Approfondimenti

RIFLESSIONI PER MEMORIE DIFENSIVE AVVERSO I VERBALI DI ACCERTAMENTO DELL’ENPALS

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A seguito dei controlli effettuati dall’ENPALS nel corso del 2008 per la verifica del corretto inquadramento dei lavoratori presso gli impianti sportivi, con particolare riferimento ai centri fitness, sono emerse delle ripetute osservazioni di irregolarità da parte degli Ispettori con riferimento specifico ai contratti di collaborazione sportiva e con la conseguente presunta erronea applicazione dell’esenzione contributiva per le prestazioni svolte dagli stessi collaboratori. Più concretamente da un lato le società/associazioni hanno ritenuto che le prestazioni dei collaboratori sportivi rientrassero nel regime agevolato previsto dall’art. 37 della legge 342/2000, riguardante i compensi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche, ricomprese tra i c.d. redditi diversi (art. 67, comma 1, lettera m del DPR 917/1986, T.U.I.R.), dall’altro l’ENPALS ha contestato tale inquadramento basandosi su due assunti: a) l’assenza di un rapporto diretto tra prestazione resa e la partecipazione a gare, manifestazioni, tornei ecc., con cui si sostanzierebbe l’espressione dell’art. 67 TUIR “esercizio diretto di attività sportiva”; b) la ripetitività, sistematicità, abitualità della prestazione da parte dei collaboratori, tale da far inquadrare queste collaborazioni nell’ambito del lavoro dipendente o libero professionale. Con la presente memoria si intende fornire alcuni spunti di riflessione utili per eventuali memorie difensive nei confronti dell’ENPALS, volte ovviamente ad evidenziare le ragioni che hanno indotto le società/associazioni sportive a regolare il rapporto di lavoro con i propri collaboratori nella formula della collaborazione sportiva così come previsto dal citato art. 67, lett. m. del TUIR. I motivi sono di carattere “soggettivo” ed “oggettivo”.

LA DETRAZIONE DELLE SPESE PER LA PRATICA SPORTIVA

La Risoluzione Agenzia delle Entrate 25/02/2009, n. 50/E è intervenuta sulla questione della detraibilità delle spese sostenute per la pratica agonistica dei ragazzi, precisando che Il tetto massimo di 210 Euro per la detrazione IRPEF del 19% delle spese per l'iscrizione annuale e l'abbonamento dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni a strutture sportive, è riferito a ciascun figlio e non a ciascun genitore .

ICI E IMMOBILI UTILIZZATI PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA: DUE QUESTIONI ANCORA APERTE

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Per gli immobili utilizzati dalle società e associazioni sportive l’art. 7, comma 1, lett. i) del D.L. n. 504/1992 esenta dal tributo gli immobili utilizzati alle società e associazioni sportive “ destinati esclusivamente allo svolgimento di attività ... sportive... ”. Di tale norma l’art. 7, comma 2-bis, del D.L. 30/9/05 n. 203 (conv. con modif. dalla Legge 2/12/2005 n. 248) detta la seguente interpretazione autentica: “ L’esenzione ... si intende applicabile alle attività indicate ... che non abbiano esclusivamente natura commerciale ”. Due sono le importanti questioni che dottrina e giurisprudenza non hanno ancora chiarito con certezza:

BOLLO SU RICEVUTE E FATTURE PER PRESTAZIONI ESENTI

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La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 444 del 18/11/2008, che si allega, definisce chiaramente gli obblighi a carico di entrambe le parti per quanto riguarda il bollo sulle fatture per prestazioni mediche, obblighi che valgono quindi per tutte le ricevute a fronte di pagamenti non soggetti ad IVA, come quelle rilasciate dalle società e associazioni sportive prestazioni rientranti nell’attività istituzionale (in ogni caso, com’è noto, se le fatture o ricevute evidenziano importi superiori a 77,47 euro). Rinviando alla seconda parte di questo intervento per l’importante distinzione fra ricevute per prestazioni e ricevute per quote associative (e solo alle prime ci stiamo riferendo ora), i principi stabiliti dalla Risoluzione sono i seguenti:

GLI ACCONTI IRES IN TEMPO DI CRISI: IL METODO PREVISIONALE notizia tratta da...

Entro il 1° dicembre 2008 deve essere versata la seconda rata d`acconto relativa alle imposte sui redditi ed Irap per l`anno 2008.

ONLUS: EROGAZIONI LIBERALI, a cura del Dott. Mauro Turri, Collaboratore della Redazione Fiscosport –...

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L'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la R.M del 24.10.2008 n. 401/E sul tema della deducibilità delle erogazioni liberali, da parte delle imprese, a favore degli enti non commerciali e segnatamente delle ONLUS. La risoluzione ripropone, confermandolo, il concetto di beneficenza espresso nella R.M 292/E del 9 settembre 2002.

I CORSI DIDATTICI SPORTIVI ORGANIZZATI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.382/E del 14 ottobre 2008, interviene a confermare l’assoggettamento ad Iva dei corsi didattici sportivi organizzati da associazioni e società sportive dilettantistiche. Una richiesta di interpello aveva sollevato la questione dell’applicabilità dell’esenzione dall’Iva, ai corsi didattici sportivi effettuati da un’associazione o società sportiva dilettantistica affiliata ad un ente di promozione sportiva, in quanto (questi ultimi) "associazioni di diritto privato poste sotto la vigilanza ed il controllo del CONI ……… ente di diritto pubblico" . Un passo indietro per capire il motivo dell’interpello. L’art.10 del DPR 633/72 (Legge Iva), regolamentando le operazioni esenti dall’imposta, al punto 20) indica … " le prestazioni ….. didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS ……." . Quindi sembra scontato che

I PRINCIPALI CONTRATTI DELLO SPORT: LA SPONSORIZZAZIONE a cura dell’Avv. Katia Scarpa, Consulente Provinciale...

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Nell’ambito dell’ampio genus dei negozi giuridici della “pubblicità” si inserisce il contratto di sponsorizzazione, che è frequentemente usato per diffondere un prodotto (o un brand ) in concomitanza con la promozione di un evento sportivo. Si pensi ai numerosi casi in cui una società sportiva si impegna, dietro corrispettivo, ad apporre il nome dell'impresa o il marchio di un prodotto sull'abbigliamento degli atleti, dei tecnici o sui veicoli di gara, consentendo nello stesso tempo allo sponsor l'utilizzo delle immagini in cui appare il marchio a fini pubblicitari ovvero alle frequenti ipotesi (diffuse soprattutto nel basket, volley, ciclismo e atletica) in cui un team sportivo assume il nome dello sponsor o integra il suo nome con quello dello sponsor. In considerazione del moltiplicarsi dei fenomeni di sponsorizzazione anche nell’ambito dello sport dilettantistico, sembra opportuno soffermare l’attenzione sui caratteri peculiari che contraddistinguono il contratto di sponsorizzazione ed in particolare sui reciproci diritti ed obblighi delle parti.

SRL SPORTIVA DILETTANTISTICA – LA “DECOMMERCIALIZZAZIONE” DEI PROVENTI PROVENIENTE DA SOCI NON PERSONE FISICHE...

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Caso di studio Una società sportiva dilettantistica può essere costituita sia da soci persone fisiche, che da enti non commerciali, che da società di capitali: la norma istitutiva – art. 90, L. 289/2002 – non pone infatti limitazioni in tal senso. Si pensi, ad esempio, ad un impianto sportivo, la cui gestione sia affidata ad una società sportiva dilettantistica il cui capitale sia detenuto da diverse associazioni sportive dilettantistiche che praticano sport nell’impianto medesimo. Naturalmente, la società sportiva dilettantistica dovrà svolgere direttamente attività sportiva dilettantistica, in quanto requisito essenziale richiesto dalla normativa fiscale. I proventi della società sportiva dilettantistica potranno essere pertanto costituiti, fra gli altri, da: a) corrispettivi derivanti da persone fisiche non socie per la frequenza dei corsi di avviamento allo sport e tesserati alla Federazione (oppure ente di promozione sportiva - EPS) di riferimento (“tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”, art. 148, comma 3, TUIR); b) corrispettivi derivanti da associazioni/ società sportive dilettantistiche non socie aderenti alla medesima Federazione/Enti di Promozione Sportiva per l’utilizzo dell’impianto sportivo (“altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale”, art. 148, comma 3, TUIR); c) corrispettivi provenienti da soci, ovvero dalle associazioni/società sportive dilettantistiche che fruiscono dell’impianto sportivo, anche se non aderenti alla medesima Federazione/EPS (“associati o partecipanti (o soci – n.d.r.) ”, art. 148, comma 3, TUIR). Tutti i corrispettivi sopra individuati, ai sensi del citato art. 148, comma 3, del TUIR; potranno essere considerati “decommercializzati”, con le seguenti conseguenze fiscali: - il corrispettivo rappresenterà provento non commerciale; - il corrispettivo non dovrà essere fatturato: non verrà pertanto assoggettato né ad IVA, né a tassazione diretta (IRES/IRAP); - il corrispettivo non concorrerà a formare il tetto di € 250.000,00 ai fini dell’applicazione del regime forfetario previsto dalla L. 398/1981.

IL BILANCIO DEGLI ENTI NON PROFIT: QUALI REGOLE E QUALI SCHEMI a cura...

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Le linee guida e gli schemi di bilancio presentati dall’Agenzia per il Terzo settore rappresentano un punto di partenza per la definizione di un quadro sistematico per il bilancio degli enti non commerciali. A poche settimane dalla presentazione e in prospettiva di un lavoro organico facciamo un breve punto della situazione.

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Le più importanti scadenze fiscali entro il 20 agosto 2025

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Di seguito gli adempimenti più importanti con scadenza entro il 20 agosto 2025. Altre scadenze sul sito dell'Agenzia delle Entrate: in particolare per le associazioni senza Partita IVA (categoria G) e per le associazioni con Partita IVA (categoria E)
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