SPETTACOLI CON INGRESSO LIBERO IN ALCUNI SETTORI O TRATTI DEL PERCORSO: REGIME APPLICABILE AI...

0
Le prestazioni di spettacolo sportivo rese a coloro che assistono alla partenza e all’arrivo delle manifestazioni negli spazi o tribune appositamente allestiti, ove l’accesso viene circoscritto e controllato dall’organizzatore della manifestazione, sono soggette ad IVA e, se sono effettuate gratuitamente, vanno certificate con l’apposito titolo di accesso con l’indicazione dell’ingresso gratuito. Viceversa, la disciplina delle prestazioni gratuite non si applica nei casi in cui l’evento sportivo si svolge lungo un percorso, in aree o spazi non delimitati o circoscritti, ove l’accesso non dipende (cioè non è controllato, limitato o consentito) dall’organizzatore, e la manifestazione spettacolistica può essere fruita liberamente da chiunque si posizioni lungo il percorso. Poiché in tale ipotesi non si instaura un rapporto rilevante agli effetti tributari tra l’organizzatore e il singolo fruitore dell’evento, per conseguenza, l’organizzatore non deve rilasciare alcun titolo d’accesso agli spettatori che assistono liberamente alla manifestazione spettacolistica in spazi aperti. Si tratta di chiarimenti che sono contenuti nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 28.02.2007 (allegata) , rilasciati in risposta ad una istanza di interpello della SIAE. Le domande poste all’Agenzia delle Entrate

I COMPENSI CORRISPOSTI AGLI AMMINISTRATORI SOCI DI S.R.L. SPORTIVE DILETTANTISTICHE: DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI?

0
Le Società sportive dilettantistiche, quindi costituite nella forma di S.r.l. o S.p.A., possono erogare compensi al socio-amministratore in relazione alla carica sociale ricoperta, purché entro il limite previsto dal D.P.R. n. 645/1994 per la funzione di presidente del collegio sindacale delle S.p.A.. Solo in tale ipotesi le somme erogate non costituiscono distribuzione indiretta di utili. La precisazione è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 9/E del 25/01/2007, in risposta ad un interpello posto da un centro Sportivo costituito come società sportiva Dilettantistica S.R.L.. Si tratta del documento che ha chiarito anche altri punti controversi in materia. Tale risoluzione ha poi precisato che i compensi esclusi da tassazione (entro il limite massimo di 7.500 euro), di cui alla lett. m) dell'art. 67, comma 1, del TUIR, percepiti dal socio in qualità di istruttore e allenatore nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica, possono essere erogati purchè non superiori del 20% rispetto ai salari o stipendi previsti per le medesime qualifiche dai contratti collettivi di lavoro. Diversamente, come già ricordato per la fattispecie del socio amministratore, superando il predetto limite l’erogazione di tali somme darebbe luogo ad una distribuzione indiretta di utili. Un’ulteriore fattispecie presa in esame dalla risoluzione n. 9/E riguarda Un’ulteriore fattispecie presa in esame dalla risoluzione n. 9/E riguarda la percezione di un canone di locazione di immobili affittati dai soci fondatori in favore della società sportiva di cui fanno parte. Secondo l’Amministrazione finanziaria si configura l’ipotesi di distribuzione indiretta di utili, in violazione di quanto disposto dall’art. 90, comma 18, lett. d) della Legge n. 289/2002, qualora il canone praticato sia superiore a quello di mercato, determinato in base al valore normale (ai sensi dell'articolo 9 del TUIR). In definitiva, ha ammonito la risoluzione, deve essere accertato se, in concreto, mediante il cumulo di più incarichi o attività, i limiti quantitativi relativi a ciascun incarico o attività vengano di fatto superati, consentendo indirettamente una distribuzione di utili ai soci, che, invece, come è noto non è ammessa per gli enti non commerciali. Le norme per usufruire dei benefici fiscali

L’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DELL’ELENCO CLIENTI E FORNITORI a cura della Dott.ssa Rosanna D’Amore,...

0
L’art. 37, comma 8, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito nel la legge 4 agosto 2006 n. 248, ha ripristinato, a partire dall’anno 2007, con riferimento al periodo d’imposta 2006, l’adempimento del la comunicazione dell’elenco clienti e fornitori Iva , da effettuarsi esclusivamente in via telematica. Dal tenore letterale del la norma, tutti i soggetti tito la ri di partita Iva dovranno inviare, obbligatoriamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti) e l’elenco dei soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti (fornitori). L’invio ha cadenza annuale e dovrà essere effettuato entro il 29 aprile , ovvero entro 60 giorni dal termine previsto per la trasmissione del la comunicazione annuale dati Iva, con riferimento alle fatture emesse e ricevute nell’anno d’imposta precedente (quindi, per l’anno 2006, entro il prossimo 29 aprile 2007). Le sanzioni amministrative previste per la mancata presentazione degli elenchi, nonché per l’invio degli stessi con dati non veritieri o incompleti, vanno da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro, anche se, attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, è possibile correggere eventuali errori od omissioni, con il pagamento di sanzioni ridotte . Passando al contenuto dei dati da riportare, la norma prevede:

ANCORA SUL SUPERAMENTO DEL LIMITE DEI 250.000 EURO IN CORSO D’ANNO PER LE ASSOCIAZIONI...

0
Il commento alla recente risoluzione n. 123/E del 7 novembre 2006, oggetto dell'approfondimento della scorsa settimana a cura della Dott.ssa Rosanna D'Amore, viene ripreso in questa newsletter dal Dott. Marco Fava, che nell'analizzare nuovamente la risposta all'interpello dell'Agenzia delle Entrate espone un CASO CONCRETO: Supponiamo che l'associazione sportiva dilettantistica Basket Teramo abbia optato, avendone i requisiti, per la L. 398/91 e che si trovi nella seguente situazione:

CONFERMATE LE ISTRUZIONI IN CASO DI SUPERAMENTO DEL LIMITE DEI PROVENTI PREVISTO PER CIASCUN...

0
Una recente risoluzione ministeriale (la n. 123 del 07.11.2006) conferma quanto già espresso dalla stessa amministrazione finanziaria in ordine al comportamento “fiscale” da seguire in caso di superamento in corso d’anno del limite dei proventi fissato in euro 250.000,00 = per la fruizione del regime fiscale agevolato di cui alla L. 398/91. In effetti, la circolare 11 febbraio 1992, n. 1, esplicativa delle novità introdotte dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, chiariva che le disposizioni di cui alla legge medesima – che si applicavano ed applicano per effetto dell’esercizio di apposita opzione- cessano di applicarsi per effetto della revoca dell’opzione e,   in ogni caso , per il superamento, nel corso del periodo di imposta del limite massimo di proventi ( pari ad euro 250.000=), con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato . L’obbligo delle scritture contabili (art. 20 del D.p.r. 600/73, scelta tra regime di contabilità ordinaria o regime di contabilità semplificata, ovvero regimi forfetari di cui all’art. 145 del D.p.r. 917/86) e degli adempimenti previsti dal Titolo II del D.p.r. 633/72 (obbligo di certificazione di tutti i corrispettivi, registrazioni delle fatture emesse e di acquisto in appositi registri, liquidazioni, annotazione e versamento dell’imposta con cadenza mensile, ovvero trimestrale con addebito dell’1%) debbono essere ripristinati, prosegue la circolare , per effetto della revoca o per il superamento del limite massimo dei proventi. I chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria nella circolare in menzione   -ripresi nella risoluzione in commento- comportano l’applicazione di due diversi regimi tributari in un medesimo periodo di imposta sia con riferimento all’Iva che con riferimento all’imposte sui redditi. Il primo –regime L. 398/91- applicabile ai fini Iva, imposte dirette (ed Irap) dall’inizio del periodo di imposta e sino al mese di superamento del limite; il secondo – regime ordinario ai fini Iva e regime contabile semplificato, ordinario o ulteriore forfetario ai fini delle imposte dirette (ed Irap)- applicabile dal mese successivo all’avvenuto superamento e sino alla fine del periodo di imposta. Facciamo attenzione però

LA DISCIPLINA IVA DELLE LOCAZIONI E LE CESSIONI DI STRUTTURE SPORTIVE DOPO IL DECRETO...

Il D.L. 223/2006, conv. in Legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani) ha, fra mille altre disposizioni, modificato in maniera rilevante il regime IVA delle cessioni e locazioni degli immobili strumentali. Nel presente articolo affrontiamo la questione delle locazioni e cessioni degli immobili strumentali (palestre. piscine, ecc.) alle associazioni e società sportive, argomento che riteniamo di rilevante interesse. La prima circolare sull'argomento (Circ. 4/8/2006 n. 2006) non fornisce alcun chiarimento sulla particolare fattispecie di cui ci occuperemo, non ci resta quindi che tentare un'interpretazione logico-letterale, che quindi va considerata un primo tentativo di lettura della norma e non certo una guida all'applicazione corretta della stessa.Esaminiamo per prime le locazioni, argomento che sicuramente interessa una platea più vasta, e successivamente le cessioni, alle quali peraltro si applica una disciplina molto simile

SPONSORIZZAZIONI E LIBERALITA’ A FAVORE DELLO SPORT DILETTANTISTICO (2^ parte)

0
Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione (Sent. N. 428 e 429 del 19/1/1996 e 6958 del 1/8/1996 e) si ha: - pubblicità se l’attività promozionale è, rispetto all’evento, in rapporto di semplice occasionalità (cartelli collocati ai margini di un campo sportivo, pubblicazioni promozionali dell’evento sportivo, manifesti, striscioni ecc); - sponsorizzazione se tra promozione di un nome o di un marchio e l’avvenimento agonistico viene istituito uno specifico “abbinamento” (nome dello sponsor sulle maglie, borse ecc.). In tal caso si verifica una relazione di connessione con lo spettacolo stesso: l’impresa sponsorizzante utilizza il soggetto sponsorizzato quale veicolo della propria immagine, traendone importanza e prestigio. Posizione, poi, ripresa e condivisa dall’amministrazione finanziaria con R. M.F. del 9/8/1999 n. 137/E, per l’assoggettamento di tali spese all’imposta sugli spettacoli. Ritornando alla disamina del trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette delle spese di sponsorizzazione, va specificato che

SPONSORIZZAZIONI E LIBERALITA’ A FAVORE DELLO SPORT DILETTANTISTICO (1^ parte)

0
Una delle criticità dello sport dilettantistico, rispetto a quello professionistico, è rappresentata dall’evidente maggiore difficoltà nel reperire i mezzi finanziari necessari per il sostenimento della propria attività. Gli incassi derivanti dall’attività sportiva svolta con pubblico pagante, i diritti radiotelevisivi, offerte milionarie da parte degli sponsor, plusvalenze derivanti dalla cessione d’atleti ed il ricorso al mercato dei capitali attraverso le quotazioni di borsa (strumenti propri dello sport professionistico) - metodi efficaci o non che possano apparire - non sono, infatti, alla portata delle società e degli altri enti che operano nel vastissimo settore dello sport dilettantistico, se non per alcune trascurabili eccezioni ( es. incassi derivanti dal pubblico pagante, ma con rilevanza, il più delle volte, poco significativa). Tali soggetti, pertanto, sono obbligati, ed ancora di più lo saranno per il futuro, ad industriarsi per “convincere” soggetti esterni a finanziare la realizzazione d’eventi e l’acquisto di prodotti necessari per la propria attività. Lo sport, a tutti i livelli, esige sempre di più capacità gestionale, crescita culturale e formativa di chi lo pratica, ma, soprattutto, di chi decide di farlo diventare la propria attività professionale investendo o semplicemente gestendo strutture d’erogazione di servizi sportivi. I principali mezzi a disposizione delle società e degli enti che operano nel settore dilettantistico per il reperimento di fonti finanziarie, aggiuntive a quelle tipiche, fondamentalmente sono:

LE PRINCIPALI NOVITA’ PER IL SETTORE IMMOBILIARE A SEGUITO DELLA “MANOVRA BIS”

0
La manovra fiscale dell’estate ha prodotto numerose novità, tra le quali di particolare impatto sono risultate quelle inerenti alla disciplina dell’imposizione indiretta delle operazioni...

D.L. N. 223/2006 – DECRETO BERSANI – LE NOVITA’ FISCALI PER GLI ENTI NON...

0
la 1^ parte è disponibile nella newsletter n. 28/2006 del 5 settembre 2006, la 2^ parte nella newsletter n. 29/2006 del 12 settembre 2006. Ricordiamo che l'utente può consultare tutte le newsletter direttamente dal sito www.fiscosport.it ---> rubrica: News (nel riquadro azzurro, a sinistra, nella home page). Disposizioni in materia di attribuzione del numero di partita iva (art. 37, commi 18, 19 e 20) Si prevede che "l'attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per l'individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto". E’ stata introdotta una procedura per verificare la ricorrenza sostanziale dei requisiti che giustificano l'attribuzione del codice identificativo IVA e, in particolare, l'effettivo esercizio dell'attività dichiarata. I controlli, finalizzati ad individuare gli elementi di rischio connessi all'attribuzione della partita IVA, possono essere esercitati sia attraverso riscontri automatizzati sia attraverso l'esecuzione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 51 del DPR n. 633/1972. ... segue ...

Resta connesso

2,857FansMi piace
216FollowerSegui

Ultimi articoli

Rimborsi ai volontari: sì ai rimborsi a piè di lista

0
Buongiorno, a proposito dei Volontari sportivi, in data 18.6.2026 il dott. Sinibaldi scrive: “Solo rimborsi spese forfettari (non «compensi ridotti»); mentre in data 8.6.2026 la dott. Stivanello, sempre parlando dei Volontari sportivi, scrive: “Delibera preventiva dell’organo amministrativo per recepire le delibere degli organismi affilianti e individuare limiti, criteri e modalità dei rimborsi spesa (sia piè di lista sia forfettari) “. Quindi sembra che da un lato non si ammettano i piè di lista mentre dall'altro lato vengano ammessi. Mi rendo conto della complessità della materia, ma vi chiedo un chiarimento. Grazie