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La controrivoluzione del 5 per mille a cura del Rag. Gianpaolo Concari, Collaboratore della Redazione Fiscosport
Con la Finanziaria 2007 è passata la nuova versione del 5 per mille, più restrittiva rispetto a quella sperimentale dello scorso anno. Colpa delle risorse limitate e di un successo inaspettato tra i contribuenti .... Le novità sul 5 per mille si ritrovano nei commi dal 1234 al 1237 della legge finanziaria per il 2007 . Di seguito le riassumiamo. Destinatari del beneficio sono: 1. le O.n.l.u.s., le associazioni di promozione sociale (legge 383/2000) iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali e le associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), d.lgs. 460/97; 2 gli enti della ricerca scientifica e dell’università; 3 gli enti della ricerca sanitaria. Le associazioni sportive dilettantistiche potranno beneficiare della destinazione del 5 per mille solo se svolgono attività sportiva dilettantistica nei confronti di soggetti svantaggiati secondo il regime fiscale O.n.l.u.s.. Tra i soggetti beneficiari non vi sono più le fondazioni che, senza scopo di lucro, operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del d.lgs. 460/97, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto legislativo. E’ infine stabilito che lo 0,5% del totale determinato dalle scelte dei contribuenti è destinato a finanziare l’Agenzia per le O.n.l.u.s. e le organizzazioni nazionali rappresentative delle a. O.n.l.u.s., b. associazioni di promozione sociale e c. associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo dicembre 1997, n. 460, riconosciute come “parti sociali”. E’ previsto, a tale proposito, l’emanazione di un decreto di natura non regolamentare da parte del Consiglio dei Ministri con cui verranno stabiliti l’individuazione dei soggetti e le modalità di riparto delle somme inerenti lo 0,50%. Ha suscitato qualche perplessità la formulazione del comma 1234 e del comma 1237:
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L’art. 90 della Legge n. 289/2002 – adempimenti correlati – relazione del rag. Pietro Canta al convegno del 20 gennaio 2007
L'argomento trattato dal Rag. Canta al convegno CONI/Fiscosport di Agrigento, insieme a "Il Registro CONI: finalità, requisiti e funzionamento", non è dei più attuali, ma sempre in evidenza, dal momento che sono ancora molte le società ed associazioni sportive dilettantistiche alle prese con le modifiche dello statuto, adempimento primario per l'iscrizione al registro del CONI (e non solo). Questi i punti trattati nella relazione: - I REQUISITI DELLE SOCIETA’ E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – CENNI INTRODUTTIVI - GLI STATUTI DELLE SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - LE SOCIETA’ DI CAPITALI SENZA SCOPO DI LUCRO: L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE - LIBRI E REGISTRI CONTABILI: QUALI GLI OBBLIGHI PER SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - I REGISTRI CONTABILI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE SVOLGONO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA’ ISTITUZIONALE - IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL COLLEGIO SINDACALE: L’IMPORTANZA DELLE CONVOCAZIONI E DEI VERBALI. L IBRI E REGISTRI CONTABILI: QUALI GLI OBBLIGHI PER SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE La forma maggiormente utilizzata dagli enti che svolgono un’attività sportiva, è quella dell’associazione, soprattutto non riconosciuta, e cioè priva di personalità giuridica. La disciplina civilistica di questa figura è dettata dagli artt. 36 e segg. del codice civile, senza prevedere, però, specifici obblighi di tipo contabile. E’ necessario, quindi, per individuare i libri ed i registri che ogni associazione sportiva deve istituire, fare riferimento alle norme sull’ordinamento e sull’amministrazione previste dallo statuto. D’altra parte il legislatore ha attribuito una ADILETTANTISTICHEJEili legge n. cile giustificare adeguamenti senza incorrere in perdite di benefici fiscali per l' precisa funzione normativa agli "accordi tra gli associati" che rappresentano la vera "fonte primaria" per la disciplina del fenomeno associativo. In sostanza, oltre alle previsioni contenute negli artt. 36 e segg. del c.c., assume valenza prioritaria ciò che hanno concretamente stabilito gli associati, ed il medesimo principio dovrà trovare applicazione per individuare, almeno in parte, i libri e le scritture contabili obbligatorie. La soluzione prospettata (riferimento allo statuto) sembra essere l’unica praticabile in quanto le disposizioni degli articoli 2421 e 2490 del Codice Civile prevedono l’obbligo dei libri sociali solo per le società di capitali (Spa, Sapa, Srl), senza preoccuparsi, invece, degli enti aventi natura associativa. Pertanto, sono obbligatori quei libri la cui tenuta è prevista espressamente dallo statuto ovvero, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, risulterà comunque opportuna l’istituzione di un adeguato sistema contabile e di registri con il preciso intento di documentare le adunanze e le deliberazioni degli organi dell’associazione così come previsti dal medesimo statuto. In questo modo sarà altresì possibile realizzare una forma di trasparenza nei confronti dei soci dell’associazione, dimostrare l’esistenza stessa dell’associazione e l’esercizio di una attività senza scopo di lucro e per verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dallo statuto sociale. E’ opportuno indicare, qui di seguito, a mero titolo esemplificativo, i libri sociali che qualunque associazione sportiva, indipendentemente dalle dimensioni, dovrebbe istituire: LIBRO SOCI : da utilizzare per annotare, secondo un criterio cronologico, tutti i soci, con le relative generalità, le quote associative pagate, eventuali esclusioni e/o recessi (nel caso di esclusione è opportuna una annotazione con la motivazione o i riferimenti alla delibera di esclusione), e così via; LIBRO VERBALI ASSEMBLEE : è il libro necessario per l’annotazione di tutte le delibere assembleari, siano esse ordinarie o straordinarie. Unitamente all’assemblea ordinaria di approvazione del rendiconto gestionale (bilancio) deve essere trascritto anche quest’ultimo; LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO : necessario per l’annotazione dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo dell’associazione, con particolare riguardo a quelle delibere che comportano un impegno organizzativo e/o economico in capo all’associazione; LIBRO VERBALI COLLEGIO DEI REVISORI (eventuale) : si tratta di un registro riservato alle associazioni che hanno istituito il Collegio dei Revisori (meglio noto come Collegio Sindacale), ove vengono riportati i verbali delle riunioni periodiche dell’organo di controllo (se previsto dallo statuto sociale). Tutti i libri sociali possono essere utilizzati in forma libera (senza né bollatura, né vidimazione), sia come registri manuali che a fogli mobili per una tenuta computerizzata. La bollatura e la vidimazione non sono dunque obbligatorie, anche se per le associazioni di rilevanti dimensioni sarebbe opportuno procedere in tal senso. In questo caso è dovuta l’imposta di bollo (€ 14,62 ogni 100 pagine o frazione) da assolvere mediante l’annullamento di apposite marche, ovvero versando l’importo dovuto presso un istituto bancario o postale con il modello F23. Invece, il bollo non è dovuto qualora l’associazione decida di tenere i registri menzionati senza particolari formalità e, quindi, senza bollatura e vidimazione. La tassa di concessione governativa, invece, pari ad € 67,00 ogni 500 pagine o frazione non è mai dovuta indipendentemente dalla circostanza che l’ente associativo decida, sia pure volontariamente, di procedere alla bollatura e vidimazione dei registri. Le associazioni sportive, infatti, sono chiaramente escluse dal pagamento di tale tributo riguardante unicamente le imprese. Gli enti associativi, pur svolgendo talvolta attività di natura commerciale connesse agli scopi istituzionali, non assumono comunque lo "status di imprenditori". Non trova infatti applicazione, almeno nei confronti di questi soggetti, lo statuto speciale dell’imprenditore e pertanto non è possibile, tranne pochi casi eccezionali, dichiararne il fallimento. Per quanto riguarda i libri più strettamente di tipo contabile, si osservi come il giornale e il libro degli inventari, non obbligatori secondo il codice civile, potrebbero di fatto diventare necessari in quanto meramente strumentali ad un ulteriore obbligo gravante sugli amministratori: la redazione del bilancio. Ogni associazione, quindi, dovrà tenere almeno quella contabilità minima strumentale al fine di rispettare l’adempimento in discorso (la redazione del bilancio). Si consideri, però, laddove l’associazione dovesse essere comunque in grado di redigere il rendiconto sulla base di scritture contabili particolarmente semplificate, tenute anche secondo il metodo della partita semplice (come ad es., un semplice registro di cassa), che l’obbligo di tenuta delle scritture contabili potrà considerarsi, anche in questo caso, ampiamente rispettato. Si ricordi comunque che la legge 383/2001 ha abrogato gli obblighi di bollatura e di vidimazione del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture aventi valenza fiscale (registri Iva, cespiti ammortizzabili, ecc.). Inoltre, sempre per le associazioni sportive, l’imposta di bollo dovuta in relazione alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari (associazioni sportive in regime di contabilità ordinaria) non deve essere assolta, in quanto l’art. 16 della tariffa (allegata alla legge 383/2001) richiama espressamente l’art. 2214 Codice Civile dove non sono contemplate le scritture degli enti non commerciali, ma solo quelle tenute dalle imprese. Gli altri libri e registri tenuti dalle associazioni sportive possono essere facoltativamente vidimati; in questo caso l’imposta di bollo resta comunque dovuta (ad eccezione dei registri aventi valenza esclusivamente fiscale come, ad es. i registri Iva) nella misura normale di € 14,62 per ogni 100 pagine o frazione. Viceversa, ove l’associazione non fruisse della possibilità di far bollare facoltativamente gli altri registri, neppure l’imposta di bollo risulterebbe dovuta. Per quanto riguarda, invece, le associazioni che svolgono in pratica la sola attività istituzionale, esse possono limitarsi alla semplice tenuta di una PRIMA NOTA CONTABILE, nella quale dovranno essere annotati tutti i movimenti in entrata e in uscita, distinguendo le operazioni in contanti (cassa) rispetto a quelle effettuate movimentando il conto corrente bancario o postale. In pratica queste ultime dovranno trovare riscontro nell’estratto conto periodicamente elaborato dall’istituto di credito. Sul punto specifico si osservi come per le associazioni sportive dilettantistiche i commi 7 e 8 della legge n. 133/99, modificati dall’art. 37 della legge n. 342/2000, prevedono l’obbligo di effettuare tutti i pagamenti e i versamenti di importo superiore a 516,46 € (un milione di vecchie lire) tramite conti correnti bancari o postali intestati all’associazione sportiva (per cui sono ammessi: assegni bancari o postali non trasferibili, assegni circolari, giroconti e bonifici bancari, bollettini di conto corrente postali, ecc.) o mediante l’utilizzo di carte di credito o bancomat. La prima nota contabile è funzionale per la redazione, alla fine dell’esercizio sociale, di un RENDICONTO GESTIONALE (comunemente denominato bilancio), nel quale oltre ad una situazione economica (proventi ed oneri) dovrà essere riportata una situazione patrimoniale (attività e passività) che possa rendere edotti sia i soci che i terzi (nella fattispecie: enti pubblici, istituti di credito, organi federali, ecc.) delle disponibilità finanziarie e delle immobilizzazioni, nonché delle esposizioni debitorie dell’associazione sportiva. Inoltre, riveste particolare importanza l’analisi delle rendicontazioni contabili con una netta distinzione tra il bilancio consuntivo, che racchiude nella situazione patrimoniale ed economica l’andamento della gestione sociale, ed il bilancio preventivo, che fissa gli obiettivi da raggiungere per adempiere agli scopi sociali (normalmente lo statuto sociale impone tale differenziazione del rendiconto). Per quanto riguarda l’aspetto fiscale si rimanda alla specifica relazione del Dott. Massimo Tartaglia. Si evidenziano, invece, in quanto attinenti la normativa civilistica, le disposizioni inerenti la tenuta della contabilità delle società di capitali (in sintesi): REGIME DI CONTABILITA’ ORDINARIA (art. da 14 a 20 D.P.R. 600/73) . La CONTABILITA’ ORDINARIA rappresenta certamente il regime più complesso, quindi, con un maggior numero di adempimenti rispetto a quelli già esaminati. Infatti, devono essere tenuti, oltre ai registri citati (libri Iva e dei beni ammortizzabili) le seguenti scritture: LIBRO GIORNALE , da utilizzare per l’annotazione, in ordine cronologico, delle operazioni contabili relative all’attività commerciale dell’associazione sportiva; LIBRO MASTRO , costituito dalle cosiddette scritture ausiliarie (mastrini) che consentono di analizzare le operazioni contabili registrate sul libro giornale in merito ad un determinato conto patrimoniale o economico; LIBRO INVENTARI , che deve riportare tutti i valori delle attività e delle passività dell’associazione, con particolare riguardo all’inventario delle rimanenze di magazzino, per le associazioni che esercitano un’attività commerciale che ne prevede la rilevazione. Dovranno essere altresì messi in uso, ove sussistano i presupposti, i LIBRI prescritti dalla LEGISLAZIONE SUL LAVORO , utilizzati dagli enti non commerciali che assumono lavoratori dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi. Questi libri dovranno essere preventivamente vidimati da parte dell’Inail e sono: IL LIBRO MATRICOLA : da utilizzare riportando, per ogni dipendente: il numero d’ordine d’iscrizione e le generalità; le detrazioni spettanti previste anche per i carichi di famiglia; la qualifica; la data di assunzione; l’entità della retribuzione; gli estremi del libretto di lavoro e del precedente datore di lavoro; la data dell’eventuale licenziamento; IL LIBRO PAGA : per l’annotazione, relativamente ad ogni dipendente, delle generalità, dell’orario di lavoro, della retribuzione complessiva, dei contributi sociali, dell’Irpef, e così via. I REGISTRI CONTABILI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE SVOLGONO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA’ ISTITUZIONALE. Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono esclusivamente attività istituzionale non hanno obblighi di natura contabile, anche se si ritiene opportuna l'istituzione di un registro di prima nota, ove annotare tutte le entrate e le uscite dell'associazione sia in contanti che avvalendosi di un conto corrente bancario o postale. Questo sia per documentare ai soci e al fisco gli elementi positivi e negativi che andranno a confluire nel rendiconto gestionale (il cui obbligo di redazione deve essere sancito dallo statuto sociale in conformità al D.Lgs. n. 460/97), sia per dimostrare che gli importi movimentati per cassa sono tutti inferiori al limite di Euro 516,46 oltre il quale vige l'obbligo di documentazione di tipo bancario/postale (art. 25, comma 7, legge 133/99). Tra le entrate di natura istituzionale vanno indicate: le quote associative ed i corrispettivi specifici corrisposti dai soci, i contributi pubblici, le erogazioni liberali, i proventi delle raccolte di fondi; tra le uscite : le iscrizioni ed i tesseramenti federali, i compensi, premi, indennità e rimborsi spese agli sportivi, l'acquisto o il noleggio di attrezzature sportive, le utenze, spese per dipendenti, ecc. IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL COLLEGIO SINDACALE: L’IMPORTANZA DELLE CONVOCAZIONI E DEI VERBALI. La redazione del rendiconto gestionale e la sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo Tra le "clausole di democraticità" che devono essere contenute negli statuti delle associazioni sportive dilettantistiche, introdotte dal D.Lgs. n. 460/97 e trasfuse nell'art. 148 del nuovo T.U.I.R. (ex 111), è di notevole importanza quella che riguarda "l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie". Ciò indipendentemente dalla circostanza che l'associazione svolga solo attività istituzionale ovvero anche attività commerciale connessa a quella istituzionale. Nel rispetto delle disposizioni statutarie, il Consiglio Direttivo ha il compito di redigere, di norma entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, un rendiconto economico e finanziario (rendiconto gestionale), che oltre alla situazione economica (proventi ed oneri) deve comprendere anche una situazione patrimoniale, con la quale si possono analizzare le poste attive e passive. Tra le attività devono essere indicati: il saldo di cassa e del conto corrente bancario o postale (se attivo), i crediti, le attrezzature; tra le passività : il saldo di banca (se passivo), i debiti, i fondi ammortamento, il patrimonio netto, ecc. A supporto del rendiconto gestionale deve essere conservata tutta la documentazione intestata all'associazione ed in originale. La mancata previsione nello statuto dell'obbligo di redazione ed approvazione annuale di un rendiconto economico finanziario determina la decadenza dalle agevolazioni previste dall'art. 148 del nuovo Tuir. Si sottolinea, inoltre, che prima di sottoporlo all'esame dell'assemblea dei soci, il rendiconto gestionale "annuale" deve essere approvato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, trattandosi di un organo collettivo. La redazione del rendiconto in caso di raccolta pubblica di fondi Gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell’art. 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell’art. 143 del Tuir. Tale rendicontazione è indipendente dalla redazione del rendiconto economico e finanziario disposta dall’art. 148, comma 8, del Tuir. L’ apposito e separato rendiconto relativo alla raccolta fondi deve essere tenuto e conservato, ai sensi dell’articolo 22 del D.P.R. n. 600/73, fino a quando non sia divenuto definitivo l’accertamento, a fini fiscali, del periodo d’imposta cui lo stesso rendiconto si riferisce. I fondi pervenuti con le raccolte pubbliche occasionali, sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini dell’Iva, non sono soggetti a tassazione, a condizione che avvengano in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. E’ ammesso lo scambio/offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori. La redazione della relazione morale (o relazione di missione) da parte del Consiglio Direttivo (se prevista dallo statuto sociale) Di norma lo statuto sociale non obbliga il Consiglio Direttivo alla redazione di una relazione di accompagnamento al rendiconto gestionale, anche se la si ritiene opportuna specie nelle associazioni di una certa dimensione o con investimenti di una certa consistenza. Questi i punti che possono essere esposti nelle relazione morale (o relazione di missione): - informazioni sullo svolgimento dell’attività, con particolare riguardo alle fonti di finanziamento e relativi impieghi, ai programmi e alle prospettive future dell’attività; - descrizione degli investimenti realizzati; - descrizione delle principali attività e delle passività istituzionali e commerciali; - analisi dell’organizzazione dell’associazione e dell’attività svolta dagli organi statutari. La relazione dell’eventuale Collegio dei Revisori dei conti Gli enti non commerciali non hanno l'obbligo di nominare il collegio dei revisori dei conti, salvo il caso in cui tale obbligo sia sancito dallo statuto sociale. Nel qual caso è necessario che gli stessi, oltre ad essere consapevoli delle responsabilità gravanti in relazione all'incarico assunto, svolgano, proprio per tali ragioni, la loro attività di controllo mediante verifiche periodiche (di norma trimestrali), oltre alla revisione del rendiconto gestionale predisposto dal Consiglio Direttivo. Pur non esistendo precise regole o principi di controllo per gli enti non profit, si possono delineare alcune linee guida per l’attività periodica di controllo da parte del Collegio dei Revisori dei conti: - controllo contabile periodico (di norma trimestrale), con verifica della consistenza di cassa e delle poste patrimoniali più significative; - verifica degli adempimenti fiscali, con particolare riguardo alla sussistenza dei requisiti per il beneficio delle agevolazioni fiscali (requisiti legge n. 398/91 e principi D.Lgs. n. 460/97); - verifica della natura, qualità e quantità dei servizi erogati agli associati; - controllo sul rispetto delle regole statutarie e della conformità alle finalità istituzionali; - controllo delle attività di raccolta fondi e della relativa separata rendicontazione.
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L’associazione sportiva dilettantistica e le agevolazioni fiscali Legge 398/1991 e successive modificazioni – relazione del dott. Massimo Tartaglia, Consulente Provinciale Fiscosport Agrigento
Anche la 2^ parte delle relazioni al convegno del 20 gennaio scorso ha destato l'interesse dei Presidenti, Dirigenti e Consulenti che hanno occupato tutti i posti disponibili del Salone CONI di Agrigento. Il Dott. Massimo Tartaglia, Dottore Commercialista in Agrigento, ha richiamato l'attenzione sulle agevolazioni fiscali in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, esaminando i vari adempimenti e trattando in dettaglio i seguenti punti: - REGIME FORFETARIO L. 16.12.1991 n. 398: requisiti soggettivi; condizioni oggettive; opzione per il regime agevolato; principali adempimenti contabili e fiscali; modalità di determinazione dell'Iva a debito; dichiarazione Iva annuale; determinazione del reddito imponibile ai fini Ires; elevazione a € 250.000 del limite massimo dei proventi commerciali; superamento del limite di € 250.000; determinazione del plafond - ENTRATE ED USCITE SU CONTI CORRENTI BANCARI o POSTALI - RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI - EROGAZIONI LIBERALI - CONTRIBUTI - TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI SPONSOR PER IL SOGGETTO EROGANTE E PER L'ASSOCIAZIONE - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LA TASSAZIONE DEI COMPENSI PERCEPITI DAGLI SPORTIVI - IL REGIME FISCALE DEI COMPENSI PERCEPITI DAI COLLABORATORI - LE PRESTAZIONI DI TIPO AMMINISTRATIVO GESTIONALE - GLI SPORTIVI DILETTANTI E LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (MOD. UNICO PERSONE FISICHE o MODELLO 730).
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QUESITO N. 257 del 23/01/2007 – utente fiscosport n. 7956 – prov. di AGRIGENTO
La nostra associazione sportiva dilettantistica ha effettuato l'iscrizione al registro del CONI nel corso dell'anno 2006. Alla data odierna sul sito del CONI www.coni.it , nella visualizzazione del registro, non compare la nostra associazione e nell'archivio (una volta digitati il codice utente e la password attribuita) il certificato presenta validità solo fino al 31 dicembre 2006 nonostante abbiamo provveduto alla riaffiliazione nei termini indicati dalla federazione di appartenenza. Come possiamo stampare il certificato con validità per l'anno 2007? Grazie per l'attenzione e per la relazione sulla materia al convegno di Agrigento. risposta a cura del rag. Pietro Canta, relatore al Convegno di Agrigento
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QUESITO N. 258 del 23/01/2007 – utente fiscosport n. 5031 – prov.di AGRIGENTO
L'Associazione che rappresento ha cambiato da circa due mesi sede sociale. E' stato detto al Convegno di Agrigento, al quale ho partecipato, che anche il cambio di sede prevede la convocazione dell'Assemblea con regolare delibera e la registrazione. Chiedo: basta registrare le due copie del verbale dell'Assemblea o va modificato materialmente lo Statuto (nella parte dove si fa riferimento alla sede) e registrare nuovamente anche quello? Grazie. risposta a cura del rag. Pietro Canta, relatore al Convegno di Agrigento
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