Riassunto della puntata precedente
L’art. 36, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2021 stabilisce che
“i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.
Il problema è che le associazioni che svolgono anche attività commerciale (la stragrande maggioranza) per tale attività, e le società di capitali, in “regime 398”, non applicano l’art. 10 ma l’art. 17 del D.Lgs. 446/97: è una precisa volontà di escluderle dall’agevolazione, o un banale errore nella scrittura della legge?
Le due ulteriori considerazioni
La prima è che le istruzioni ministeriali in riferimento alla sezione III (base calcolata con sistemi forfettari – art 17 D.Lgs. 466/97), rigo IE35, della dichiarazione IRAP, richiedono di
“indicare: … l’ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente; l’ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi (con esclusione dei singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro che non concorrono alla determinazione della base imponibile in base all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36 del 2021, come modificato dall’art. 1, comma 29, del D.Lgs. n. 120 del 2023)”.
Le istruzioni sposano quindi senza esitazioni l’ipotesi del banale errore della norma nel non aver aggiunto anche il riferimento all’art. 17.
È vero che le istruzioni alle dichiarazioni fiscali sono approvate con decreto ministeriale, che è fonte di diritto di rango nettamente inferiore al decreto legislativo e che quindi non può superarlo né ignorarlo, ma … ma sulla questione sono ben chiare e senza esitazioni.
La seconda considerazione è che le associazioni con partita IVA dovrebbero compilare due sezioni del Quadro IE:
- la sezione I: “Enti privati non commerciali – Attività non commerciale
- la sezione III: “Soggetti in regime forfetario”.
Pur se con modalità diverse (una più analitica una più sintetica) in entrambe vanno indicati i redditi da co.co.co., e poiché alla fine gli importi delle due sezioni si sommano, molto spesso per comodità si compila solo la sezione III, anche perché la suddivisione del costo del lavoro fra attività istituzionale e attività commerciale non è certo facile.
Ma finché il dubbio di cui ci stiamo occupando non sarà chiarito, volendo minimizzare il rischio di contestazioni sarebbe invece opportuno quella distinzione farla, perché l’art. 10 del D.Lgs. 446/1997 stabilisce:
– al primo comma, che “Per gli enti privati non commerciali … che svolgono esclusivamente attività non commerciali, la base imponibile è determinata in un importo pari all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro … e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa”
– e al secondo che “Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali la base imponibile a queste relativa è determinata secondo la disposizione …”
Pertanto, anche se svolgono attività commerciale, la base imponibile delle associazioni relativa all’attività istituzionale si calcola sulla base dell’art. 10, quindi certamente senza tener conto dei compensi sportivi.
Rimane solo la base imponibile relativa all’attività commerciale che deve essere determinata non in base all’art. 10 ma all’art. 17, quindi con il dubbio di cui ci stiamo occupando.
Insomma, un po’ di lavoro in più, per dividere all’interno dei co.co.co. sportivi quelli relativi all’attività commerciale da quelli relativi all’attività istituzionale, può consentire di ridurre notevolmente le conseguenze negative qualora si optasse per l’interpretazione “ragionevole” dell’art. 36, sesto comma, del D.Lgs. 36/2021 e si trovasse invece un verificatore che invece si attenesse strettamente alla lettera della legge.
* Ringraziamo il Collega Alberto Vigna di Udine per l’attenzione con cui ha letto l’articolo I compensi sportivi sono imponibili IRAP? e il garbo con cui ci ha offerto i suggerimenti da cui nasce il presente contributo