Gli atleti azzurri, che hanno partecipato ai giochi olimpici 2024 e che hanno avuto l’onore di salire sul podio, ricevono dal CONI1 i seguenti premi:
- 180.000 euro lordi a chi vince una medaglia d’oro,
- 90.000 euro lordi a chi ottiene la medaglia d’argento,
- 60.000 euro lordi a chi arriva terzo, vincendo il bronzo.
Purtroppo è ancora presente una forte sperequazione con i premi medaglia per i vincitori delle Paralimpiadi2:
- 100.000 euro per la medaglia d’oro,
- 55.000 euro per la medaglia d’argento,
- 35.000 euro per chi ottiene il bronzo.
Al di là di queste notevoli differenze, vediamo quale è la tassazione applicabile ai premi che verranno erogati ai vincitori.
Preliminarmente, occorre evidenziare che, in seguito alla riforma dello sport, è stato modificato il regime dei premi, con un notevole vantaggio per i soggetti destinatari di importi rilevanti, come quelli oggetto.
In passato, era previsto il medesimo regime di tassazione dei compensi sportivi ex art. 67, lett. m, TUIR: una quota di esenzione di euro 10mila, superata la quale vigeva l’assoggettamento a ritenuta a titolo di imposta pari al 23% sui redditi da 10.000 fino a 30.658,28 euro e per l’eccedenza il premio scontava l’aliquota progressiva IRPEF, che prevede un’aliquota marginale del 43% sui redditi eccedenti euro 50.000.
In seguito alla riforma, l’importo è assoggettato integralmente a una tassazione pari al 20%, con un notevole risparmio per il percettore.
Vediamo il dettaglio della nuova normativa.
I premi ricevuti in ambito sportivo sono normati dall’art. 36quater del d.lgs. 36/21 che li riconduce al trattamento tributario ordinario di cui all’art. 30 del d.p.r. 600/73, per cui le somme erogate a tale titolo non concorrono alla formazione del reddito del percipiente ma sono soggette a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta pari al 20%, a rivalsa facoltativa:
“Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”
L’art. 30 del d.p.r. 600/73 stabilisce infatti che
“I premi … sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta … L’aliquota della ritenuta è stabilita … nel venti per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe”
La “rivalsa facoltativa” implica che il soggetto che eroga il premio (Coni) possa decidere se trattenere la ritenuta dal premio lordo, erogando il premio netto, oppure se erogare il premio lordo, accollandosi pertanto il maggior onere della ritenuta.
Dal dettato della norma discende pertanto che:
- i premi sono reddito per chi li percepisce
- la tassazione avviene “per cassa”, ovvero è rilevante il momento del pagamento del premio
- la tassazione è alla fonte, con una ritenuta a titolo di imposta e non di acconto
- non vi è obbligo di indicare i premi nella dichiarazione dei redditi dell’atleta, perché sono già stati assoggettati a imposta.
Pertanto, le somme percepite a titolo di premio da atleti o tecnici, in relazione ai risultati ottenuti, non costituiscono redditi da lavoro, non sono soggetti a contribuzione e non concorrono alla formazione del reddito, ma scontano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 20%.
Ai premi in oggetto non sarà applicabile l’esonero dall’applicazione della ritenuta per importi complessivi fino a euro 300 (stabilita dal d.l. 30.12.2023 n. 215 – c.d. “Milleproroghe” – fino al 31 dicembre 2024) applicabile ove l’ammontare complessivo delle somme non supera l’importo di 300 euro: pertanto, in caso di superamento del limite, le somme sono assoggettate alla ritenuta alla fonte interamente.
Sulla base di quanto sopra esposto, ai premi erogati ai campioni olimpici verranno applicate le seguenti ritenute, con la conseguente individuazione dell’importo netto da corrispondere a ciascun atleta:
PREMIO LORDO | RITENUTA 20% | PREMIO NETTO |
180.000 | 36.000 | 144.000 |
90.000 | 18.000 | 72.000 |
60.000 | 12.000 | 48.000 |
Identico procedimento di calcolo verrà effettuato per le ritenute applicabili ai premi conseguiti dagli atleti paralimpici.
Sotto il profilo fiscale gli atleti dovranno tenere in considerazione i seguenti adempimenti: la dichiarazione dei redditi e la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE.
Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi:
- i premi non vanno dichiarati dal percipiente, essendo già stati assoggettati a ritenuta a titolo di imposta,
- i premi non rilevano ai fini del computo del tetto dei familiari a carico, posto che non sono inseriti nell’elenco dei redditi esenti che concorrono a formare il “tetto” al di sopra del quale il familiare non è più a carico
Per quanto invece riguarda la DSU per il calcolo dell’ISEE, gli importi dei premi vanno ricompresi nel Quadro FC4, intitolato “redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta”.
[Ultimo aggiornamento: 11 sett. 2024]
- v. Delibera della Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano n. 177 del 22 aprile 2024 [↩]
- V. PROGETTO PARIGI 2024 – MILANO CORTINA 2026, approvato dalla Giunta Nazionale CIP nella riunione del 29 aprile 2021 [↩]