In due precedenti articoli (Maurizio Falcioni, Prestazioni occasionali e comunicazione preventiva: obbligo anche per a.s.d. e s.s.d.; Franca Fabietti, Comunicazione preventiva delle prestazioni occasionali: la nota dell’INL) avevamo messo in evidenza come l’obbligo di comunicazione preventiva a carico dei committenti riguardasse i soli committenti che operano in qualità di imprenditori.
Pur potendo argomentare, in punta di diritto, la possibilità di non annoverare tra gli “imprenditori” le a.s.d. e le s.s.d. anche in presenza di attività commerciale, in attesa di chiarimenti si era è consigliato anche a questi enti di ottemperare all’obbligo di comunicazione preventiva.
I chiarimenti sono arrivati oggi 27 gennaio 2022 con la Nota dell’Ispettorato del lavoro prot. n. 109.
Il documento fa seguito alla nota dell’11 gennaio u.s. (di cui abbiamo dato conto nell’articolo di F. Fabietti sopra ricordato): l’Ispettorato ha ritenuto, a ragione, di dover fornire ulteriori precisazioni.
Al fine di semplificarne la lettura, i chiarimenti sono stati riportati sotto forma di FAQ; qui di seguito le risposte che fanno riferimento ai settori di nostro interesse:
1. Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono ricompresi nell’ambito di applicazione soggettiva dell’art. dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), concernente l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?
No, in quanto, come chiarito con la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INL prot. n. 29 dell’11.01.2022 “… il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”. Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale.
2. L’obbligo comunicazionale riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD?
No, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalità di lucro
Con nota n. 5546 del 20 giugno 2017 – quindi in tempi non “sospetti”… – l’Ispettorato Nazionale del Lavoro già escludeva dal novero dei soggetti che esercitano attività imprenditoriale: Onlus, a.s.d., associazioni culturali musicali e simili senza scopo di lucro. Secondo l’INL, infatti, le caratteristiche dell’attività imprenditoriale, intesa come attività economica organizzata esercitata in modo professionale al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi, non appaiono riscontrabili negli enti no profit citati, salvo che nel corso dell’ispezione non vengano accertati in fatto detti elementi.
Si noti che con la comunicazione odierna (Nota n. 109 del 27 gennaio 2022) l’INL esclude dall’obbligo di comunicazione anche le società sportive dilettantistiche.