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    Home Approfondimenti Il nuovo d.p.c.m. 2/3/2021 conferma lo svolgimento di attività sportiva “di preminente...
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    Il nuovo d.p.c.m. 2/3/2021 conferma lo svolgimento di attività sportiva “di preminente interesse nazionale”: cosa significa, nella pratica?

    Stefano ANDREANI
    Stefano ANDREANI
    Dottore Commercialista in Firenze
    3 Marzo 2021
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      Le misure per il contenimento del contagio consentono la pratica sportiva, ovunque, purché sia agonistica, nel rispetto delle non poche regole e limitazioni. Ma … “si può fare”. Unica limitazione, parziale, nelle zone rosse

      Partiamo da un dato di fatto, senza dietrologie, allarmismi, complottismi, ribellioni o panico: tutti i dpcm finora emanati, compreso il recentissimo del 2/3/2021 (in G.U. del 2 marzo 2021), contengono le seguenti parole: “sono consentiti … gli eventi e le competizioni di livello agonistico … di … interesse nazionale … Le sessioni di allenamento degli atleti … partecipanti alle competizioni … sono consentite …”. con l’unica limitazione per i tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva nelle zone rosse, di cui diremo più avanti.

      Sono cambiate nel tempo le parole al posto dei puntini ma queste sono sempre rimaste: a parte la limitazione nelle zone rosse di cui diremo più avanti, lo sport agonistico di interesse nazionale va avanti, sia come competizioni che, di conseguenza, come allenamenti. Quella che è cambiata più volte è l’individuazione di quale sia l’ “interesse nazionale”.

      Senza ripercorrere il passato, la situazione attuale è che l’ “asticella” dell’interesse nazionale è nelle mani delle Federazioni e delle Discipline sportive associate (sempre) nonché degli Enti di promozione sportiva (con l’esclusione delle zone rosse).

      A leggere gli elenchi pubblicati sul sito del CONI appare infatti evidente che sia rimasta inattuata nella realtà la modifica contenuta per la prima volta nel d.p.c.m. del 3/11/2020, che ha attribuito al CONI il potere/dovere di riconoscere, fra gli eventi organizzati da FSN, DSA ed EPS, quelli di interesse nazionale: negli elenchi c’è di tutto, tanto che all’inizio della sezione dedicata agli EPS si legge “sono da considerare rilevanti ai fini della validazione del CONI solo ed esclusivamente le competizioni di interesse nazionale riservate ad atleti agonisti relative a discipline riconosciute dal CONI e inserite nel Registro Nazionale del Coni”. Insomma, per il CONI sono di interesse nazionale anche le gare di taglio e cucito, ma perché siano sportive devono essere comprese nell’elenco delle discipline sportive ammissibili per l’iscrizione al Registro CONI.

      L’asticella è, come detto, in mano alle Federazioni, Discipline ed Enti, alcune l’hanno fissata decisamente in alto (recentissima è la presa di posizione del rugby, che pare voler sospendere ogni competizione), alcune l’hanno fissata decisamente in basso, altre sono partite ponendola molto in alto ma pare ci stiano ripensando (la Federazione pallacanestro): è un bene? è una vergogna? non sta a noi giudicarlo, semplicemente constatiamo un dato di fatto.

      E allora, chiarito che si può fare sport, individuiamo a che condizioni e con che modalità; in altre parole, riempiamo i puntini che abbiamo visto all’inizio di questo articolo, e lo facciamo sul testo dell’ultimo d.p.c.m., quello recentissimo del 2/3/2021:

      a) salvo le deroghe per le manifestazioni di maggiore importanza, che qui non ci interessano, gli eventi sono consentiti “all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico”; “porte chiuse” e “senza la presenza di pubblico” significa che debbono stare fuori tutti quelli non indispensabili per la manifestazione e, come dice altrove il d.p.c.m., con mascherine e distanziamento sociale. Genitori e nonni compresi

      b) gli atleti debbono essere “muniti di tessera agonistica”, e per averla debbono ovviamente disporre dello specifico certificato medico per la pratica agonistica di quella disciplina

      c) gli atleti debbono essere “partecipanti” a una delle manifestazioni comprese in una delle liste “validate” dal CONI di cui abbiamo detto prima; non è chiara la posizione di chi si allena per una manifestazione ma non vi è ancora iscritto (magari semplicemente perché le iscrizioni non sono ancora aperte) o di chi si iscrive, si allena ma poi non partecipa; è in realtà l’unico punto ancora da chiarire, e non ci risultano istruzioni o linee guida in merito

      d) anche gli allenamenti debbono essere “a porte chiuse”, nel significato di cui si è già detto sopra (e se non si sanno asciugare i capelli da soli, non sono atleti…)

      e) e soprattutto “nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva”;

      f) l’unico parziale divieto è relativo alle c.d. “zone rosse“, all’interno delle quali: “Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva”; la disposizione non lo dice esplicitamente, ma riteniamo che siano conseguentemente sospesi anche gli allenamenti degli atleti che vi avrebbero dovuto partecipare. [Aggiornamento – 6 marzo: nella pagine web di aggiornamento delle FAQ pubblicate da Sport e Governo si specifica che “nelle zone rosse, sono sospesi anche gli allenamenti degli atleti delle EPS” (FAQ n. 5)]

      Permetteteci invece di sorridere sulla previsione che “Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente lettera”: se per sua stessa ammissione il CONI non è stato nemmeno in grado di scorrere l’elenco degli eventi presentato dagli EPS per espungere quelli che non riguardano discipline sportive, che possa sorvegliare il rispetto dei protocolli ci fa, appunto, sorridere.

      A questo punto il terreno sul quale si gioca la partita ci pare sia quello dei protocolli e, come sempre dall’inizio di questa emergenza, della coscienza personale:

      – riteniamo che la pratica sportiva sia comunque pericolosa? non ci andiamo e non ci mandiamo i nostri figli

      – riteniamo che possa essere fatta, purché siano presi i giusti accorgimenti per eliminare o almeno limitare adeguatamente il rischio del contagio? verifichiamo che i protocolli siano adeguati (e di norma, per quello che sappiamo, lo sono) e che siano rispettati (e su questo, prima ancora dei controllori, sono i controllati che ci debbono mettere il giusto impegno).

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        Stefano ANDREANI
        Stefano ANDREANI
        Dottore Commercialista in Firenze
        Dottore commercialista specializzato in procedure concorsuali e associazioni sportive, compreso il relativo contenzioso tributario.
        Consulente della Scuola dello Sport presso il CONI della Toscana.
        Autore di numerosi articoli in materia di associazioni e società sportive, docente in corsi, seminari e giornate di studio organizzate fra altri da CONI, Federazioni ed Enti di promozione sportiva, Fondazione nazionale dei commercialisti, Ordini locali dei commercialisti.
        È componente del comitato di redazione della rivista on-line “Fiscosport”.

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