Il quesito
Risposta di: Alessandra Izzo
Le associazioni e società sportive dilettantistiche che corrispondono compensi per collaborazioni sia sportive che amministrativo-gestionali, o a lavoratori autonomi (collaboratori con partita IVA), devono ottemperare all’invio della dichiarazione in qualità di sostituti d’imposta, siano esse dotate del solo codice fiscale o anche della Partita Iva.
Tale dichiarazione consta di due parti: la Certificazione Unica e il Mod. 770:
Con la Certificazione Unica i sostituti d’imposta attestano, per singolo collaboratore, sia l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli artt. 53 e 67 comma 1 del T.U.I.R. erogati nell’anno solare precedente, sia le ritenute fiscali e previdenziali ove dovute.
Tale comunicazione va trasmessa in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Con il Modello 770 si comunicano all’Agenzia delle Entrate, sempre in modalità telematica, i dati relativi alle ritenute fiscali operate, i relativi versamenti, le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
Pertanto, nel caso in cui le associazioni o società sportive dilettantistiche abbiano corrisposto compensi per collaborazioni sportive o amministrativo-gestionali ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m) del T.U.I.R. entro il limite dei 10.000 euro annui, le stesse sono tenute al solo invio della Certificazione Unica, non sussistendo ritenute fiscali o previdenziali.
Per contro, invece, nel caso in cui abbiano corrisposto compensi della medesima natura eccedenti tali limiti, quindi assoggettati a ritenuta alla fonte, saranno tenuti anche alla trasmissione del Mod. 770.
Per l’anno 2021, la Certificazione Unica dove essere inviata telematicamente entro il 16.03.2022; ma le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o da non indicare nel mod. 730 precompilato (come per i compensi sportivi o amministrativi-gestionali inferiori a 10.000 euro) possono essere inviate entro la data del 31 ottobre 2022.
Nota Bene: nel caso in cui siano stati corrisposti compensi eccedenti il limite di € 10.000,00 assoggettati quindi a ritenuta alla fonte, il sodalizio sportivo è tenuto a trasmettere il Mod. 770/2022 per riepilogare gli importi versati, e quindi la Certificazione Unica di tali compensi non usufruisce della scadenza del 31.10.2022 e l’invio andrà eseguito obbligatoriamente entro il 16.03.2022.
In virtù di quanto finora detto, ricordiamo che il regime di tassazione dei compensi da attività sportiva dilettantistica o per le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionali non professionale è quello dettato dall’art. 67 comma 1 lett. m) del T.U.I.R. (d.p.r. 917/1986), il quale prevede:
- fino a 10.000 euro complessivamente percepiti nel periodo d’imposta, totale esenzione di imposte e contributi.
- oltre 10.000 e fino a 30.658,28, ritenuta fiscale per IRPEF a titolo d’imposta con aliquota del 23%, oltre ritenute, sempre a titolo definitivo, per addizionali regionali o comunali all’IRPEF.
- oltre 30.658,28, una ritenuta fiscale per IRPEF a titolo di acconto con aliquota del 23% oltre ritenute, sempre a titolo definitivo, per addizionali regionali o comunali all’IRPEF, con obbligo per il percipiente di determinare l’eventuale conguaglio di imposte da pagare in sede di dichiarazione dei redditi.
Si veda anche il recentissimo articolo di Fabio Romei, Le novità nella Certificazione Unica (con esempi di compilazione); ulteriori info anche in CU 2019 e Mod. 770: obbligo di trasmissione anche per compensi sotto i 10.000 euro? e CERTIFICAZIONE UNICA e 770