1. ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI 1.1 Costituzione I soggetti che intendono svolgere attività sportiva dilettantistica in forma associata possono costituirsi in: • associazioni sportive non aventi scopo di lucro, con o senza personalità giuridica; • società sportive di capitali non aventi fini di lucro; • società cooperative. La costituzione deve avvenire con atto scritto, nel quale va indicata la sede legale, e le clausole statutarie devono espressamente prevedere: • denominazione, nella quale va indicata la finalità sportiva dilettantistica; • oggetto sociale concernente l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica; • attribuzione della rappresentanza legale dell’ente; • assenza di fini di lucro e divieto della divisione fra gli associati, anche in forme indirette, dei proventi delle attività; • norme sull’ordinamento interno ispirato al principio di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; elettività delle cariche sociali, fatte salve per le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; • obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; • modalità di scioglimento per le associazioni; • devoluzione a fini sportivi del patrimonio dell’ente in caso di scioglimento delle società e delle associazioni. Va, altresì, evidenziato che, pur non essendo prevista una specifica clausola statutaria in questo senso, gli amministratori degli enti sportivi dilettantistici non possono ricoprire la medesima carica in altri enti sportivi dilettantistici nell’ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Le norme civilistiche e fiscali in vigore prevedono che
1. ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI 1.1 Costituzione I soggetti che intendono svolgere attività sportiva dilettantistica in forma associata possono costituirsi in: • associazioni sportive non aventi scopo di lucro, con o senza personalità giuridica; • società sportive di capitali non aventi fini di lucro; • società cooperative. La costituzione deve avvenire con atto scritto, nel quale va indicata la sede legale, e le clausole statutarie devono espressamente prevedere: • denominazione, nella quale va indicata la finalità sportiva dilettantistica; • oggetto sociale concernente l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica; • attribuzione della rappresentanza legale dell’ente; • assenza di fini di lucro e divieto della divisione fra gli associati, anche in forme indirette, dei proventi delle attività; • norme sull’ordinamento interno ispirato al principio di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; elettività delle cariche sociali, fatte salve per le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; • obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; • modalità di scioglimento per le associazioni; • devoluzione a fini sportivi del patrimonio dell’ente in caso di scioglimento delle società e delle associazioni. Va, altresì, evidenziato che, pur non essendo prevista una specifica clausola statutaria in questo senso, gli amministratori degli enti sportivi dilettantistici non possono ricoprire la medesima carica in altri enti sportivi dilettantistici nell’ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Le norme civilistiche e fiscali in vigore prevedono che
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