Come noto la c.d. remissione in bonis – introdotta nel nostro ordinamento 10 anni fa con il d.l. 2/3/12 n. 16, all’art. 2, co. 1 – permette di sanare omissioni o errori meramente formali che altrimenti precluderebbero l’accesso a determinati regimi di vantaggio fiscale.
Tra gli adempimenti riveste particolare importanza l’invio del Modello EAS, che per i sodalizi sportivi costituisce un onere necessario per poter decommercializzare le quote e i corrispettivi specifici, e poter accedere quindi al regime fiscale agevolativo.
Il Modello EAS
A regime l’invio del Modello EAS deve avvenire entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione sportiva o dall’inizio dell’attività, ovvero entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate variazioni nei dati precedentemente comunicati (quest’ultimo caso per altro è ipotesi rarissima per le sportive, dal momento che le variazioni dei dati relativi a presidente o sede non devono essere comunicate).
Non rispettare l’onere dell’invio del Modello EAS ha conseguenze pesantissime: vedersi negata la decommercializzazione delle quote e dei corrispettivi specifici, e quindi di vedersi assoggettare a IVA e a imposte dirette tutte le entrate (sia istituzionali che commerciali).
Il “ravvedimento” mediante remissione in bonis
Come accennato sopra, le conseguenze del mancato invio del Modello EAS possono essere evitate se entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile si ricorra all’istituto della remissione.
Entro il prossimo 30 novembre 2022, quindi, le a.s.d. con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che abbiano iniziato l’attività a partire dal 01/01/2021 e non abbiano presentato il modello non perderanno i benefici previsti per legge purché provvedano
– tramite F24 (cod. 8114) al pagamento della somma di € 250,00 (non compensabile con altri crediti eventualmente disponibili e non ravvedibile)
– alla contestuale presentazione del Modello EAS.
Qualora l’omissione dell’invio dell’EAS riguardi una ASD o una SSD costituita o la cui attività sia iniziata prima del 1 gennaio 2021 il modello EAS andrà comunque presentato. In tal caso però l’ente sportivo dilettantistico potrà applicare il regime fiscale agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione del modello EAS, anche se ricadenti nel medesimo periodo di imposta in cui avviene la comunicazione, senza effetti quindi di sanatoria per i periodi precedenti (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 2018 – v. Mancata presentazione Modello EAS e “remissione in bonis”).