Due massime, la n. 161 e la n. 172 emanate lo stesso giorno (6 dicembre 2023) forniscono alcune indicazioni sui procedimenti per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche.
Sebbene sia già stato chiarito3 che l’acquisizione della personalità giuridica non configuri un’ipotesi di trasformazione, ai fini della predisposizione della documentazione a supporto dell’operazione, si deve far riferimento, per analogia, a quanto indicato negli artt. 42-bis, comma 2 e 2500-ter codice civile. Pertanto il riferimento temporale della relazione patrimoniale non deve essere superiore a 120 giorni precedenti:
- alla data dell’atto costitutivo
- della delibera di iscrizione al RAS
- della delibera di voler conseguire la personalità giuridica da parte di a.s.d. non riconosciute (cioè senza personalità giuridica) ma già iscritte al RAS
Qualora i documenti siano rappresentati dal bilancio dell’ultimo esercizio, il termine può essere esteso a 180 giorni. In altri termini si può utilizzare il bilancio chiuso al 31/12 o in altra data, per gli enti che hanno l’esercizio contabile non coincidente con l’anno solare, se si delibera l’avvio del procedimento entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Un’ulteriore importante precisazione riguarda il quorum costitutivo e deliberativo richiesti per l’avvio del procedimento di riconoscimento da parte di una a.s.d. già iscritta al RAS: modificandosi il regime della responsabilità di coloro che agiscono in nome e per conto dell’ente, cambiano sensibilmente le regole dell’associazione e pertanto sono richiesti i quorum previsti per le modifiche statutarie.
Tuttavia la delibera assembleare può prevedere che gli associati devolvano all’organo amministrativo la decisione di conseguire la personalità giuridica, essendo questo un tema non prettamente di competenza dell’assemblea.
L’opportunità di questa clausola statutaria sta nel fatto che i tempi per avviare le operazioni potrebbero non collimare con il normale calendario delle riunioni assembleari dell’associazione.
A parere di chi scrive, è una clausola che si potrebbe annoverare tra quelle “mai più senza”, al pari della possibilità di spostare, senza che questo comporti modifica statutaria, la sede legale nell’ambito del territorio comunale o la possibilità di tenere le riunioni del consiglio direttivo o dell’assemblea degli associati attraverso sistemi di videoconferenza.
Che l’associazione si debba ancora iscrivere al RAS o che sia già iscritta non rileva circa la procedura di valutazione del patrimonio, inteso come somma algebrica di tutte le attività e le passività dell’associazione, al fine della verifica del superamento del limite (10.000 euro) imposto dalla legge (d.lgs. 39/2021).
Quindi non è sufficiente produrre una qualsivoglia certificazione bancaria nella quale si attesta l’esistenza di fondi depositati presso l’istituto di credito (o del conto dedicato del notaio) almeno pari a quanto richiesto. È invece necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale dell’associazione non presenti passività tali da annullare di fatto un eventuale fondo liquido (o altre attività) di cui si dimostri l’esistenza. Pertanto, si rende necessario conoscere lo stato patrimoniale netto dell’ente quale risulta dalle sue scritture contabili.
A parere di chi scrive, si è in presenza di un “organismo” che possiamo definire a tutti gli effetti “azienda” anche se non profit, cioè un complesso di beni e risorse umane orientato non verso il profitto e (soprattutto) la sua distribuzione tra gli associati ma al soddisfacimento di bisogni della collettività.
Pertanto occorrerà valutare tale complesso nella sua interezza, dove le valutazioni dei cespiti dovranno essere effettuate secondo criteri di funzionamento oltre ad essere prudenziali.
A tal proposito, a titolo esemplificativo, dovranno essere verificate eventuali passività latenti, rettificate immobilizzazioni e crediti laddove non rispondenti alla realtà oltre al fatto di evitare l’iscrizione di una posta che possa essere ricondotta all’avviamento non essendo questo vendibile.
Tornando alla massima del Consiglio Notarile di Milano, si afferma che siccome per la costituzione dell’associazione con apporti di beni diversi dal denaro la legge richiede una relazione giurata da un revisore legale o di una società di revisione iscritti all’apposito registro, allo stesso modo la relazione patrimoniale redatta nel corso della vita dell’associazione deve essere giurata da un revisore legale o di una società di revisione iscritti all’apposito registro.
Quindi si possono utilizzare alternativamente:
- una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritta nell’apposito registro;
- oppure il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio, cui fa riferimento l’art. 14, comma 1-bis, accompagnate dalla relazione dell’organo di controllo o di un revisore (anche esterno all’ente, purché iscritto nel relativo registro) che ne attestino la corretta compilazione, così come richiesto dagli orientamenti ministeriali in materia di ETS4
L’aggiornamento della documentazione contabile richiesta per la verifica della consistenza patrimoniale al fine dell’ottenimento della personalità giuridica dovrà far riferimento a data non anteriore a 120 giorni rispetto al giorno dell’assemblea (ovvero a 180 giorni se si tratta del bilancio d’esercizio), come chiarito dalla massima n. 16.
In verità gli estensori della massima sul punto hanno utilizzato una terminologia non troppo precisa posto che il “rendiconto economico finanziario” non è un documento contemplato nell’attuale legislazione. Il riferimento dovrebbe essere al rendiconto per cassa che, a parere di chi scrive, è insufficiente a rappresentare correttamente il patrimonio dell’ente non essendo evidenziate le immobilizzazioni salvo che nell’esercizio in cui esse sono acquistate e pagate.
Per identiche ragioni, l’associazione che avrà ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, dovrebbe modificare il proprio sistema contabile e di rendicontazione, passando alla redazione del bilancio d’esercizio5 il cui modello potrebbe essere quello contenuto nel recente documento di ricerca pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti.
Infine la massima del Consiglio Notarile si sofferma su altri tre punti:
- qualora dalla relazione risultasse un patrimonio inferiore al minimo di legge, è sempre possibile effettuare conferimenti in denaro o in natura (il cui valore deve risultare da relazione giurata) tali da portare il patrimonio almeno all’importo minimo;
- dal momento che non si è in sede di trasformazione, la perizia di stima può non contenere l’elenco dei creditori dell’associazione prescritto invece dall’art. 42-bis Cod.civ. né sarà necessaria la relazione degli amministratori sulle motivazioni della delibera proposta;
- gli amministratori non sono liberati delle obbligazioni assunte prima del conseguimento della personalità giuridica per le quali risultano sempre illimitatamente responsabili.
Sul tema del riconoscimento della personalità giuridica era intervenuto anche il Consiglio Nazionale del Notariato con lo studio n. 23/2023/CTS6 nel quale, mantenendo la linea già tracciata in occasione dei commenti pubblicati sullo stesso tema ma per gli enti del terzo settore, si ribadisce la necessità di procedere alla valutazione del patrimonio anche per gli enti già in possesso della personalità giuridica riconosciuta ex d.p.r. 361/2000.
Lo studio non risolve il dubbio operativo circa la forma dell’atto che il notaio redige per l’avvio della procedura di riconoscimento della personalità giuridica, rimandando la soluzione all’emanando regolamento operativo.
Si segnala comunque lo studio soprattutto per la disamina delle questioni operative in tema di trasformazione degli enti sportivi.
- Massima n. 16 del 06/12/2023 Commissione Terzo settore – https://www.consiglionotarilemilano.it/massime-commissione-terzo-settore/massima-n-16-6-dicembre-2023-aggiornamento-temporale-della-documentazione-relativa-alla-sussistenza-del-patrimonio-minimo-per-liscrizione-al-rnasd-registro-nazionale-delle-attivita-sportiv/ [↩]
- Massima n. 17 del 06/12/2023 Commissione Terzo settore – https://www.consiglionotarilemilano.it/massime-commissione-terzo-settore/massima-17/ [↩]
- Massima n. 5 del 12/01/2021 Commissione Terzo settore – https://www.consiglionotarilemilano.it/massime-commissione-terzo-settore/5/ [↩]
- Circolare n. 9 del 21 aprile 2022 del Ministero del Lavoro – https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Circolare-n-9-del-21042022-art-54-CTS.pdf [↩]
- Cfr. il documento di ricerca pubblicato il 13/12/2023 dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1744 [↩]
- Studio n. 23/2023/CTS – https://notariato.it/it/ufficio_studi/studio-n-23-2023-cts-la-trasformazione-degli-enti-sportivi-dilettantistici-e-il-passaggio-da-associazione-sportiva-non-riconosciuta-ad-associazione-sportiva-riconosciuta/ [↩]