto d'imposta, in merito ai compensi e somme corrisposte nel corso dell’anno solare 2008 per prestazioni di lavoro autonomo (notai, avvocati, commercialisti, medici o altri professionisti, collaboratori e prestatori occasionali), nonché per il rilascio del modello CUD a lavoratori dipendenti e assimilati . A tal proposito giova ricordare che devono essere certificati , oltre alle somme corrisposte per prestazioni svolte da lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, professionisti, collaboratori occasionali anche i rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi erogati :