Lavoro

L’ENPALS comunica

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Spettacolo, interessi di mora sulle sanzioni L'ENPALS fa presente che è stato aggiornato l'interesse di mora sul debito contributivo dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili. Con decorrenza 1° ottobre 2009 è stata fissata al 6,8358 per cento, in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. Pertanto anche la misura dell’interesse di mora che matura, sull’importo del solo debito contributivo, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili relative alle ipotesi di omissione ed evasione contributiva, risulta essere attualmente fissata al 6,8358% in ragione d’anno. (Circolare ENPALS 09/02/2010, n. 5)

CIRCOLARE ENPALS N. 3/2010: determinazione dei valori contributivi per l’anno 2010 per lavoratori dello...

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Per l’anno 2010 il limite minimo di retribuzione giornaliera, per l’assolvimento degli obblighi contributivi di legge, riferito ai settori di competenza dell’ENPALS, è pari a 43,79 euro (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2010, pari a euro 460,97 mensili). Nell'ipotesi, pertanto, di contratti collettivi nazionali, che prevedano l'effettuazione di 5 giornate lavorative settimanali, per un totale di 40 ore, la paga oraria è pari ad euro 5,47 (43,79 x 5 : 40). La circolare, disponibile sul sito ENPALS ed allegata alla presente news, individua anche i nuovi limiti dei massimali contributivi annui e dei contributi di solidarietà.

REGOLAMENTATA LA FIGURA DEI BUTTAFUORI a cura del Prof. Giulio D’Imperio, Collaboratore della Redazione...

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Le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche devono considerare attentamente il decreto emanato dal Ministero dell’interno datato 6 ottobre 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.235 del 9 ottobre 2009, che regolamenta la figura dei buttafuori prevedendone i requisiti per potersi iscrivere in un apposito elenco prefettizio. In via transitoria è previsto che chi già svolge l’attività di buttafuori può continuare a svolgerla per un periodo massimo di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto,prima di iscriversi nel registro prefettizio. Per buttafuori, si intendono tutti coloro che svolgono attività di controllo delle attività di intrattenimento di spettacolo in luoghi aperti al pubblico od in pubblici esercizi.

LE PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO a cura del Prof. Giulio D’Imperio, Collaboratore della...

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Le prestazioni occasionali di tipo accessorio hanno subito una modifica sostanziale, che di fatto ha interessato anche le entità sportive dilettantistiche con l’articolo 7 ter comma 12 della L.33/2009. La novità consiste nella possibilità di porre in essere prestazioni occasionali di tipo accessorio in presenza di manifestazioni sportive anche organizzate da un ente pubblico. Ma non per tutti i soggetti:

RIFLESSIONI PER MEMORIE DIFENSIVE AVVERSO I VERBALI DI ACCERTAMENTO DELL’ENPALS

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A seguito dei controlli effettuati dall’ENPALS nel corso del 2008 per la verifica del corretto inquadramento dei lavoratori presso gli impianti sportivi, con particolare riferimento ai centri fitness, sono emerse delle ripetute osservazioni di irregolarità da parte degli Ispettori con riferimento specifico ai contratti di collaborazione sportiva e con la conseguente presunta erronea applicazione dell’esenzione contributiva per le prestazioni svolte dagli stessi collaboratori. Più concretamente da un lato le società/associazioni hanno ritenuto che le prestazioni dei collaboratori sportivi rientrassero nel regime agevolato previsto dall’art. 37 della legge 342/2000, riguardante i compensi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche, ricomprese tra i c.d. redditi diversi (art. 67, comma 1, lettera m del DPR 917/1986, T.U.I.R.), dall’altro l’ENPALS ha contestato tale inquadramento basandosi su due assunti: a) l’assenza di un rapporto diretto tra prestazione resa e la partecipazione a gare, manifestazioni, tornei ecc., con cui si sostanzierebbe l’espressione dell’art. 67 TUIR “esercizio diretto di attività sportiva”; b) la ripetitività, sistematicità, abitualità della prestazione da parte dei collaboratori, tale da far inquadrare queste collaborazioni nell’ambito del lavoro dipendente o libero professionale. Con la presente memoria si intende fornire alcuni spunti di riflessione utili per eventuali memorie difensive nei confronti dell’ENPALS, volte ovviamente ad evidenziare le ragioni che hanno indotto le società/associazioni sportive a regolare il rapporto di lavoro con i propri collaboratori nella formula della collaborazione sportiva così come previsto dal citato art. 67, lett. m. del TUIR. I motivi sono di carattere “soggettivo” ed “oggettivo”.

LA CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI: un adempimento in scadenza il 28 febbraio 2009

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Importante scadenza fiscale da non dimenticare è quella del 28 febbraio 2009 : entro tale data, infatti, tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche devono consegnare le certificazioni delle ritenute operate e versate nella qualità di sostituto d'imposta, in merito ai compensi e somme corrisposte nel corso dell’anno solare 2008 per prestazioni di lavoro autonomo (notai, avvocati, commercialisti, medici o altri professionisti, collaboratori e prestatori occasionali), nonché per il rilascio del modello CUD a lavoratori dipendenti e assimilati . A tal proposito giova ricordare che devono essere certificati , oltre alle somme corrisposte per prestazioni svolte da lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, professionisti, collaboratori occasionali anche i rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi erogati :

DAL 05 MARZO 2008 OBBLIGO DEL MODULO PER LE DIMISSIONI VOLONTARIE a cura...

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Con la pubblicazione in G.U n.42 del 19/02/2008 del Decreto Ministero del Lavoro del 21/01/2008, viene approvato il modulo obbligatoriamente utilizzabile dai lavoratori dipendenti in caso di recesso dal contratto di lavoro per "dimissioni volontarie". Il Decreto Ministero Lavoro del 21/01/08 vede la luce in G.U del 19/02/08, determinando pertanto l’obbligo di utilizzo dal 05.03.2008 .

LE SANZIONI PER LA MANCATA COMUNICAZIONE AL SERVIZIO COMPETENTE (CENTRO PER L’IMPIEGO) DELLA COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE...

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Le società ed associazioni sportive dilettantistiche che usufruiscono delle collaborazioni amministrativo-gestionali riconducibili all’articolo 90 della L.289/2002, sono tenute a darne comunicazione preventiva agli uffici dei Servizi Competenti (ex uffici di collocamento), così come chiarito dalla nota del Ministero del Lavoro prot.13/SEGR/004746 del 14 febbraio 2007. La Finanziaria 2007, al comma 1180, ha previsto una novità che interessa per alcuni aspetti le società ed associazioni sportive dilettantistiche:

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