Il quesito
Risposta di: Redazione Fiscosport
Anzitutto ringraziamo il gentile lettore per l’attenzione con cui ha letto entrambi i contributi e per averci segnalato quella che, comprensibilmente, può apparire come una difformità.
In realtà non vi è alcun contrasto tra quanto riportato nelle due relazioni anche se, come vedremo, l’inevitabile sinteticità della slide poteva effettivamente ingenerare confusione.
Nelle slide del dott. Sinibaldi, la dicitura “solo rimborsi spese forfettari (non compensi ridotti)” era inserita in una tabella volutamente molto schematica e intendeva evidenziare un concetto diverso: il rimborso spese forfettario riconosciuto ai volontari sportivi, quando consentito dalla normativa e deliberato secondo le modalità previste, non costituisce un “compenso di importo ridotto” né può essere utilizzato per remunerare una prestazione che, nella sostanza, è lavorativa.
In altre parole, ancorché determinato forfetariamente, deve comunque trattarsi di un rimborso spese, non di un “piccolo compenso mascherato”: se per la sua attività non è ragionevole che il volontario sostenga spese (perché abita vicino all’impianto sportivo, perché usa mezzi e/o attrezzature dell’associazione, ecc.), non si tratta di un rimborso ma, appunto, di un compenso.
La frase, quindi, non intendeva affatto escludere la possibilità di riconoscere ai volontari i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate – i cosiddetti rimborsi “a piè di lista” – eventualmente anche in aggiunta a rimborsi forfetari, se per attività diverse, p.es. rimborso analitico delle spese per le trasferte, rimborso forfetario per gli spostamenti dalla sua abitazione al luogo degli allenamenti e delle gare casalinghe.
Avendo utilizzato uno spazio ben più ampio di una tabella, più dettagliato è invece l’articolo dalla dott.ssa Stivanello, la quale oltre all’illustrazione dei concetti teorici sottostanti, chiarisce con precisione anche gli aspetti formali e procedurali, fra cui la necessità che l’organo amministrativo disciplini preventivamente criteri, limiti e modalità di riconoscimento sia dei rimborsi documentati (a piè di lista) sia, ove ricorrano i presupposti di legge, dei rimborsi forfettari.
Come già anticipato, l’estrema sintesi imposta dal formato delle slide – e della successiva tabella riportata nella relazione – ha potuto generare un equivoco che speriamo superato con la precisazione che il quesito ci ha offerto l’opportunità di pubblicare.

