LA RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI E/O AMMINISTRATORI DI ENTI SPORTIVI. La responsabilità dei dirigenti e/o amministratori di enti sportivi viene per lo più ricondotta nell’ambito della responsabilità contrattuale. Vengono in rilievo, pertanto, le disposizioni dettate dall’art.1176 c.c. unitamente alle specifiche previsioni che il codice civile detta in tema di responsabilità degli amministratori di società e associazioni. Poiché gli enti sportivi possono adottare diverse forme organizzative i regimi di responsabilità civile si differenziano in base ai seguenti criteri: Quando l’ente sportivo si sia costituito nella forma di società per azioni e di cooperativa, gli amministratori devono adempiere ai doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze, ai sensi di quanto dispone l’art.1176 c.c. a tenore del quale “Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”. In presenza di danni derivanti alla società a causa di un comportamento degli amministratori, pertanto, questi sono solidalmente responsabili verso la società qualora risulti che la loro condotta sia stata contraria ai doveri imposti dalla legge ovvero dall’atto costitutivo. Considerando, poi, che a norma dell’art.2381 c.c.
LA RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI E/O AMMINISTRATORI DI ENTI SPORTIVI. La responsabilità dei dirigenti e/o amministratori di enti sportivi viene per lo più ricondotta nell’ambito della responsabilità contrattuale. Vengono in rilievo, pertanto, le disposizioni dettate dall’art.1176 c.c. unitamente alle specifiche previsioni che il codice civile detta in tema di responsabilità degli amministratori di società e associazioni. Poiché gli enti sportivi possono adottare diverse forme organizzative i regimi di responsabilità civile si differenziano in base ai seguenti criteri: Quando l’ente sportivo si sia costituito nella forma di società per azioni e di cooperativa, gli amministratori devono adempiere ai doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze, ai sensi di quanto dispone l’art.1176 c.c. a tenore del quale “Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”. In presenza di danni derivanti alla società a causa di un comportamento degli amministratori, pertanto, questi sono solidalmente responsabili verso la società qualora risulti che la loro condotta sia stata contraria ai doveri imposti dalla legge ovvero dall’atto costitutivo. Considerando, poi, che a norma dell’art.2381 c.c.
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