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Newsletter > edizione : 21/2010
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La 2^ ed ultima parte della relazione del Rag. Pietro Canta ai convegni di Zelarino (VE), Monza e Imperia
LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE La normativa fiscale applicabile alle sponsorizzazioni è quella ordinaria, sia ai fini Iva che a fini Ires, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 1, legge n. 398 del 16/12/1991, il particolare regime (opzionale) per le associazioni sportive dilettantistiche, che prevede per le sponsorizzazioni una detrazione forfettaria a fini Iva del 10%, mentre per le prestazioni pubblicitarie l’abbattimento è del 50% (1/3 per i diritti televisivi). E’ opportuno precisare la differenza tra pubblicità e sponsorizzazione sulla base di quanto affermato da un consolidato orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con le sentenze nn. 428 e 429 del 19 gennaio 1996 e n. 6958 del 1° agosto 1996, sia pure in relazione all’imposta sugli spettacoli, oggi sostituita con la diversa imposta sugli intrattenimenti (D.Lgs. n. 60/1999).
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ALCUNI RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI a margine dei convegni di Zelarino (VE), Monza e Imperia, a cura dell’Avv. Katia Scarpa, Avvocato in Milano ed esperta in legislazione sportiva
Riportiamo alcuni riferimenti giurisprudenziali che l'Avvocato Katia Scarpa, Consulente Provinciale Fiscosport Milano, ha predisposto a margine dei convegni di Zelarino e Monza, e che sono stati inseriti nella dispensa del convegno di Imperia del 4 dicembre 2010.
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Un commento alla nota del Dott. Attilio Befera, Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate ai Direttori Centrali e Regionali, a cura della Dott.ssa Patrizia Sideri, Comitato di Redazione – Fiscosport
In data 29/10/2010, il Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate, Dott. Attilio Befera, ha diramato una nota ai Direttori Centrali e Regionali, in cui viene delineato il quadro relativo ai rapporti tra contribuente sottoposto ai controlli e Amministrazione Finanziaria . Il documento rappresenta un’importante interpretazione del rapporto Amministrazione Finanziaria/contribuente, per le seguenti peculiarità: - tratta dell’atteggiamento che devono tenere i verificatori durante l’attività di controllo; - interviene in un momento in cui è particolarmente pressante l’attività di verifica nei confronti del mondo sportivo dilettantistico.
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AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti: RISOLUZIONE N. 125/E del 6 dicembre 2010
Prot. n. 2010/164949 - oggetto: Chiarimenti in merito ad alcune problematiche riguardanti la presentazione del modello EAS. Variazione dei dati identificativi del rappresentante legale o dell'ente.
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QUESITO N. 535 del 26/11/2010 – utente fiscosport n.16456 – prov.di VENEZIA
Buon giorno ho partecipato con interesse al convegno di Zelarino, purtroppo al tempo non ero a conoscenza di alcune cose che ci hanno portato a scrivervi. Noi siamo un gruppo sportivo nato nell’1989 che comprendeva ciclismo e pallavolo; nel corso degli anni è rimasta solo la pallavolo. Nel 2001 il direttivo dell’epoca ha deciso di diventare una Onlus, all’epoca eravamo affiliati sia alla FIPAV che al CSI. Ora le cose sono maturate e non possiamo far altro che diventare una Associazione Sportiva Dilettantistica per gestire al meglio le nostre risorse. E qui vengono i problemi: Vorremmo fare il passaggio da Onlus ad Associazione Sportiva Dilettantistica senza chiudere la nostra posizione societaria, mantenendo titoli e soprattutto i tesserati. E’ possibile? Inoltre non risultiamo registrati al CONI, chi di dovere nel 2005 non si è preoccupato di fare la registrazione. Non capiamo se prima di fare il passaggio ad Associazione Sportiva Dilettantistica dobbiamo registrarci e se dobbiamo sistemare situazione con il fisco. risposta a cura del Rag. Pietro Canta, relatore al convegno di Zelarino/Mestre (VE) del 23/10/2010
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QUESITO N. 539 del 02/12/2010 – utente fiscosport n.11588 – prov.di NAPOLI
In seguito all'emanazione dell'Interpello 22/2010 del ministero del lavoro per quelle Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno stipulato dei contratti di prestazioni sportive disciplinate dal combinato disposto degli artt. 25 L. 133/99, così come modificato dall'art. 37 legge 21.11.2000, n. 342, e art. 67 lett. m) del DPR. 917/86 per importi comunque esigui che non superano i 4.000,00 Euro annui rimane sempre la stessa disciplina? - nessuna comunicazione al Centro dell'impiego - Nessun obbligo per il libro unico; - Compensi non sottoposti a ritenuta; - nessun inquadramento previdenziale. In attesa di vs. gradito riscontro cordialmente saluto. risposta a cura del Rag. Maurizio Falcioni, Consulente Provinciale Fiscosport Rimini
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QUESITO N. 536 del 29/11/2010 – utente fiscosport n.7271 – prov.di MODENA
Una associazione sportiva dilettantistica (398/91) ha emesso una fattura per pubblicità con pagamento in tre rate 30/60/90 giorni fine mese. Dopo aver pagato la prima rata l'azienda non ha più pagato e ci ha chiesto di stornare parte della fattura originaria con una nota di credito perchè ora si trova in una situazione economica non favorevole. La mia domanda è: l'associazione può emettere nota di credito? Se si, come ci si comporta con l'IVA considerato che sulla fattura è già stata pagata? La posso dedurre dal debito di un altro trimestre? Grazie risposta a cura della Dott.ssa Patrizia Sideri, componente del Comitato di Redazione Fiscosport
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QUESITO N. 537 del 30/11/2010 – utente fiscosport n.11104 – prov.di VICENZA
Buonasera, sono diplomata ISEF, non lavoro a scuola ed ho costituito un associazione sportiva dilettantistica.Volevo configurarmi come contribuente nel regime dei minimi ma essendo socia di una Società a Responsabilità Limitata non mi è consentito. A quale regime fiscale e contributivo dovrei assoggettarmi avendo ricavi annui che non superano i 10/12.000 euro? Ricevendo rimborsi spese, possono contestarmi la professionalità? Ringrazio per la cortese risposta. risposta a cura della Dott.ssa Patrizia Sideri, Consulente fiscale del C.P. CONI di Siena
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L’INTRATTENIMENTO E LO SPORT
Spesso nell’ambito sportivo si organizzano intrattenimenti che, se dovessero utilizzare uno dei seguenti "apparecchi da divertimento": • Biliardi, elettrogammofoni, biliardini; • qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o intrattenimento, anche se automatico o semiautomatico; • strumenti multimediali; • gioco del bowling; • noleggio go-kart; (punto 2 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640) scontano l’imposta sugli intrattenimenti.
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Di seguito gli adempimenti più importanti con scadenza entro il 30 aprile 2021. Altre scadenze sul sito dell'Agenzia delle Entrate: in particolare per le associazioni senza Partita IVA (categoria G) e per le associazioni con Partita IVA (categoria E).