Oneri contributivi e fiscali per le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale

Rag. Commercialista in Rimini
Con l’intervento che segue procediamo nell’analisi delle modifiche relative agli aspetti contributivi e fiscali introdotte con il c.d. “correttivo” alla Riforma dello Sport

In apertura si segnala che la presente analisi si collega anzitutto all’approfondimento a cura di Biancamaria Stivanello, Figura e inquadramento del lavoratore sportivo – che in maniera dettagliata ha affrontato le modifiche previste dal correttivo al d.lgs. 36/2021 relativamente all’aspetto contrattuale della figura del collaboratore amministrativo gestionale – e al documento Oneri fiscali e contributi per le collaborazioni coordinate e continuative e professionisti a firma di Franca Fabietti, che presenta una serie di prospetti e tabelle utilizzabili anche per la figura del collaboratore amministrativo gestionale, quella che andiamo di seguito ad analizzare.

Aspetti contributi e previdenziali

Con la modifica all’art.37, alle collaborazioni amministrativo gestionali viene attribuita la medesima regolamentazione dei lavoratori sportivi titolari di collaborazioni coordinate e continuative o che svolgono prestazioni autonome con posizione IVA, determinandone l’iscrizione al pilastro previdenziale INPS della Gestione Separata di cui all’art. 2 c.26 della l. 335/1995.

Aliquote contributive per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie:

IVSCONTRIBUTI MINORITOTALE
MALATTIA – ANFMATERNITA’DIS COLL
25%0,50%0,22%1,31%27,03%

Aliquote contributive per soggetti titolare di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria:

IVSCONTRIBUTI MINORITOTALE
MALATTIA – ANFMATERNITA’DIS COLL
24%—-—-—-24%

Aliquote contributive per professionisti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria:

IVSCONTRIBUTI MINORITOTALE
MALATTIA – ANFMATERNITA’DIS COLL
25%0,50%0,22%0,51%26,23%

L’aliquota Ivs è calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi € 5.000,00 annui (fino a un massimale per l’anno 2022 pari a € 105.014,00); inoltre fino al 31/12/2027 la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo.

Trattamento previdenziale
compensi < € 5.000,00esenzione totale dal contributo previdenziale
compensi > € 5.000,00oltre i € 5.000,00 saranno assoggettati a contribuzione previdenziale

Importante: oltre alla esenzione totale per i primi € 5.000,00, fino al 31/12/2027 è previsto che l’imponibile contributivo, per il valore eccedente i predetti € 5.000,00, è ridotto del 50%.

Il correttivo specifica che l’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente senza la previsione di un accredito di contribuzione figurativa. Cosa vuol dire?

In ambito Gestione Separata il minimale di reddito per ottenere un accredito contributivo pari a 12 mesi valido ai fini del diritto alla pensione è pari (per l’anno 2022) a € 16.243,00, pertanto un reddito annuo inferiore a tale importo determina una proporzionale riduzione dei mesi che vengono accreditati per il diritto alla pensione.

Esempio:

  • un reddito di € 5.000,00 non determina versamento di contributi e pertanto non matura alcun periodo ai fini del diritto alla pensione
  • un reddito di € 10.000,00, al netto della esenzione contributiva € 5.000,00, determina un accredito contributivo di 3,7 mesi (4 mesi)
  • un reddito di € 15.000,00, al netto della esenzione contributiva € 5.000,00, determina un accredito contributivo di n. 7,39 mesi (7mesi)
  • un accredito contributivo di 12 mesi lo si ottiene con un reddito di almeno € 21.300,00 (che al netto della riduzione di € 5.000,00 raggiunge il valore del minimale di reddito di € 16.300,00)

Diverso il discorso della misura della pensione che calcolata secondo un sistema contributivo (si applica a coloro che sono iscritti per la prima volta al sistema previdenziale dopo il 01/01/1995) il valore della pensione percepita sarà pari a quello che è stato versato durante la vita lavorativa.

reddito annualenetto riduzione € 5.000,00IVS fino al 31/12/27 12,50%  mesi di accredito contributivo fino al 31/12/27IVS dal 01/01/28 25%mesi di accredito contributivo dal 01/01/28
5.000,0000000
10.000,005.000,00625,003,7 (4)1.250,003,7 (4)
15.000,005.000,001.250,007,4 (7)2.500,007,4 (7)
20.000,005.000,001.875,0011,9 (12)3.750,0011,9 (12)

Facile capire, con questi “numeri”, che un soggetto che ha unicamente un rapporto di lavoro in contesto amministrativo gestionale, avrà ben poche speranze pensionistiche.

L’onere contributivo di cui alla precedente tabella è ripartito tra committente (a.s.d./s.s.d.) e collaboratore nella misura rispettivamente di 2/3 e 1/3, mentre l’adempimento dell’obbligazione contributiva è interamente a carico del committente che deve eseguire il pagamento tramite F24 entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso.

Per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, con il versamento dei contributi minori, pari al 2,03%, (0,5% + 0,22% + 1,31%) viene garantita la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare (assegno unico universale), degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, disoccupazione.

Attenzione: la relazione illustrativa al Decreto a pg. 14, nel commento al comma 8-ter dell’art. 35, si indica che … non subiscono riduzioni le aliquote aggiuntive in vigore per la tutela relativa a maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia ecc., che quindi vengono garantiti per intero. In pratica sembrerebbe (condizionale è d’obbligo) che la riduzione fino al 31/12/27 del 50% dell’imponibile contributivo non si applichi per i contributi minori (2,03%); ma il tenore della relazione illustrativa può fare pensare che il riferimento alla mancata riduzione potrebbe applicarsi anche ai primi € 5.000,00 di compenso (comma 8-bis dell’art.35). La giustificazione a detto ragionamento potrebbe derivare dal fatto che sia il comma 8-bis che il comma 8-ter parlano di aliquota contributiva e di base imponibile di natura pensionistica. Se così fosse, sarebbe una ulteriore complicazione negli adempimenti a carico del committente (a.s.d./s.s.d.)

L’obbligo assicurativo

Il correttivo dell’art. 37 rimanda le collaborazioni amministrativo gestionali all’obbligo assicurativo di cui all’art. 5 commi 2 e 3 del d.lgs. 38/2000, pertanto avremo:

  • obbligo dell’assicurazione INAIL
  • è il committente (ente o società sportiva) che è tenuto a tutti gli adempimenti necessari (denuncia di esercizio, autoliquidazione del premio, dichiarazione dei salari, etc.)
  • il premio assicurativo è ripartito 1/3 a carico del collaboratore amministrativo gestionale e 2/3 a carico del committente.

Sarà uno specifico decreto del Ministero del Lavoro in concerto con Ministero dell’Economia e delle Finanze, a stabilire le retribuzioni imponibili e i tassi di riferimento per la determinazione del premio assicurativo.

Particolarità: a differenza dell’imponibile contributivo/previdenziale, la normativa non prevede analoga riduzione di € 5.000,00. Una svista del legislatore o una scelta ponderata?

Utilizzando l’attuale cod. 722 con aliquota del 5×1000 applicabile al settore amministrativo del comparto sportivo e tenendo conto che ai fini INAIL è previsto il calcolo del premio su un minimale che per l’anno 2022 è pari a € 17.780,70 (valore aggiornato dal 01/07/2022), possiamo ipotizzare il seguente costo:

valore compenso annuoentro minimale annuale 17.780,70extra minimale
5.00088,91 
10.00088,91 
15.00088,91 
20.000 100,00

L’aspetto fiscale

Ai fini tributari viene previsto che quale che sia la tipologia del rapporto, l’attività di carattere amministrativo gestionale è regolata con le agevolazioni previste per gli altri compensi di lavoro sportivo. Usa il termine … quale che sia la tipologia del rapporto … pertanto l’agevolazione rileva non solo per le collaborazioni coordinate e continuative, ma anche se l’attività amministrativo gestionale viene attuata in altre forme di contratto di lavoro, quindi anche in contesto di lavoro subordinato o autonomo.

Il compenso percepito dal collaboratore amministrativo gestionale non costituisce base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di € 15.000,00. Superato tale importo la tassazione Irpef è applicata, utilizzando le aliquote ordinarie, sulla parte eccedente, determinando quindi una sorta di “franchigia” mai soggetta a IRPEF e addizionali regionali/comunali, sull’importo fino a € 15.000,00.

L’attività amministrativo gestionale in contesto di contratto di lavoro autonomo non sarà operativamente facile da gestire per quei soggetti che già hanno una posizione Iva aperta per attività di lavoro autonomo ma svolta in ambito non sportivo… Sul punto non ci resta che dire: vedremo….

Infine, al fine di poter utilizzare/applicare la riduzione di € 15.000,00 della base imponibile, all’atto del pagamento il lavoratore sportivo deve rilasciare al committente (a.s.d./s.s.d.) una autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti in ambito di attività amministrativo gestionale nell’anno solare di riferimento. Autocertificazione che determinerà una serie di criticità in capo al committente (a.s.d./s.s.d.) e/o al lavoratore in caso, a esempio, di omesso rilascio autocertificazione o rilascio di autocertificazione falsa; si tratta al momento di situazioni non regolamentate.

E non è certo l’unico problema che legislatore e tecnici ministeriali devono affrontare in ambito della Riforma dello Sport.