Le regole per rendicontare l’uso del contributo del 5 per mille non sono uguali per tutti.
Questa è la conclusione a cui si perviene leggendo le linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, differenti dalle linee guida del Ministero dell’Università e differenti da quelle del Ministero della Sanità.
Questo perché quanto stato stabilito con il d.lgs. 111/2017 è ancora “orfano” dell’apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
Il dpcm attuativo dovrebbe riallineare tutto l’istituto e stabilire anche le regole per la ripartizione dei “resti” e degli aggiustamenti relativi ai 5 per mille assegnati in base alle dichiarazioni considerate tardive e a quelle rettificative ed integrative.
La condizione di “orfano” del d.lgs. 111/2017 dura dal 16 novembre 2017 (cfr. art. 4) perché nel testo si prevedeva un termine di 120 giorni per procedere all’emanazione del dpcm attuativo ma, come sappiamo, i termini che il legislatore dà a se stesso sono normalmente “ordinatori”, raramente “perentori”.
Ed è cosa nota che quando in un dispositivo di legge si rinvia ad una più puntuale definizione o a qualcosa che attui praticamente ciò che è stabilito dalla norma iniziale… c’è sempre da temere che la concertazione interministeriale si inceppi.
Del resto l’intera riforma è in attesa dell’entrata in funzione del Registro unico nazionale del Terzo settore senza il quale, quasi tutto ciò che è stato riformato rimane in una condizione di limbo creando anche delle aspettative di diritto, difficili da gestire.
Si pensi per esempio alle modifiche che occorrerà apportare agli statuti degli enti.
Torniamo alle questioni della rendicontazione.
Già oggi, ad esaminare le linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si nota che il rendiconto, per gli enti del volontariato, è basato sul “valore globale” del contributo.
E’ invece basato su singoli progetti il modello di rendiconto del MIUR che devono utilizzare gli enti della ricerca scientifica e le università così come il modello di rendiconto del Ministero della Salute per gli enti della ricerca sanitaria.
Per rendicontare al MIUR
Questa è la pagina web da consultare e questa per il download del modello in formato doc.
Tuttavia le informazioni sono un po’ scarse:
Entro un anno dal ricevimento dei contributi del 5 per mille, ciascun ente dovrà inviare una scheda di rendicontazione delle spese (allegato A) corredata da una relazione che illustri in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme percepite per le finalità cui sono destinate al seguente indirizzo a mezzo posta raccomandata:
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e
la Valorizzazione della Ricerca – Ufficio V
Via M. Carcani, n. 61 – 00153 Roma
E' appena il caso di segnalare che non sono corrette perché si indica il termine di un anno dal momento del ricevimento del contributo per l’invio del rendiconto.
Sappiamo invece che l’anno dal ricevimento è il lasso di tempo in cui le spese devono essere eseguite, trascorso il quale si hanno ulteriori 30 giorni per la predisposizione e l’invio del rendiconto.
Un’altra differenza sostanziale è quella delle spese relative alle immobilizzazioni (apparecchiature ecc.): mentre per gli enti di volontariato deve essere indicata l’intera somma spesa per il loro acquisto, senza tenere conto del periodo di durata utile del bene in oggetto (periodo di ammortamento), per gli enti in rassegna, la spesa eligibile è invece pari all’ammortamento maturato nel periodo.
A proposito di questo non è dato sapere se si tratta del periodo tra la data dell’acquisto e la scadenza dell’anno di rendicontazione oppure se si possa indicare una “quota intera”.
Proviamo a spiegare meglio il concetto con un esempio:
data di corresponsione del contributo |
10/05/anno n |
data massima per operare le spese eligibili |
09/05/anno n+1 |
data di acquisto dell’apparecchiatura A |
30/09/anno n |
data di acquisto dell’apparecchiatura B |
30/04/anno n+1 |
coefficiente annuale di ammortamento delle apparecchiature |
25% |
Dal punto di vista tecnico sarebbe corretto imputare al rendiconto
- per l’apparecchiatura A: costo × 25% × 7/12
- per l’apparecchiatura B: costo × 25% × 0
Tuttavia le indicazioni del MIUR sono alquanto carenti sul tema.
Si ritiene non corretta l’imputazione dell’intera quota di ammortamento annuale (indipendente dal momento dell’acquisto) perché incoerente: se non si badasse al tempo, allora sarebbe meglio inserire l’intero costo sostenuto e non la quota di ammortamento.
Va da sé che con un’impostazione simile, occorre una buona programmazione per massimizzare i risultati dei fondi ricevuti.
Per esempio, non essendo possibile sapere con certezza quando il ministero mette in pagamento le quote di 5 per mille spettanti, potrebbe essere utile predisporre un piano di spesa per progetto, opzionando le apparecchiature presso i fornitori con consegna differita, stabilendo una data massima per sciogliere l’opzione di acquisto.
Potrebbe essere utile, per determinati volumi, ricorrere anche allo schema contrattuale del consignment stock (o merce in conto deposito).
Si tralasciano in questa sede le questioni relative alla relazione da allegare al rendiconto salvo per dire che delle metodologie di rendicontazione occorrerà darne notizia nel documento.
Per rendicontare al Ministero della Salute
Per quanto riguarda l’acquisto delle attrezzature vale quanto detto a proposito della rendicontazione per il MIUR.
Stranamente cambiano i tempi per effettuare le spese ed inviare la rendicontazione.
E’ quanto si legge nell’apposita pagina relativa alla rendicontazione dei fondi 5 per mille dove si dice che entro il 31 gennaio dell’anno successivo al ricevimento dei contributi del 5 per mille si deve inviare una scheda riassuntiva (allegato A) relativa alle quote assegnate, nella quale saranno indicati, per ciascun progetto, il titolo dello stesso, i fondi 5 per mille assegnati, il costo complessivo del progetto (se co-finanziato), la data indicativa di inizio e la durata prevista.
La scheda deve essere accompagnata da una relazione illustrativa la destinazione delle somme percepite.
Entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun progetto si deve inviare al Ministero della Salute:
- la scheda di rendicontazione conforme al modello pubblicato sul sito
- un abstract dei risultati ottenuti dal progetto ed un elenco delle pubblicazioni scientifiche derivate dallo stesso.
E’ di tutta evidenza che in questo caso i tempi di rendicontazione non sono allineati rispetto al d.lgs. 111/2017 e che probabilmente con il dpcm di attuazione si dovrebbe porre rimedio a ciò che attualmente sta al di fuori delle regole.
A parere di chi scrive è convinto che siano previsti tempi di rendicontazione maggiori del canonico anno, qualora determinate necessità lo richiedano.
E' però necessario che i tempi siano stabiliti, anche differenziandoli a seconda della tipologia degli enti beneficiari, ma mediante atti aventi contenuto normativo e non con semplici linee guida.
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A proposito della rendicontazione del 5 per mille per il mondo sportivo si rinvia all'approfondimento di G. Concari e P. Sideri, Asd e 5 per mille: obbligo di pubblicazione del rendiconto sul sito web dell’associazione?, in Newsletter n. 16/2018.
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Si ringrazia Quinonprofit.it