La relazione della Dott.ssa Rosanna D’Amore, Dottore Commercialista in Forlì e Consulente Regionale Fiscosport...
1. ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI 1.1 Costituzione I soggetti che intendono svolgere attività sportiva dilettantistica in forma associata possono costituirsi in: • associazioni sportive non aventi scopo di lucro, con o senza personalità giuridica; • società sportive di capitali non aventi fini di lucro; • società cooperative. La costituzione deve avvenire con atto scritto, nel quale va indicata la sede legale, e le clausole statutarie devono espressamente prevedere: • denominazione, nella quale va indicata la finalità sportiva dilettantistica; • oggetto sociale concernente l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica; • attribuzione della rappresentanza legale dell’ente; • assenza di fini di lucro e divieto della divisione fra gli associati, anche in forme indirette, dei proventi delle attività; • norme sull’ordinamento interno ispirato al principio di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; elettività delle cariche sociali, fatte salve per le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; • obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; • modalità di scioglimento per le associazioni; • devoluzione a fini sportivi del patrimonio dell’ente in caso di scioglimento delle società e delle associazioni. Va, altresì, evidenziato che, pur non essendo prevista una specifica clausola statutaria in questo senso, gli amministratori degli enti sportivi dilettantistici non possono ricoprire la medesima carica in altri enti sportivi dilettantistici nell’ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Le norme civilistiche e fiscali in vigore prevedono che
La relazione del Dott. Luca Corvi, Dottore Commercialista in Beregazzo con Figliaro (Como) e...
Le agevolazioni in oggetto sono relative sia alle imposte dirette che all’IVA, e ciò per quanto riguarda non solo l’entità del carico fiscale, ma anche il meccanismo di determinazione della base imponibile (con la possibilità di opzione per un regime forfetario) ed infine l’esonero da molti adempimenti contabili ed amministrativi. Ai fini delle imposte dirette e dell’IVA vengono applicate le disposizioni previste per gli enti non commerciali alle Associazioni sportive dilettantistiche, ossia quelle previste dagli artt. 143-149 del TUIR e dall’art. 4 del DPR 633/72. Accanto a queste norme principali debbono essere ricordate ed evidenziate le specifiche disposizioni previste da varie norme, tra cui: la L. 398/91; l’art. 25 della L. 133/99 e l’art. 90 della L. 289/02. In particolare l’art. 90 c. 1 della L. 289/02 ha esteso l’applicazione della L. 398/91 e delle altre disposizioni tributarie che riguardano le associazioni sportive dilettantistiche anche ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica e non abbiamo scopo di lucro, anche costituiti nella forma di società di capitali. Alle Società sportive dilettantistiche costituite sotto forma di società di capitali in via di principio trovano applicazione le disposizioni previste dagli artt. 81-142 del TUIR relative alle società e agli enti commerciali. Tuttavia, per effetto dell’art. 90 c. 1 L. 289/02 citato, è applicabile l’art. 148 c. 3 del TUIR in base al quale “ non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati ”. A seguito dell’approvazione del DL 72/04, convertito nella L. 128/04, che modifica l’art. 90 della L. 289/02 è venuta meno la necessità dell’emanazione di appositi regolamenti attuativi e quindi ha trovato piena applicazione l’intero art. 90 citato. Affinché sia possibile applicare pienamente le disposizioni previste dai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’art. 90, L. 289/02, l’art. 7 del DL 136/04 convertito nella L. 186/04, prevede che le società e le associazioni sportive dilettantistiche siano in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni, che viene definito “garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale” (art. 5 c, 1 DLgs. 242/99 e “unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche”; inoltre prevede che il Coni debba trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi. A tal proposito si richiama l’attenzione su
La relazione della Dott.ssa Rosanna D’Amore al convegno nazionale fiscosport di Rimini (20/10/2007): ELEMENTI...
La 1^ parte della relazione della Dott.ssa Rosanna D'Amore era stata pubblicata nella newsletter n. 34/2007 del 31 ottobre 2007 (disponibile nella home page del sito www.fiscosport.it - sez. Novità - "Le newsletters del 2007 a portata di mano". 2. RAPPORTO ASSOCIATIVO 2.1 Costituzione del rapporto associativo La trattazione di questo particolare e delicato argomento - affrontato in questa sede solo per i sodalizi costituiti sotto forma di associazione riconosciuta e non - comincia con l’elencazione di “esempi di clausole statutarie” inerenti la costituzione del rapporto associativo
LE SLIDES DEI CONVEGNI: Dott.ssa Patrizia Sideri (Rimini 19/10) e Dott. Donato Foresta (Monza...
Pubblichiamo le slides proiettate in recenti convegni: quelle della Dott.ssa Patrizia Sideri in occasione del meeting dei consulenti Fiscosport dal titolo "L'affitto d'azienda e l'applicabilità al comparto sportivo" e quelle del Dott. Donato Foresta, Consulente fiscale del C.P. CONI di Milano dal titolo "Contabilità e bilancio delle associazioni sportive dilettantistiche".
BAR e CASSAZIONE a cura del Dott. Andrea Liparata, Consulente Regionale Fiscosport Lazio
La Corte di Cassazione, rispetto alla rilevanza IRES delle attività di bar gestiti da circoli sportivi ricreativi e culturali, si è ormai cristallizzata su un’interpretazione sempre più favorevole alle posizioni dell’Amministrazione Finanziaria. Le più recenti pronunce infatti, attribuiscono alle somministrazioni tramite bar effettuate dai circoli nei confronti dei propri associati, un’intrinseca rilevanza tributaria. In proposito, le eccezioni alla predetta regola generale, sembrerebbero marginali e relegate agli ambiti della raccolta fondi, della prestazione di servizi a prezzi di costo e alla promozione sociale riconosciuta dal Ministero degli Interni. Le osservazioni fin qui richiamate sono riscontrabili nella loro interezza anche nell’ambito della recente sentenza n.22533 del 26/10/2007. Pronuncia, quest’ultima, che lascia perplessi per la scarsezza delle argomentazioni utilizzate dal giudice di legittimità, per inquadrare il fenomeno della somministrazione effettuato da circoli nell’ambito della piena imponibilità IRES.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. TRIBUTARIA, SENTENZA 26 OTTOBRE 2007, N. 22533
G.F. propose ricorsi avverso gli avvisi di accertamento, con i quali l'Ufficio, a fronte di omessa dichiarazione, aveva accertato per le annualità 1992 e 1993, sulla scorta di p.v.c. della G.d.F., reddito d'impresa, rispettivamente, di L. 36.523.000 e di L. 42.621.750, correlato ad attività di bar. A fondamento del ricorso, il G. deduceva che la sua attività di barista si svolgeva esclusivamente nell'ambito di circolo aderente al Centro Nazionale Sportivo Libertas ed era limitata al servizio dei soli relativi soci. Sosteneva che, pertanto, la sua attività non era paragonabile agli altri esercizi pubblici, anche con riguardo alla tenuta dei libri contabili ed all'obbligo della dichiarazione. Aggiungeva che l'attività esercitata non poteva ritenersi di impresa commerciale, in quanto rientrante nella categoria di spacci o bar riservati ai soci i cui corrispettivi andavano a coprire appena i costi specifici e di funzionamento.
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, 2 NOVEMBRE 2007, SENTENZA N. 23031
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate non è vincolante per il contribuente ...
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 21324 del 31 maggio 2007
Con la sentenza 31 maggio 2007, n. 21324 la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che "commette il reato di frode sportiva (art. 1 comma primo, L. n. 401 del 1989) anche l'atleta che abbia consapevolmente e volutamente accettato di compiere "altri atti fraudolenti" diversi da quelli dettagliatamente indicati dalla prima parte della stessa disposizione (ad esempio, accettando la somministrazione di sostanze dopanti per esaltare le proprie doti atletiche) al fine di alterare la genuinità del risultato di una competizione sportiva.
LE NOVITA’ PER I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO, a cura del Prof. Giulio D’Imperio,...
La L. 24.12.2007 (Protocollo del Welfare) ha apportato novità alla disciplina del contratto a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2008. Molta attenzione deve essere attuata per non rischiare la trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, poiché il legislatore ha deciso di cambiare, ampliandole, le regole inizialmente stabilite dall’articolo 5 del decreto legislativo 368/2001.
ENPALS – Circolare n. 3 del 06/02/2008 – Area Contributi e Prestazioni – Direzione...
Anno 2008 - minimale di retribuzione giornaliera; massimale di retribuzione giornaliera e annua imponibile; contributo di solidarietà; aliquota aggiuntiva 1%; aliquote contributive.