Ricordiamo che la NASpI (D. Lgs. n. 22 del 2015) è riconosciuta ai lavoratori subordinati che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione: aver perso il lavoro in modo involontario;
- requisito contributivo: aver versato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la data di inizio della disoccupazione
Dal 1° gennaio 2025 viene introdotto un nuovo requisito contributivo per quei lavoratori che, nel periodo precedente ad un licenziamento (cessazione involontaria) per il quale si chiede la NASpI, abbiano cessato un precedente rapporto di lavoro volontariamente (dimissioni o risoluzione consensuale).
In sostanza la nuova disciplina interessa quei lavoratori che, dopo aver presentato dimissioni volontarie da un rapporto di lavoro in corso, nei 12 mesi successivi:
- è assunto da un nuovo datore di lavoro e viene licenziato;
- termina un nuovo contratto a tempo determinato.
Il lavoratore licenziato non ha diritto alla Naspi se non ha accumulato almeno 13 settimane di contribuzione nell’ambito del nuovo rapporto di lavoro.
Esempi:
- Dimissioni da tempo indeterminato + nuovo lavoro a tempo determinato di 10 settimane
La perdita di questo secondo lavoro, non darà diritto alla NASpI perché non ha raggiunto le 13 settimane di contribuzione nel secondo impiego.
- Dimissioni da tempo indeterminato + nuovo lavoro a tempo indeterminato
Un lavoratore si dimette da un contratto a T.I., trova un nuovo lavoro a T.I. ma viene licenziato dopo 7 settimane. Non avrà diritto alla NASpI perché non ha raggiunto le 13 settimane di contribuzione nel secondo impiego.
- Il lavoratore ha un contratto a T.D. che giunge a scadenza
Il lavoratore avrà diritto alla NASpI se rispetta i requisiti generali. La nuova normativa non si applica (non ci sono dimissioni o risoluzione consensuale).
Questo nuovo requisito ha l’obiettivo di contrastare comportamenti elusivi che spesso vedono lavoratori e datori di lavoro collaborare per simulare situazioni di disoccupazione involontaria al fine di accedere alla NASpI.
Il nuovo requisito contributivo non è richiesto laddove, nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASpI, il lavoratore sia cessato da un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a seguito di
• dimissioni per giusta causa,
• dimissioni nel periodo tutelato della maternità e paternità
• risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’ articolo 7 della legge n. 604/1966 (conciliazione).
Riepilogando
Requisiti post legge di bilancio 2025:
- stato di disoccupazione: aver perso il lavoro in modo involontario;
- requisito contributivo: aver versato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la data di inizio della disoccupazione;
- altro requisito contributivo: La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che «Possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all’articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione».
Attenzione: i requisiti devono sussistere congiuntamente