L’attuale normativa di riferimento per la tassazione dei compensi erogati per attività sportive è contenuta nell’art. 67, co. 1, lett. m), del d.p.r. n. 917/86, il quale prevede che rientrino nella categoria dei redditi diversi “ le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche ”. Tale norma è un fondamentale riferimento per le società e associazioni sportive dilettantistiche che, al fine di perseguire il loro scopo istituzionale, si avvalgono usualmente delle prestazioni di soggetti ai quali vengono erogati, a seconda delle varie tipologie di rapporto, compensi, premi, rimborsi e indennità; tali somme, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, godono di un regime fiscale e previdenziale agevolato.
L’attuale normativa di riferimento per la tassazione dei compensi erogati per attività sportive è contenuta nell’art. 67, co. 1, lett. m), del d.p.r. n. 917/86, il quale prevede che rientrino nella categoria dei redditi diversi “ le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche ”. Tale norma è un fondamentale riferimento per le società e associazioni sportive dilettantistiche che, al fine di perseguire il loro scopo istituzionale, si avvalgono usualmente delle prestazioni di soggetti ai quali vengono erogati, a seconda delle varie tipologie di rapporto, compensi, premi, rimborsi e indennità; tali somme, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, godono di un regime fiscale e previdenziale agevolato.
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