Le agevolazioni in oggetto sono relative sia alle imposte dirette che all’IVA, e ciò per quanto riguarda non solo l’entità del carico fiscale, ma anche il meccanismo di determinazione della base imponibile (con la possibilità di opzione per un regime forfetario) ed infine l’esonero da molti adempimenti contabili ed amministrativi. Ai fini delle imposte dirette e dell’IVA vengono applicate le disposizioni previste per gli enti non commerciali alle Associazioni sportive dilettantistiche, ossia quelle previste dagli artt. 143-149 del TUIR e dall’art. 4 del DPR 633/72. Accanto a queste norme principali debbono essere ricordate ed evidenziate le specifiche disposizioni previste da varie norme, tra cui: la L. 398/91; l’art. 25 della L. 133/99 e l’art. 90 della L. 289/02. In particolare l’art. 90 c. 1 della L. 289/02 ha esteso l’applicazione della L. 398/91 e delle altre disposizioni tributarie che riguardano le associazioni sportive dilettantistiche anche ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica e non abbiamo scopo di lucro, anche costituiti nella forma di società di capitali. Alle Società sportive dilettantistiche costituite sotto forma di società di capitali in via di principio trovano applicazione le disposizioni previste dagli artt. 81-142 del TUIR relative alle società e agli enti commerciali. Tuttavia, per effetto dell’art. 90 c. 1 L. 289/02 citato, è applicabile l’art. 148 c. 3 del TUIR in base al quale “ non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati ”. A seguito dell’approvazione del DL 72/04, convertito nella L. 128/04, che modifica l’art. 90 della L. 289/02 è venuta meno la necessità dell’emanazione di appositi regolamenti attuativi e quindi ha trovato piena applicazione l’intero art. 90 citato. Affinché sia possibile applicare pienamente le disposizioni previste dai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’art. 90, L. 289/02, l’art. 7 del DL 136/04 convertito nella L. 186/04, prevede che le società e le associazioni sportive dilettantistiche siano in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni, che viene definito “garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale” (art. 5 c, 1 DLgs. 242/99 e “unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche”; inoltre prevede che il Coni debba trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi. A tal proposito si richiama l’attenzione su
Le agevolazioni in oggetto sono relative sia alle imposte dirette che all’IVA, e ciò per quanto riguarda non solo l’entità del carico fiscale, ma anche il meccanismo di determinazione della base imponibile (con la possibilità di opzione per un regime forfetario) ed infine l’esonero da molti adempimenti contabili ed amministrativi. Ai fini delle imposte dirette e dell’IVA vengono applicate le disposizioni previste per gli enti non commerciali alle Associazioni sportive dilettantistiche, ossia quelle previste dagli artt. 143-149 del TUIR e dall’art. 4 del DPR 633/72. Accanto a queste norme principali debbono essere ricordate ed evidenziate le specifiche disposizioni previste da varie norme, tra cui: la L. 398/91; l’art. 25 della L. 133/99 e l’art. 90 della L. 289/02. In particolare l’art. 90 c. 1 della L. 289/02 ha esteso l’applicazione della L. 398/91 e delle altre disposizioni tributarie che riguardano le associazioni sportive dilettantistiche anche ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica e non abbiamo scopo di lucro, anche costituiti nella forma di società di capitali. Alle Società sportive dilettantistiche costituite sotto forma di società di capitali in via di principio trovano applicazione le disposizioni previste dagli artt. 81-142 del TUIR relative alle società e agli enti commerciali. Tuttavia, per effetto dell’art. 90 c. 1 L. 289/02 citato, è applicabile l’art. 148 c. 3 del TUIR in base al quale “ non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati ”. A seguito dell’approvazione del DL 72/04, convertito nella L. 128/04, che modifica l’art. 90 della L. 289/02 è venuta meno la necessità dell’emanazione di appositi regolamenti attuativi e quindi ha trovato piena applicazione l’intero art. 90 citato. Affinché sia possibile applicare pienamente le disposizioni previste dai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’art. 90, L. 289/02, l’art. 7 del DL 136/04 convertito nella L. 186/04, prevede che le società e le associazioni sportive dilettantistiche siano in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni, che viene definito “garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale” (art. 5 c, 1 DLgs. 242/99 e “unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche”; inoltre prevede che il Coni debba trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi. A tal proposito si richiama l’attenzione su
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