Quanto ricevono gli atleti medagliati alle Olimpiadi?
Quando due anni fa si svolsero le Olimpiadi estive di Parigi, un articolo di Patrizia Sideri (Olimpiadi e Paralimpiadi 2024: la tassazione dei premi ricevuti dagli atleti) illustrava nel dettaglio gli importi lordi stanziati dal CONI e quelli al netto della ricevuta del 20% percepiti dai vincitori delle medaglie d’oro, d’argento e d bronzo.
Per le Olimpiadi invernali appena svolte e per i Giochi paralimpici in corso questi giorni, CONI e CIP hanno confermato l’ammontare dei premi già stanziati per Parigi:
- 180.000 euro a chi vince una medaglia d’oro,
- 90.000 euro a chi ottiene la medaglia d’argento,
- 60.000 euro a chi arriva terzo, vincendo il bronzo
E rimane ingiustificata la differenza con i premi per gli atleti paralimpici:
- 100.000 euro per la medaglia d’oro,
- 55.000 euro per la medaglia d’argento,
- 35.000 euro per chi ottiene il bronzo
L’eccezionalità del regime dei premi sportivi per i giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026
Rispetto a Parigi, tuttavia, vi è una notevole differenza, che farà piacere agli atleti medagliati:
eccezionalmente questi premi sportivi non sconteranno la ritenuta del 20% prevista dalla legge e dunque gli importi indicati verranno interamente percepiti dai vincitori. Non solo: i premi saranno anche esentati dal dichiararli ai fini delle imposte sui redditi.
Lo stabilisce una norma ad hoc, inserita nella legge di bilancio per il 2025 (art. 1, comma 262, l. 207/2024):
262. I premi erogati agli atleti dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Comitato italiano paralimpico per le medaglie ottenute nelle gare svolte in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 non sono soggetti alle ritenute alla fonte di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le relative somme sono escluse dalla base imponibile del percipiente. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 1,5 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
La disposizione è del tutto eccezionale, si applica
- solo in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026
- solo per i premi erogati dal CONI e dal CIP
e, ripetiamo, in deroga alla normale disciplina relativa ai premi sportivi, fa sì che
- sul premio non venga pagata alcuna ritenuta
- e lo stesso non sia soggetto a tassazione, non rientri pertanto nel 730 o nella Dichiarazione dei Redditi
Il regime ordinario dei premi sportivi
Cogliamo l’occasione per ripercorrere sinteticamente il regime ordinario dei premi sportivi, così come si presenta attualmente, rinviando ai numerosi articoli già pubblicati per gli approfondimenti su singoli punti
- dal 1º luglio 2023 i premi sportivi non sono più considerati “compenso” bensì una somma, erogata in relazione a un risultato sportivo ottenuto, il cui trattamento fiscale ricade nell’art. 30, 2. co, d.p.r. n. 600/1973 (I premi sportivi: facciamo il punto, tra teoria e pratica)
- il premio è tale solo se percepito fuori da un rapporto di lavoro sportivo
- il premio sconta una ritenuta fiscale del 20%, intesa a titolo d’imposta
- … di imposta, non di acconto: pertanto è una tassazione definitiva, e il premio non va inserito nella dichiarazione dei redditi
- il premio può essere in valore: in tal caso la ritenuta verrà calcolata sulla base della quantificazione del premio stesso (Premi sportivi in natura)
- può essere pagato in contanti (Il pagamento in contanti del premio sportivo)
- anche i volontari possono essere percettori di un premio sportivo (I premi ai volontari)
- è indifferente che il percipiente sia italiano o straniero: la ritenuta sarà sempre del 20% (I premi agli atleti stranieri)
- I premi sportivi non vanno indicati nella Certificazione Unica annuale rilasciata dall’ente, in quanto non rientrano tra i redditi soggetti a CU (Certificazione Unica per premi erogati ad atleti)
- vanno invece dichiarati ai fini ISEE
- non è più in vigore l’esenzione della ritenuta per i premi sotto i 300 euro (Premi sportivi dilettantistici: abrogata l’esenzione dei 300 euro)






