LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E LE AGEVOLAZIONI FISCALI relazione dell’Avv. Katia Scarpa al convegno...
1) Premessa La disciplina tributaria degli enti associativi che svolgono attività sportiva dilettantistica è contenuta in particolare negli artt. 148 TUIR, 90 L. n.289/2002, 1-4 della L. n.398/1991 e nell’art.25 della L. n.133/ 1999 (modificato dalla legge n.342/2000 e n.289/2002). Tali disposizioni, mentre impongono il rispetto di una serie di requisiti formali statutari, consentono all’ente sportivo di godere di particolari agevolazioni fiscali, tra cui, in particolare: a) nella tenuta della contabilità; b) nella tassazione ai fini delle Imposte Dirette; c) nel regime di imposizione ai fini IVA; d) nel regime di imposizione ai fini IRAP.
QUESITO N. 245 del 09/11/2006 – formulato in occasione del Convegno Nazionale Fiscosport di...
Sui contributi comunali a carattere ordinario e straordinario che tipo di ritenuta deve essere operata? risposta a cura del Dott. Nicola Cecconato, Consulente Regionale Fiscosport Veneto, relatore dal convegno nazionale Fiscosport
QUESITO N. 238 del 27/10/2006 – formulato in occasione del Convegno Nazionale Fiscosport di Alassio
La nostra associazione sportiva dilettantistica vuole mettere una macchina automatica per la somministrazione di alimenti e bevande all’interno dell’impianto sportivo comunale: dopo aver chiesto l’autorizzazione al comune che tipo di obblighi fiscali abbiamo? Si precisa che è nostra intenzione stipulare un contratto con la società proprietaria della macchina in cui la nostra associazione percepirà un contributo pari alla differenza che si avrà tra il prezzo di base (destinato alla società) e il prezzo di vendita. Dobbiamo compiere altre operazioni? risposta a cura del Dott. Andrea Liparata, relatore al convegno nazionale Fiscosport di Alassio, Consulente Regionale Fiscosport Lazio
QUESITO N. 239 del 27/10/2006 – formulato in occasione del Convegno Nazionale Fiscosport di Alassio
Un circolo sportivo gestisce all’interno dei propri locali un bar con autorizzazione amministrativa per soli soci. La somministrazione a frequentatori o a soci di altri circoli iscritti ad un’altra associazione aderente presso la stessa federazione è consentita? risposta a cura del Dott. Andrea Liparata, relatore al convegno nazionale Fiscosport di Alassio, Consulente Regionale Fiscosport Lazio
QUESITO N. 240 del 27/10/2006 – formulato in occasione del Convegno Nazionale Fiscosport di Alassio
Associazione sportiva in 398/1991 chiede di sapere: 1) La somministrazione di alimenti e bevande fatta in un circolo sportivo a favore dei propri associati, partecipanti ed iscritti deve considerarsi come commerciale? 2) I proventi da attività di somministrazione di alimenti e bevande sono assoggettati al 3% di imponibilità e quindi obbligatoriamente riportati nel registro di cui al DM 11/2/1997? 3) Qualora al contrario il bar sia aperto anche a frequentatori terzi (ai quali non è riconosciuta la partecipazione democratica alla vita associativa) è necessario tenere una contabilità separata sui proventi e costi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande? risposta a cura del Dott. Andrea Liparata, relatore al convegno nazionale Fiscosport di Alassio, Consulente Regionale Fiscosport Lazio
Società sportive dilettantistiche: è stata prorogata la scadenza per la regolarizzazione degli adempimenti di...
Lo ha reso noto il messaggio dell'ENPALS del 16 ottobre 2006. Tale documento ha comunicato che le scadenze di cui alla circolare n. 13 del 7 agosto 2006 sono prorogate rispettivamente alla data del 16 gennaio 2007 per quanto riguarda il versamento dei contributi e alla data del 25 gennaio 2007 per la presentazione delle relative denunce. Si tratta della regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse, il cui versamento dei contributi sarebbe dovuto avvenire entro il 16/10/2006, mentre le relative denunce si sarebbero dovute presentare entro il 25/10/2006. Attenzione: tale rinvio, in base al tenore letterale del messaggio, vale esclusivamente “per le società (e, ovviamente, per le associazioni) sportive dilettantistiche iscritte all’apposito Registro delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI”. Tale precisazione appare importante in quanto
Messaggio ENPALS n. 3 del 16 ottobre 2006 oggetto: Disciplina contributiva da applicare...
Notizia tratta dal sito www.enpals.it Con riferimento alla circolare n. 13 del 7 agosto 2006, questo Ente informa che per le società sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito "Registro delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche" tenuto dal CONI e trasmesso annualmente all'Agenzia delle Entrate, le scadenze precedentemente stabilite per la regolarizzazione degli adempimenti di cui alle circolari nn. 7 e 8 del 30 marzo 2006 sono prorogate
La trasformazione degli enti sportivi dilettantistici a cura dell’Avv. Katia Scarpa, Consulente Provinciale Fiscosport...
ASPETTI CIVILISTICI DELLA TRASFORMAZIONE SOCIETARIA . Una delle novità di rilievo contenute nel D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 (attuativo della cd. riforma del diritto societario) attiene alla possibilità di effettuare la trasformazione tra enti giuridici aventi non solo diversa natura, ma anche diverso scopo causale. I nuovi artt. 2500 –septies e 2500 – opties del codice civile, infatti, consentono ora di effettuare le operazioni di trasformazione da società di capitali ad associazioni non riconosciute e da associazioni a società di capitali. Il tema è di particolare interesse, ove si consideri che il novellato art.90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (modificato dalla legge n.128/2004) al comma 17 ha espressamente previsto che l’attività sportiva dilettantistica può essere svolta in una delle “.. seguenti forme: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt.36 e ss. del codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al DPR 10.02.2000 n.361; c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro...”. Sembrerebbe, perciò, indubbia, ora, (e si anticipano sin da ora alcune considerazioni che si approfondiranno nel prosieguo) la possibilità di trasformare un’associazione sportiva dilettantistica in una società sportiva di capitali o cooperativa e viceversa. In sede di prima applicazione di tali disposizioni, però, si pone il problema della possibilità di mantenere i titoli ed i riconoscimenti sportivi faticosamente raggiunti dall’ente sportivo prima della trasformazione e perciò ci si è interrogati sugli effetti giuridici in capo all’ente preesistente, a seguito della trasformazione. La complessità della questione impone in via preliminare un esame dell’istituto della trasformazione nella disciplina del codice civile, quindi si cercherà di suggerire alcune soluzioni interpretative
LE SOCIETA’ DI CAPITALI SENZA SCOPO DI LUCRO: LE PRESTAZIONI NEI CONFRONTI DEI...
1^ argomento di discussione del 3° Meeting dei Consulenti Fiscosport in programma ad Alassio (Savona) il 14 ottobre 2006 alle ore 15 presso la Biblioteca di Alassio - piazza Airaldi e Durante 7 - ingresso libero ai consulenti e agli addetti ai lavori - riconosciuto per i crediti formativi da parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e del Collegio dei Ragionieri di Savona Premessa L’art. 148, comma 3 del TUIR prevede, per le associazioni sportive, che i proventi conseguiti con le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo, o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, assumano la natura di proventi non commerciali. In sostanza il legislatore fiscale ha previsto alcune condizioni che, ove realizzate, consentono di non considerare proventi tassabili le somme conseguite a fronte di specifiche prestazioni. Tali corrispettivi, diversamente, dovrebbero essere considerati quali entrate aventi natura commerciale. Le condizioni sono indicate qui di seguito: - le prestazioni devono essere poste in essere da un’associazione sportiva, cioè avente le caratteristiche di cui all’art. 90 della legge n. 289/2002, e cioè la denominazione sociale con l’indicazione del carattere sportivo dilettantistico dell’attività, le norme sull’ordinamento interno ispirate al principio di democrazia e di eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, e così via; - devono essere rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali; - devono essere rese nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti che abbiano diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; - gli statuti devono essere conformi alle clausole indicate dagli artt. 148 del TUIR e 90, comma 18 della legge n. 289/2002, e cioè devono prevedere l’obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto, la libera eleggibilità, e così via. La costituzione delle società di capitali senza scopo di lucro ha fatto sorgere, sin dall’approvazione dell’art. 90, il problema dell’applicazione delle suddette disposizioni anche nei confronti di questa nuova categoria di soggetti.
LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE NELLO SPORT (2^ parte) a cura dell’Avv. Katia Scarpa,...
LA RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI E/O AMMINISTRATORI DI ENTI SPORTIVI. La responsabilità dei dirigenti e/o amministratori di enti sportivi viene per lo più ricondotta nell’ambito della responsabilità contrattuale. Vengono in rilievo, pertanto, le disposizioni dettate dall’art.1176 c.c. unitamente alle specifiche previsioni che il codice civile detta in tema di responsabilità degli amministratori di società e associazioni. Poiché gli enti sportivi possono adottare diverse forme organizzative i regimi di responsabilità civile si differenziano in base ai seguenti criteri: Quando l’ente sportivo si sia costituito nella forma di società per azioni e di cooperativa, gli amministratori devono adempiere ai doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze, ai sensi di quanto dispone l’art.1176 c.c. a tenore del quale “Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”. In presenza di danni derivanti alla società a causa di un comportamento degli amministratori, pertanto, questi sono solidalmente responsabili verso la società qualora risulti che la loro condotta sia stata contraria ai doveri imposti dalla legge ovvero dall’atto costitutivo. Considerando, poi, che a norma dell’art.2381 c.c.