Il quesito
Risposta di: Redazione Fiscosport

Come è noto, la riforma dello sport – abrogando i “compensi sportivi” ex art. 67, lett. M) T.U.i.R. nel quale erano ricompresi anche i premi – riconduce questi ultimi nell’ambito del d.p.r. n. 600/1973, art. 30, secondo il quale il premio sportivo, legato all’alea del risultato, è soggetto a ritenuta a titolo di imposta del 20%.
A proposito dei premi in natura, lo stesso art. 30 appena citato dispone
Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all’imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro
Cosa indica e cosa si deduce da questa norma? Anzitutto che il valore del premio in natura va quantificato in denaro, e che su quella quantificazione il sodalizio sportivo è tenuto versare la ritenuta del 20%; tuttavia, se la a.s.d. decide di esercitare la rivalsa – vale a dire erogare il premio netto al vincitore e trattenere la percentuale che verrà versata nell’F24 – il vincitore può chiedere un premio di valore inferiore, la cui differenza rispetto al premio originario dovrebbe avvicinarsi il più possibile all’importo corrispondente all’imposta da versare.
Il c.d. Decreto Milleproroghe, a partire dalla data del 29 febbraio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ha introdotto l’esenzione dei premi, senza distinguere che siano in denaro o in natura, purché non superino la soglia di euro 300. Pertanto anche i buoni spesa o i buoni benzina riferiti nel quesito, se non superano il valore di 300 euro, sono esenti dalla ritenuta.
Nell’ultima parte del quesito si fa cenno a prodotti non quantificabili (immaginiamo con il significato: non quantificabili economicamente); ci permettiamo di dubitare sulla giustezza di questa affermazione in quanto qualsiasi bene – salvo quelli non economici, intesi come quelli illimitati e gratuiti (il sole…) – è suscettibile di una valutazione economica, e dunque di un’indicazione in denaro del suo valore. Se invece si fosse inteso come non determinati nelle quantità, il dubbio si risolve da sé nel momento in cui il premio viene assegnato e se ne conosce l’entità.