Per i soggetti - diversi da società e cooperative - operanti nel settore sportivo, in primo luogo le associazioni , sia la normativa civilistica sia quella tributaria si limitano in sostanza ad affermare che deve essere predisposto un rendiconto, senza in alcun modo specificarne schema o contenuto minimo. Per le società di capitali e per le cooperative la redazione del bilancio è invece chiaramente e dettagliatamente regolamentata dal codice civile e segnatamente dagli artt. da 2423 a 2429 e dall'art. 2435-bis, dettati per le S.p.A. e richiamati per le S.r.l. dall'art. 2478-bis e per le cooperative dal principio generale di cui all'art. 2519. Per i bilanci delle società e cooperative sportive dilettantistiche non esistono deroghe o disposizioni particolari, e anzi l'art. 90, l. 289/2002 ribadisce che a esse si applicano le disposizioni del codice civile. Le norme di riferimento per la redazione dei loro bilanci sono quindi quelle sopra indicate. Non è ovviamente questa la sede per esaminare tutte le regole civilistiche che presiedono alla redazione del bilancio di esercizio delle società di capitali, ci limiteremo quindi, ponendoci nell'ottica dei dirigenti del sodalizio, abituati alla grande libertà della quale godono nel predisporre i rendiconti degli enti associativi, a esporre i principali "paletti" che sono invece posti per i bilanci delle società di capitali, in primo luogo il principio di competenza, al quale dedicheremo una esposizione un poco più approfondita.
Per i soggetti - diversi da società e cooperative - operanti nel settore sportivo, in primo luogo le associazioni , sia la normativa civilistica sia quella tributaria si limitano in sostanza ad affermare che deve essere predisposto un rendiconto, senza in alcun modo specificarne schema o contenuto minimo. Per le società di capitali e per le cooperative la redazione del bilancio è invece chiaramente e dettagliatamente regolamentata dal codice civile e segnatamente dagli artt. da 2423 a 2429 e dall'art. 2435-bis, dettati per le S.p.A. e richiamati per le S.r.l. dall'art. 2478-bis e per le cooperative dal principio generale di cui all'art. 2519. Per i bilanci delle società e cooperative sportive dilettantistiche non esistono deroghe o disposizioni particolari, e anzi l'art. 90, l. 289/2002 ribadisce che a esse si applicano le disposizioni del codice civile. Le norme di riferimento per la redazione dei loro bilanci sono quindi quelle sopra indicate. Non è ovviamente questa la sede per esaminare tutte le regole civilistiche che presiedono alla redazione del bilancio di esercizio delle società di capitali, ci limiteremo quindi, ponendoci nell'ottica dei dirigenti del sodalizio, abituati alla grande libertà della quale godono nel predisporre i rendiconti degli enti associativi, a esporre i principali "paletti" che sono invece posti per i bilanci delle società di capitali, in primo luogo il principio di competenza, al quale dedicheremo una esposizione un poco più approfondita.
Questo contenuto è disponibile solo in abbonamento. Effettua il login oppure prova l'abbonamento gratuito per 30 giorni






