Approfondimenti

ULTIMA ORA! SANATORIA PER LE MANCATE ISCRIZIONI AL REGISTRO CONI: LE SOCIETÀ SPORTIVE...

Sempre più vicina la soluzione del problema della mancata o tardiva registrazione al Registro delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche da parte di numerosi sodalizi sportivi dilettantistici. Il Consiglio Nazionale del CONI, nel corso della riunione n. 217 tenutasi il 7 giugno scorso, ha ufficializzato l’adozione di una delibera che, come auspicato, offre una interpretazione autentica in merito alla natura  definitiva del riconoscimento ai fini sportivi attribuito dalle Federazioni Sportive ai propri affiliati anche in carenza dell’iscrizione degli stessi al Registro CONI. Si attende ora l’emanazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un documento di presa d’atto della posizione assunta dal CONI, finalizzata alla cessazione dei contenziosi in corso aventi per oggetto la contestazione della natura sportiva dilettantistica dei sodalizi in assenza di iscrizione al Registro.

FORSE VICINA LA SOLUZIONE ALL’ANNOSO PROBLEMA DELLA TARDIVA ISCRIZIONE AL REGISTRO CONI

Come già anticipato in due interventi su Fiscosport ( Newsletter n. 4/2011 e Newsletter n. 5/2011 ), e confermato nella comunicazione del segretario generale CONI Raffaele Pagnozzi inviata in data 03 marzo 2011 ai Comitati Provinciali, CONI e Agenzia delle Entrate sono vicini a una soluzione definitiva del problema dell’iscrizione “tardiva” al Registro delle società e associazioni sportive da parte di quei sodalizi che hanno ottemperato a tale obbligo successivamente al 31 dicembre 2010.

LA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO E LA RELAZIONE DI MISSIONE – A cura...

“La nota integrativa e la relazione di missione” non rappresenta solo il tema del presente approfondimento: l'analisi dei due documenti costituisce infatti anche oggetto della raccomandazione n. 3 della Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC) e a questa, pertanto, si farà specifico riferimento nel presente contributo. Merita da subito sottolineare che la raccomandazione in oggetto, se pur destinata a tutti gli enti non commerciali – e pertanto anche alle associazioni sportive dilettantistiche – è concepita soprattutto per trovare applicazione presso i soggetti di maggiori dimensioni; ciò non toglie che le indicazioni lì espresse possano essere di ausilio anche nei confronti delle associazioni meno strutturate.

IL BILANCIO DELLE SOCIETA’ E DELLE COOPERATIVE SPORTIVE DILETTANTISTICHE A RESPONSABILITA’ LIMITATA

Per i soggetti - diversi da società e cooperative - operanti nel settore sportivo, in primo luogo le associazioni , sia la normativa civilistica sia quella tributaria si limitano in sostanza ad affermare che deve essere predisposto un rendiconto, senza in alcun modo specificarne schema o contenuto minimo. Per le società di capitali e per le cooperative la redazione del bilancio è invece chiaramente e dettagliatamente regolamentata dal codice civile e segnatamente dagli artt. da 2423 a 2429 e dall'art. 2435-bis, dettati per le S.p.A. e richiamati per le S.r.l. dall'art. 2478-bis e per le cooperative dal principio generale di cui all'art. 2519. Per i bilanci delle società e cooperative sportive dilettantistiche non esistono deroghe o disposizioni particolari, e anzi l'art. 90, l. 289/2002 ribadisce che a esse si applicano le disposizioni del codice civile. Le norme di riferimento per la redazione dei loro bilanci sono quindi quelle sopra indicate. Non è ovviamente questa la sede per esaminare tutte le regole civilistiche che presiedono alla redazione del bilancio di esercizio delle società di capitali, ci limiteremo quindi, ponendoci nell'ottica dei dirigenti del sodalizio, abituati alla grande libertà della quale godono nel predisporre i rendiconti degli enti associativi, a esporre i principali "paletti" che sono invece posti per i bilanci delle società di capitali, in primo luogo il principio di competenza, al quale dedicheremo una esposizione un poco più approfondita.

IL RENDICONTO ANNUALE E IL BILANCIO PREVENTIVO DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI DI NATURA ASSOCIATIVA...

Il bilancio di esercizio o rendiconto annuale degli Enti Sportivi Dilettantistici è il risultato finale della gestione amministrativa e contabile dell’esercizio di riferimento. Gli obblighi relativi alle modalità di predisposizione, presentazione all’assemblea dei soci, approvazione ed eventuale pubblicazionedel bilancio sono differenti in relazione alla diversa natura giuridica dei sodalizi sportivi: - le società di capitali e le cooperative sportive dilettantistiche dovranno attenersi alle previsioni di cui agli artt. 2423 ss. c.c; - gli enti sportivi di natura associativa, invece, sono tenuti unicamente all’obbligo di presentazione del bilancio o rendiconto all’assemblea degli associati, ma sono esonerati dai molteplici obblighi previsti dal c.c. per il bilancio delle società di capitali. In altro articolo di questa Newsletter viene trattato il tema del bilancio delle società sportive di capitali e cooperative, mentre in questa sede sarà esaminata la tematica del bilancio delle associazioni sportive dilettantistiche.

LE ASSEMBLEE PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Il bilancio (per S.r.l. e coop) ovvero il rendiconto annuale (per le associazioni) deve essere approvato dall'Assemblea dei soci: - nelle S.r.l. e coop perché lo stabilisce esplicitamente il codice civile - nelle a.s.d. perché così richiede l'art. 20 c.c. per le associazioni riconosciute (e per pacifica interpretazione estensiva anche per le non riconosciute) - in entrambe perché ciò richiede l'art. 90 della Legge 289/2002 affinché tali sodalizi possano essere considerati "sportivi dilettantistici" e godere dei relativi benefici tributari.

LA “SANATORIA” DEL MODELLO EAS – LA SCADENZA DEL 31 marzo 2011 PER LA...

Sono validi i modelli “EAS” presentati prima del 29 dicembre 2010 anche se tardivamente rispetto alla scadenza originaria  del 31/12/2009 ovvero dei 60 gg. dalla data di costituzione dell’ente. E’ inoltre riaperto al 31/03/2011 il termine per la presentazione del modello “EAS” da parte di quegli enti che non hanno adempiuto a tale obbligo nei termini ordinari. Il c.d. Decreto “Milleproroghe” ha prorogato al 31/3/2011 il termine per la presentazione del “primo” mod. EAS da parte degli enti non commerciali ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali ex art. 148 T.U.I.R in materie di imposte dirette e art. 4, 4° comma d.p.r. 633/1972 in materia di IVA Si tratta, nella sostanza, della c.d. “decommercializzazione” dei corrispettivi specifici incassati da soci, associati, partecipanti e tesserati (le c.d. “quote di frequenza”) In particolare la proroga interessa tutti gli enti per i quali i 60 giorni dalla costituzione sono già scaduti al 31/3/2011. Si ricorda, inoltre, che entro il 31/3/2011 gli enti che hanno già presentato il mod. EAS devono comunicare le variazioni intervenute nel corso del 2010 nei dati precedentemente comunicati. Tale nuova comunicazione non è comunque richiesta, oltre che in particolari ipotesi espressamente previste, anche qualora le variazioni riguardino il “rappresentante legale” e i “dati relativi all’ente”, già comunicati all’Agenzia delle Entrate.

UN NUOVO INTERVENTO DEL CONI SUL REGISTRO DELLE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Con una comunicazione in data 03/03/2011, indirizzata ai Comitati Provinciali, il segretario generale Raffaele Pagnozzi torna ad occuparsi della annosa questione del Registro, con particolare riferimento alla problematica della ri-affiliazione o “prima affiliazione” delle società sportive che non hanno ottemperato all’iscrizione al Registro entro il termine del 31/12/2010 .

LE NOVITA’ IN MATERIA DI COMPENSAZIONI – A cura del dott. Francesco Sisani, Collaboratore...

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D’ora in poi occorrerà porre particolare attenzione nel procedere alla compensazione mediante modello F24 dei debiti e crediti tributari. L’articolo 31, d.l. n. 78 del 2010, infatti, ha di fatto sancito il divieto , dal 1 gennaio 2011, di utilizzare in compensazione crediti fiscali per il pagamento di tributi e contributi i n presenza di ruoli scaduti per oltre 1.500 euro.

SPORT, ENTI PUBBLICI E LOTTA ALLE MAFIE – A cura del rag. Gianpaolo Concari,...

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La tracciabilità dei flussi finanziari nei rapporti di appalto e di convenzione con gli enti pubblici coinvolge anche gli enti non profit. E’ l’effetto della legge 13/08/2010 n. 136, già modificata dal d.l. 12/11/2010 n. 187, nonostante il breve periodo di vigenza.

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