ASPETTI CIVILISTICI DELLA TRASFORMAZIONE SOCIETARIA . Una delle novità di rilievo contenute nel D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 (attuativo della cd. riforma del diritto societario) attiene alla possibilità di effettuare la trasformazione tra enti giuridici aventi non solo diversa natura, ma anche diverso scopo causale. I nuovi artt. 2500 –septies e 2500 – opties del codice civile, infatti, consentono ora di effettuare le operazioni di trasformazione da società di capitali ad associazioni non riconosciute e da associazioni a società di capitali. Il tema è di particolare interesse, ove si consideri che il novellato art.90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (modificato dalla legge n.128/2004) al comma 17 ha espressamente previsto che l’attività sportiva dilettantistica può essere svolta in una delle “.. seguenti forme: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt.36 e ss. del codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al DPR 10.02.2000 n.361; c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro...”. Sembrerebbe, perciò, indubbia, ora, (e si anticipano sin da ora alcune considerazioni che si approfondiranno nel prosieguo) la possibilità di trasformare un’associazione sportiva dilettantistica in una società sportiva di capitali o cooperativa e viceversa. In sede di prima applicazione di tali disposizioni, però, si pone il problema della possibilità di mantenere i titoli ed i riconoscimenti sportivi faticosamente raggiunti dall’ente sportivo prima della trasformazione e perciò ci si è interrogati sugli effetti giuridici in capo all’ente preesistente, a seguito della trasformazione. La complessità della questione impone in via preliminare un esame dell’istituto della trasformazione nella disciplina del codice civile, quindi si cercherà di suggerire alcune soluzioni interpretative
ASPETTI CIVILISTICI DELLA TRASFORMAZIONE SOCIETARIA . Una delle novità di rilievo contenute nel D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 (attuativo della cd. riforma del diritto societario) attiene alla possibilità di effettuare la trasformazione tra enti giuridici aventi non solo diversa natura, ma anche diverso scopo causale. I nuovi artt. 2500 –septies e 2500 – opties del codice civile, infatti, consentono ora di effettuare le operazioni di trasformazione da società di capitali ad associazioni non riconosciute e da associazioni a società di capitali. Il tema è di particolare interesse, ove si consideri che il novellato art.90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (modificato dalla legge n.128/2004) al comma 17 ha espressamente previsto che l’attività sportiva dilettantistica può essere svolta in una delle “.. seguenti forme: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt.36 e ss. del codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al DPR 10.02.2000 n.361; c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro...”. Sembrerebbe, perciò, indubbia, ora, (e si anticipano sin da ora alcune considerazioni che si approfondiranno nel prosieguo) la possibilità di trasformare un’associazione sportiva dilettantistica in una società sportiva di capitali o cooperativa e viceversa. In sede di prima applicazione di tali disposizioni, però, si pone il problema della possibilità di mantenere i titoli ed i riconoscimenti sportivi faticosamente raggiunti dall’ente sportivo prima della trasformazione e perciò ci si è interrogati sugli effetti giuridici in capo all’ente preesistente, a seguito della trasformazione. La complessità della questione impone in via preliminare un esame dell’istituto della trasformazione nella disciplina del codice civile, quindi si cercherà di suggerire alcune soluzioni interpretative
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