La Federazione Ciclistica Italiana (d’ora in poi FCI), particolarmente attenta alla salute dei propri tesserati, ha emanato chiarimenti in materia di certificazione sanitaria (comunicati a mezzo mail ai tesserati in data 28 gennaio us), utili anche per altri sport.
L’adozione del servizio “DataHealth”, per la necessaria verifica del possesso di adeguato certificato di idoneità da parte di ogni atleta tesserato con la FCI, oltre a consentire di allineare in modalità corretta il “documento-tessera” al “documento-certificato”, è stata l’occasione per chiarire ricorrenti dubbi sulla regolarità della certificazione di idoneità alla pratica sportiva, muovendo dalla constatazione che spesso i documenti esibiti dagli atleti non si presentano conformi alle normative.
A tal fine, è opportuno distinguere due tipologie di certificato: per idoneità agonistica, da un lato, e non agonistica, dall’altro.
La prima fattispecie, disciplinata dal D.M. del 18 febbraio 1982, in quanto idoneità “specifica”, deve essere rilasciata espressamente ed esclusivamente per lo svolgimento dell’attività sportiva agonistica praticata, in tal caso il ciclismo. In virtù di tale premessa, è evidente l’irregolarità dei certificati che riferiscono l’idoneità alla pratica delle singole discipline sportive (MTB; ciclocross; fuoristrada; cicloturismo, ecc).
L’unica eccezione a quanto descritto sopra concerne le specialità BMX e TRIAL, riguardo alle quali è necessario specificare – nel modulo di richiesta (del certificato) – che l’idoneità è riferita allo “sport CICLISMO – BMX/TRIAL”. Una simile esigenza deriva dalla diversa età di accesso per la visita finalizzata al rilascio di certificato agonistico, che nel caso dello sport del “ciclismo” è di anni 13 (da compiersi nell’anno solare) mentre per la pratica agonistica del “ciclismo-bmx/trial” è di anni 8 (da compiersi nell’anno solare).
Altra doverosa precisazione concerne la situazione in cui l’atleta pratichi più sport1, che impone la necessaria menzione delle singole attività, compresa, pertanto, l’espressa indicazione anche del ciclismo.
La considerazione che la compilazione del certificato per idoneità non agonistica è l’ambito in cui si riscontrano maggiori irregolarità, ha indotto la FCI a fare chiarezza su alcuni aspetti significativi.
Il certificato menzionato deve infatti essere redatto esclusivamente secondo il modello C previsto dal Decreto Balduzzi2, senza ulteriori integrazioni e/o specificazioni e non può essere sostituito da altre certificazioni, apparentemente simili, di “buona salute”, di “sana e robusta costituzione”, nemmeno da quella “per attività ad elevato impegno cardiovascolare”, nonostante il rilascio di quest’ultima presupponga accertamenti molto più approfonditi3.
La nota esplicativa della FCI ha chiarito un’ulteriore questione, spesso controversa e foriera di dubbi per i sodalizi sportivi dilettantistici, ovvero la possibilità di accettare – con la stessa efficacia – un certificato di idoneità alla pratica agonistica attinente a sport differenti da quello per cui è richiesto, in alternativa di quello per attività non agonistica, muovendo dal presupposto del maggior numero e maggiore complessità degli esami necessari per il rilascio del primo.
La Federazione, al riguardo, ha stabilito che il certificato per attività sportiva non agonistica possa essere sostituito solo dal certificato di idoneità all’attività agonistica praticata in concreto, es. il ciclismo.
Il sodalizio sportivo deve inoltre rifiutarsi di acquisire, poiché irregolari e pertanto non idonei ad escludere eventuale responsabilità del Presidente, certificati rilasciati da specialisti diversi da quelli indicati nel Decreto Balduzzi, ovvero medici specialisti in medicina dello sport o medici comunque iscritti alla Federazione medico sportiva italiana; pediatri e medici di medicina generale di libera scelta (unicamente per i propri assistiti).
Da ultimo, non certo per importanza, è necessario ricordare che il medico, oltre a sottoscrivere il certificato, deve apporvi il proprio timbro, utile a consentire l’identificazione del soggetto che lo ha rilasciato, nonché il compimento di tutte le verifiche del caso.
Non può essere trascurato, infine, che se l’atleta (o l’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minorenne), da un lato, ha l’onere di accertarsi che il documento risulti scritto in forma chiara e comprensibile e presenti la sottoscrizione del professionista (oltre all’apposizione del timbro), dall’altro, ha il diritto di chiedere al medico il rilascio di una certificazione corrispondente alle normative in vigore.
Un preciso dovere di controllo della regolarità formale della certificazione (redazione conforme alle prescrizioni normative, esclusivamente da un medico “abilitato”) spetta al sodalizio sportivo, il quale è tenuto a rifiutare documenti non rispondenti alle disposizioni legislative.
- Al riguardo, il D.M. 18 febbraio 1982 “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”, all’art. 3 dispone che “Nel caso in cui l’atleta praticati più sport, deve sottoporsi ad una sola visita di idoneità con periodicità annuale. La visita sarà, nel caso predetto, comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport” e (all’art. 4) che “In occasione degli accertamenti sanitari di cui all’art. 3 si procede alla compilazione di una scheda di medico-sportiva conforme ai modelli A e B di cui all’allegato 2”. [↩]
- La compilazione di tale modello prevede obbligatoriamente che il medico inserisca espressamente e chiaramente la data di avvenuta esecuzione dell’esame ECG. In proposito, merita di essere segnalato che, diversamente da quanto statuito nel Decreto Balduzzi secondo cui l’esame ECG deve essere effettuato almeno una volta nella vita (salve le specifiche eccezioni espressamente previste), la FMSI ha disposto che i propri tesserati debbano richiedere l’effettuazione dell’esame menzionato ad ogni visita annuale [↩]
- Ai sensi dell’art. 4 del decreto Balduzzi (Attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare patrocinate da Federazioni sportive, Discipline associate o da Enti di promozione sportiva), “1. Per la partecipazione di non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dai suddetti organismi, quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, il controllo medico comprende la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi”. [↩]