L’art. 37, comma 8, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248, ha ripristinato, a partire dall’anno 2007, con riferimento al periodo d’imposta 2006, l’adempimento della comunicazione dell’elenco clienti e fornitori Iva, da effettuarsi esclusivamente in via telematica. Dal tenore letterale della norma, tutti i soggetti titolari di partita Iva dovranno inviare, obbligatoriamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti) e l’elenco dei soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti (fornitori).
L’invio ha cadenza annuale e dovrà essere effettuato entro il 29 aprile, ovvero entro 60 giorni dal termine previsto per la trasmissione della comunicazione annuale dati Iva, con riferimento alle fatture emesse e ricevute nell’anno d’imposta precedente (quindi, per l’anno 2006, entro il prossimo 29 aprile 2007).
Le sanzioni amministrative previste per la mancata presentazione degli elenchi, nonché per l’invio degli stessi con dati non veritieri o incompleti, vanno da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro, anche se, attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, è possibile correggere eventuali errori od omissioni, con il pagamento di sanzioni ridotte.
Passando al contenuto dei dati da riportare, la norma prevede:
1. con riferimento alle fatture emesse (elenco clienti)
a) per l’anno d’imposta 2006, la sola indicazione dei clienti titolari di partita Iva nei cui confronti è stata emessa fattura;
b) dall’anno d’imposta 2007, l’indicazione di tutti i clienti (sia titolari di partita Iva che privati) nei cui confronti è stata emessa fattura;
restando dunque escluse dall’obbligo di comunicazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi certificati con ricevuta o scontrino fiscale;
2. con riferimento alle fatture ricevute dai fornitori, è prevista l’indicazione dei soli soggetti titolari di partita Iva da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini Iva. Non rilevano, quindi, gli acquisti di beni e servizi esclusi dal campo di applicazione dell’imposta. A tale proposito si rammenta che le associazioni che esercitano anche attività commerciale non occasionale – pertanto titolari di partita Iva- (destinatarie quindi del nuovo adempimento) sono tenute, ai fini della detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti (art. 19-ter D.p.r. 633/72), ad individuare gli acquisti inerenti la sfera istituzionale, quella commerciale e quella inerente beni e servizi utilizzati promiscuamente. La detrazione è infatti ammessa a condizione che siano gestiti registri separati e in relazione agli acquisti “promiscui” è ammessa in detrazione per la parte oggettivamente imputabile alla sfera commerciale. E proprio con riferimento all’indicazione dei dati inerenti gli acquisti da fornitori, a parere di chi scrive, solo gli acquisti inerenti la sfera commerciale ( e per quelli promiscui, nella misura imputabile alla sfera commerciale) devono essere indicati negli elenchi in oggetto, escludendo pertanto la parte di acquisti che riguarda la sfera istituzionale nella quale confluisce per la parte ad essa imputabile quelli inerenti acquisti di beni e servizi promiscui.
Per i soggetti, associazioni e società, che gestiscono la parte commerciale in regime forfetario L. 398/91 valgono le medesime considerazioni, sempreché, con apposito provvedimento attuativo di prossima emanazione, il legislatore ne escluda per essi l’obbligo.
Negli elenchi clienti e fornitori, già per quelli del 2006, andranno indicati:
· il codice fiscale, che, con riferimento ai soggetti diversi dalle persone fisiche (società, studi associati, enti non commerciali), non sempre potrebbero coincidere col numero di partita Iva. Ad esempio:
– per i soggetti costituiti prima del 01.01.2002, lo spostamento del domicilio fiscale in altra provincia determinava la modifica della partita Iva rispetto al codice fiscale;
– per gli enti non commerciali, partita Iva e codice fiscale dovrebbero difficilmente coincidere.
· l’importo complessivo delle operazioni effettuate, tenendo conto delle variazioni in aumento e in diminuzione (evidenziando l’imponibile, l’imposta, le operazioni non imponibili e quelle esenti).
L’Agenzia delle entrate, con Comunicato Stampa del 10 novembre 2006, ha confermato che è in corso di emanazione un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per l’individuazione degli ulteriori elementi informativi da indicare negli elenchi e le modalità per la presentazione.
Per agevolare i connessi adempimenti, “l’ufficio stampa” dell’Amministrazione fiscale ha dichiarato che per l’anno 2006 l’elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture è limitato ai soli titolari di partita Iva e che sarà consentito indicare anche soltanto la partita Iva dei clienti, invece del codice fiscale”.
Il comma 337 dell’unico articolo della Finanaziara 2007 tempera il tenore letterale della norma istitutiva con riferimento ai dati inerenti i fornitori, stabilendo che l’elenco fornitori si considera correttamente compilato anche se viene indicata la partita Iva del fornitore, anziché il codice fiscale.
In attesa dell’uscita di tale provvedimento, raccomandiamo