L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DEL CONI: un impegno troppo spesso disatteso
Sono ormai anni che Fiscosport ribadisce l'IMPORTANZA dell'ISCRIZIONE AL REGISTRO DEL CONI per acquisire il riconoscimento a fini sportivi (che ora dà diritto anche al riparto del 5 per mille) e per usufruire delle agevolazioni fiscali. La Dott.ssa Patrizia Sideri , Dottore Commercialista in Siena, Consulente fiscale del C.P. CONI di Siena e Consulente Provinciale Fiscosport Siena ha realizzato le interessanti slides sul REGISTRO CONI (allegate in formato Microsoft Powerpoint - file ppt) che sono state proiettate al convegno CONI / Fiscosport di PRATO del 4 aprile scorso.
EROGAZIONI LIBERALI: Le agevolazioni fiscali
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.it la versione aggiornata della guida che fornisce dettagliate informazioni sugli "sconti" tributari di cui può godere chiunque, cittadino o impresa, sostenga iniziative non profit.
BREVI NOTE IN TEMA DI NOTIFICAZIONE AGLI ENTI SPORTIVI a cura dell’Avv. Katia...
La legge n.263/2005 recante i correttivi alla riforma attuata dal c.d. decreto “competitività” (DL n.35/2005 convertito nella L. n.80/2005) ha modificato in parte le disposizioni del codice di procedura civile in tema di notificazione agli enti associativi e societari, con rilevanti riflessi sulla procedura di comunicazione degli atti recettizi dell'Amministrazione Finanziaria.
La relazione della Dott.ssa Valentina Di Renzo al convegno nazionale fiscosport di Rimini (20/10/2007):...
L’anno 2007 è stato caratterizzato da numerose novità fiscali promulgate dal Legislatore e da un incessante e frenetico susseguirsi di nuovi obblighi e scadenze e successive proroghe che hanno movimentato la gestione amministrativa dei sodalizi sportivi. La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) conteneva alcune disposizioni normative che hanno interessato direttamente le società e le associazioni sportive dilettantistiche. Le novità, fatte salve alcune eccezioni, sono entrate in vigore con decorrenza 1° gennaio 2007. Il provvedimento di fine anno è stato pubblicato nella G.U. 27.12.2006, n. 299, Supplemento Ordinario n. 244.
LA PRIVACY NEI RAPPORTI DI LAVORO DEGLI ENTI SPORTIVI a cura del Dott. Andrea...
Anche in presenza di sodalizi sportivi, sia costituiti in forma associativa, sia in forma di società di capitali, l’instaurazione di rapporti di lavoro rappresenta una rilevante fonte di acquisizione di dati personali, rispetto ai quali è necessario adottare accorgimenti e cautele di gestione. Le ordinarie relazioni tra lavoratori e sodalizi sportivi, comportano l’acquisizione di dati di tipo anagrafico e patrimoniale ma anche l’assunzione di informazioni sensibili inerenti la salute o attinenti alla sfera politico/sindacale. Proprio la gestione dei predetti dati, sempre più frequentemente effettuata con l’ausilio di strumenti informatici, come pure mediante l’intervento di soggetti terzi (consulenti del lavoro, fiscali ecc.), richiede l’adozione delle misure di sicurezza dettagliate nell’allegato B al D.Lgs.196/2003, che tra gli altri può stabilire la necessità di redigere il documento programmatico sulla sicurezza. Volendo concentrare l’attenzione sulle problematiche connesse alla gestione dei dati nei rapporti di lavoro, è necessario considerare nel dettaglio i chiarimenti che l’Ufficio del Garante per la privacy ha fornito con la Deliberazione n.53 del 23/11/2006. L’organigramma privacy Informativa e diritti di accesso Le cartelle sanitarie Le comunicazioni e la diffusione di dati nel rapporto di lavoro I dati sanitari
IL SOFTWARE DEI NUOVI MODELLI AA7/8 e AA9/8 – Dichiarazione di inizio attività, variazione dati...
Come riportato nella newsletter n. 6/2007 dell’8 febbraio 2007, il Decreto Bersani (D.L. 4.7.2006 n. 223) ha introdotto delle novità in materia di attribuzione del numero di partita iva (art. 37, commi 18, 19 e 20) ed ha aggiunto difatti una serie di disposizioni al corpo dell'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 rubricato "disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività”. Quindi, l’associazione sportiva dilettantistica che vuole intraprendere un’attività di natura commerciale deve richiedere il numero di Partita IVA all'Agenzia delle Entrate, compilando il nuovo modello AA7/8. La presentazione dei modelli AA7/8 e AA9/8 e la conseguente attribuzione della partita iva comporterà l’attivazione di una serie di attività di controllo. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, infatti, dovranno effettuare dei controlli con la finalità di accertare l'esercizio effettivo dell'attività. In data 20 marzo u.s. l’Agenzia delle Entrate ( http://www.agenziaentrate.it ) ha predisposto il software per consentire la compilazione delle Dichiarazioni di Inizio Attività, Variazione Dati e Cessazione Attività IVA, relative a soggetti diversi dalle persone fisiche (mod. AA7) o imprese individuali e lavoratori autonomi (mod. AA9). Il prodotto può essere utilizzato sia da chi intende trasmettere direttamente la propria dichiarazione, attraverso il servizio telematico Internet di Fisconline, sia dagli intermediari che la trasmettono per conto di altri, attraverso il servizio telematico Entratel. Il nuovo software è adeguato ai nuovi modelli AA7/8 e AA9/8 e relative specifiche tecniche:
UNA MONOGRAFIA FISCOSPORT : la 2^ relazione dell’Avv. Katia Scarpa, Consulente Provinciale Fiscosport...
1) Premessa La disciplina tributaria degli enti associativi che svolgono attività sportiva dilettantistica trova la principale sede negli artt. 148 TUIR, 90 L. n.289/2002, 1-4 della L. n.398/1991 e nell’art.25 della L. n.133/ 1999 (modificato dalla legge n.342/2000 e n.289/2002). Tali disposizioni, mentre impongono il rispetto di una serie di requisiti formali statutari, consentono all’ente sportivo di godere di particolari agevolazioni fiscali [1]: a) nella tenuta della contabilità ; b) nella tassazione ai fini delle Imposte Dirette ; c) nel regime di imposizione ai fini IVA ; d) nel regime di imposizione ai fini IRAP . 2) Gli adempimenti contabili. 3) Disciplina normativa ai fini delle II. DD. 4) Disciplina normativa ai fini dell’imposta sul valore aggiunto 5) Disciplina normativa ai fini dell’imposta sul reddito delle attività produttive (IRAP). 6) Il regime di favore previsto dalla legge n.398/1991. 7) Il regime di favore previsto dalla comma 2, lett. a) e b) dell’art. 25 della Legge n.133/1999. 8) Gli obblighi imposti dall’art.25 L. n.133/1999: l’apertura di conti correnti bancari.
Agenzia delle Entrate – la nuova guida “LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA...
INTRODUZIONE (pagina 5 della guida disponibile on-line sul sito www.agenziaentrate.gov.it e allegata alla presente news) Negli ultimi anni l'attività sportiva dilettantistica ha ricevuto particolare attenzione da parte del legislatore. Infatti, oltre all'introduzione di norme di carattere civilistico, finalizzate a dare certezza giuridica all'associazionismo sportivo, numerosi sono stati i provvedimenti fiscali finalizzati a sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche nello svolgimento della loro attività. Così, oggi un ente sportivo dilettantistico, indipendentemente dalle sue dimensioni, può contare su una gestione fondata secondo regole predeterminate e, allo stesso tempo, sotto il profito tributario, può fruire di rilevanti agevolazioni. Anche nell'ultima Legge Finanziaria per il 2007 non mancano disposizioni dirette a favorire lo sviluppo delle discipline sportive. Per promuovere la pratica sportiva tra i bambini e i giovani dai 5 ai 18 anni, è stata infatti prevista la possibilità di detrarre dall'Irpef nella misura del 19 per cento le spese per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. Inoltre, è stata prevista una riduzione del 50% dei canoni sulle concessioni demaniali marittime accordate alle società sportive dilettantistiche, purché queste non abbiano scopo di lucro e risultino iscritte alle rispettive Federazioni sportive nazionali. Nella presente guida sarà tracciato un quadro sintetico delle disposizioni tributarie che le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute ad osservare, ponendo in particolar modo l'attenzione sugli aiuti e sugli incentivi fiscali in loro favore.
LA TUTELA SANITARIA NELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA a cura del Dott. Giuliano Sinibaldi (Consulente...
1- PREMESSA La visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica dell’attività sportiva è un adempimento di fondamentale importanza, sia sotto l’aspetto della regolarità della documentazione necessaria per lo svolgimento dell’attività sportiva che, soprattutto, in relazione alla responsabilità del dirigente sportivo. La normativa vigente prevede infatti che chiunque intenda svolgere un’attività sportiva agonistica comunque regolamentata debba sottoporsi ad una visita medica differenziata per le singole discipline sportive, presso un servizio pubblico, convenzionato o accreditato di medicina dello sport, mentre, qualora l’attività sportiva assuma carattere non agonistico, la visita medica ed il relativo certificato competono al medico di base od al pediatra, i quali, in caso di esito positivo della visita, rilasceranno un certificato di idoneità sportiva non agonistica generico, senza obbligo di indicazione dello sport praticato e, quindi, utilizzabile per la pratica di diverse attività sportive non agonistiche. Si tratta di un obbligo che viene troppo spesso sottovalutato, anche se, purtroppo, torna drammaticamente in evidenza ogni qualvolta ci si trova di fronte a situazioni quali decessi o invalidità permanenti determinate dallo svolgimento dell’attività sportiva ovvero verificatesi nel corso dello svolgimento di un’attività sportiva. In tali casi, qualora l’atleta risulti privo di certificato di idoneità (ovvero con certificato non regolare) la responsabilità (civile e penale) ricade sul Presidente della società e su coloro che, verosimilmente, potevano essere al corrente della situazione, quali i dirigenti della società (segretario, direttore sportivo), il medico sociale e l’allenatore. In caso di manifestazioni a partecipazione individuale (es. gare podistiche, podistiche, tornei amatoriali etc.) è da intendersi responsabile il Presidente del Comitato Organizzatore, cui spettano gli stessi compiti del presidente della società sportiva in relazione agli atleti partecipanti non iscritti a società sportive. Il problema del mancato rispetto dell’obbligo assume connotazione importante anche per le visite agonistiche; nonostante la visita sia obbligatoria per legge e condizione "sine qua non" per il tesseramento sportivo , non tutti gli atleti vengono sottoposti a visita di idoneità: nel Lazio, su un totale di circa 700.000 atleti agonisti , sembra che vengano sottoposti a visita meno del 50%, nelle Marche l’indice di ’”evasione” è calcolato in di ca. il 35-40% e nel Veneto tale percentuale si attesta nell’ordine del 40%. Infine, è importante sottolineare sin d’ora – anche se l’argomento sarà approfondito “ ultra ” – che eventuali dichiarazioni di assunzione di responsabilità sottoscritte dal praticante l’attività sportiva allo scopo di liberare il soggetto responsabile ai sensi di legge (Presidente della società o del comitato organizzatore) non hanno alcuna validità . 2- LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 3 – LA VISITA MEDICO – SPORTIVA ED IL CERTIFICATO DI IDONEITA’ 4 – IL COSTO DEL CERTIFICATO – LA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA 5 – CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE ALLEGATI:
LA FORMA GIURIDICA NELL’ATTIVITA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA – 2^ parte della relazione...
1.1.Fondo patrimoniale comune – Autonomia patrimoniale imperfetta e perfetta. I contributi degli associati e i beni acquistati dall’ente costituiscono il c.d. fondo comune e su di esso si possono eventualmente soddisfare i terzi creditori dell’associazione. Ancorché il patrimonio (fondo comune) dell’ente si distingua e differenzi da quello degli associati, solo l’associazione riconosciuta gode di autonomia patrimoniale perfetta . L’associazione non riconosciuta non gode di autonomia patrimoniale perfetta, ma solo imperfetta, perché per soddisfare le obbligazioni dell’associazione sono responsabili solidalmente e personalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione medesima (art.38 c.c.) L’associazione riconosciuta, invece, (come anticipato) gode di autonomia patrimoniale perfetta ed il suo patrimonio rimane nettamente distinto dal patrimonio dei suoi componenti. Conseguentemente: · I beni dell’ente appartengono a questo e non ai singoli associati; · Tra l’associazione ed i suoi membri possono costituirsi rapporti giuridici patrimoniali; · Il creditore di un’associazione riconosciuta non può opporre le sue ragioni di credito nei confronti dei singoli associati, i quali rispondono solo nei limiti della quota conferita. · Il creditore del singolo membro non è anche creditore dell’ente e, in caso di insolvenza, può rivalersi soltanto attaccando il patrimonio del suo debitore e non anche quello sociale. · Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato (art.18 c.c.) ed è però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere egli non abbia fatto constatare il proprio dissenso. 2. Le Società di Capitali Come si è anticipato, qualora si voglia avviare un’attività sportiva dilettantistica nella forma societaria, usufruendo del regime fiscale di favore previsto dagli artt. 148 TUIR e 90 della L. n. 289/2002 non si dovrà optare per una società di persone, ma dovrà procedersi alla costituzione di una società di capitali ovvero di una cooperativa. Limitando, per ora, l’ambito di esplorazione alla forma della società di capitali emerge, anzitutto, che






