Il provvedimento (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 17-09-2020 e rubricato Disciplina delle modalita’ e dei termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonche’ delle modalita’ e dei termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi) interviene a distanza di 4 anni dalla novella del 2016 che ha introdotto nuove regole di semplificazione negli adempimenti del 5 per mille (si v. G. Concari, Il 5 per mille stabile porta nuove regole).
Il decreto prevede che le quote siano destinate:
– agli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS
– agli enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell’università (ricerca scientifica)
– agli enti preposti alla ricerca sanitaria
– agli enti che si occupano di attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente
– alle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI
Vengono stabilite le modalità e i termini per presentare la domanda di accreditamento presso le rispettive amministrazioni competenti (per le a.s.d.: il CONI – art. 6), che – una volta accolta e fermi restando i requisiti per accedere al beneficio – esplica i propri effetti anche negli anni successivi.
Questo in estrema sintesi il contenuto del provvedimento, al quale verrà riservato a breve un articolo di approfondimento a cura di Gianpaolo Concari.