Il quesito
Risposta di: Redazione Fiscosport
Premessa: a cosa serve la stringa “ESENZSPORT
Come è noto l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021 prevede che i compensi da lavoro sportivo dilettantistico fino a 15.000 euro annui non concorrano alla formazione del reddito imponibile.
Per quanto attiene ai lavoratori autonomi sportivi titolari di partita IVA, l’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 14/2025) ha chiarito che
- nel regime ordinario sono imponibili soltanto i compensi eccedenti tale soglia, mentre sulla quota esente non si applica la ritenuta d’acconto:
- per i contribuenti in regime forfetario, il coefficiente di redditività si applica esclusivamente ai compensi superiori a 15.000 euro (la franchigia resta comunque rilevante ai fini della verifica del limite di 85.000 euro per l’accesso e la permanenza nel regime forfetario).
Relativamente alla fatturazione elettronica, per favorire il coordinamento tra la nuova disciplina del lavoro sportivo e le istruzioni operative aggiornate, dal 15 maggio 2026 è obbligatorio utilizzare una nuova codifica all’interno del blocco <AltriDatiGestionali>. Inserendo la stringa “ESENZSPORT” nell’elemento <TipoDato>, il committente avrà la possibilità di individuare con immediatezza i compensi esenti da ritenuta alla fonte, entro il limite annuo stabilito dalla normativa. Questa innovazione agevola la gestione amministrativa e semplifica i controlli fiscali.
Sul punto si veda anche l’approfondimento di F. Fabietti, Lavoratori sportivi titolari di partita IVA: le novità nella fattura elettronica
Si segnala comunque che la presenza di tale informazione all’interno della fattura elettronica non solleva dall’obbligo in capo al collaboratore di trasmettere al datore di lavoro (ASD/SSD) l’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare prevista dall’art. 36, comma 6bis del D.Lgs 36/2021. Tale adempimento resta il requisito documentale fondamentale, necessario per dare l’informazione idonea al datore di lavoro di agire o meno da sostituto d’imposta conteggiando ed eventualmente applicando le ritenute d’acconto al momento del pagamento.
L’acquisizione di tale dichiarazione rimane quindi il presupposto documentale che legittima il datore di lavoro (ASD/SSD) a non operare la ritenuta d’acconto al momento dell’effettivo pagamento della fattura.
L’ Agenzia delle Entrate, infatti, con la Risposta a istanza di consulenza giuridica 30 settembre 2025 n. 14 ha sottolineato che
“ai fini dell’applicazione della ritenuta di cui all’articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973, il sostituto di imposta che eroga compensi derivanti da un contratto di lavoro autonomo sportivo, nel settore del dilettantismo, non applica la predetta ritenuta sui compensi erogati al lavoratore sportivo fino all’importo di 15.000 euro, se ha ricevuto all’atto del pagamento dal percettore l’autocertificazione di cui al citato comma 6-bis.”
Si applica anche al bollo?
Come detto sopra, la codifica ESENZSPORT è stata introdotta esclusivamente per consentire di individuare la quota del compenso professionale che beneficia dell’esenzione fiscale prevista dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021, cioè la parte di reddito di lavoro sportivo non imponibile fino a 15.000 euro annui.
Per quanto riguarda la marca da bollo di 2€, questa viene in considerazione nelle fatture dei collaboratori con partita IVA che operano nel regime forfetario quando l’importo della prestazione supera i 77,47€.
Poiché per chi opera nel regime forfetario il provento della marca da bollo costituisce reddito, occorrerà che venga inserito il codice ESENZSPORT anche per la quota dei 2€ esposti nella fattura.

