È tutt’ora in vigore l’obbligo assicurativo per gli sportivi dilettanti

Dottore Commercialista in Firenze
C’è stata un po’ di confusione sull’argomento, con l’entrata in vigore del D.L. 30/6/05 n. 115 e dopo alcuni commenti non molto chiari apparsi sulla stampa specializzata, ci pare quindi opportuno sottolinearlo chiaramente: E' tutt’ora in vigore l’obbligo assicurativo per gli sportivi dilettanti stabilito dall’art. 51 della Finanziaria 2003. Non è più in esclusiva con la Sportass , ma l’obbligo è stato ribadito con sufficiente chiarezza (anche se non è ben chiaro quali siano le sanzioni per chi non vi adempia); raccomandiamo quindi la massima attenzione. a cura del dott. Stefano Andreani - Consulente Regionale Fiscosport Toscana

C’è stata un po’ di confusione sull’argomento, con l’entrata in vigore del D.L. 30/6/05 n. 115 e dopo alcuni commenti non molto chiari apparsi sulla stampa specializzata, ci pare quindi opportuno sottolinearlo chiaramente:

E’ tutt’ora in vigore l’obbligo assicurativo per gli sportivi dilettanti
stabilito dall’art. 51 della Finanziaria 2003.

Non è più in esclusiva con la Sportass, ma l’obbligo è stato ribadito con sufficiente chiarezza (anche se non è ben chiaro quali siano le sanzioni per chi non vi adempia); raccomandiamo quindi la massima attenzione.

Poichè la materia ha avuto un’evoluzione abbastanza complessa, per chi fosse interessato ne ripercorriamo qui di seguito le varie tappe.

 

L’obbligo in questione venne stabilito dall’art. 51 della Legge 289/02, che recitava:

1. A decorrere dal 1 luglio 2003, sono soggetti all’obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.

2. L’obbligatorietà dell’assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.”

Veniva quindi stabilito l’obbligo di assicurazione per tutti gli sportivi dilettanti, senza peraltro ben chiarire quali sarebbero state le conseguenze del mancato rispetto della norma, dubbio che permane tutt’ora.

La Legge 350/03 ha poi aggiunto il seguente comma 2-bis:

2-bis. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità tecniche per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria presso l’ente pubblico di cui al D.P.R. 1/4/78 n. 250 [la Sportass, n.d.r.], nonchè i termini, la natura, l’entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi”.

Stabilendo quindi che l’obbligo assicurativo avrebbe dovuto essere adempiuto esclusivamente presso la Sportass.

Il decreto previsto da tale comma 2-bis è stato emanato in data 17/12/04 e pubblicato con grande ritardo nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28/4/2005. Con esso venivano dettagliatamente stabiliti tutti i termini per l’applicazione di tale disposizione, fra i quali, all’art. 1, comma 2, lettera “a”, l’amplissima definizione di atleta dilettante della quale abbiamo già parlato più volte.

Tale decreto è stato immediatamente oggetto di contestazioni, sia in ambito comunitario, per palese violazione della normativa antitrust, sia in ambito interno: una mozione a firma di esponenti di quasi tutte le parti politiche ha sollevato svariate eccezioni, fra le quali la citata violazione della normativa antitrust (essendo imposto per Legge un solo soggetto in regime di monopolio, e per di più un soggetto pubblico), l’inopportunità di costringere le società sportive a finanziare un ente da tempo in gravissime difficoltà e sottoposto a commissariamento, l’incompetenza sull’argomento del Ministero del Lavoro, e altre.

Il 22 giugno è stata presentata la mozione, e otto giorni dopo il Decreto Legge n. 115 del 30/6/2005, all’art. 6, comma 4, ha sostituito il comma 2-bis dell’art. 51, che ora ha il seguente, ben più articolato, contenuto (per una più agevole lettura abbiamo omesso la frasi in questa sede irrilevanti, e staccato maggiormente la punteggiatura) :

2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto ….., da emanare dal 1 agosto 2005 ed entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le nuove modalità tecniche per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonchè la natura, l’entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi.

Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica, le federazioni e gli enti di promozione sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice con la quale stipulare le relative convenzioni.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogate le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 dicembre 2004, pubblicato …

Dopo tale modifica e integrazione l’art. 51 stabilisce quindi ora (anche se in alcune parti non in modo chiarissimo):

– che dal 1 luglio 2003, gli sportivi dilettanti tesserati sono soggetti all’obbligo assicurativo. Tale obbligo non è infatti in qualche modo “sospeso” fino al decreto da emanare entro il 31/12/06, perchè il decreto stabilirà le nuove modalità; ciò significa che ve ne sono di vecchie, quelle in vigore ora (e si tratta di quelle sinteticamente stabilite dal comma 2 dell’art. 51: necessità dello stretto legame fra l’infortunio e lo svolgimento dell’attività sportiva, evento di morte o inabilità permanente)

– che le federazioni e gli enti di promozione sportiva potranno stipulare convenzioni con compagnie assicuratrici (senza peraltro stabilire se le società affiliate saranno obbligate a rivolgersi ad esse, o saranno comunque libere di scegliere comunque compagnie di loro gradimento)

– che un nuovo decreto, che dovrà essere emanato entro il 31/12/2006, detterà nuove modalità tecniche per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria

– che, dalla data di entrata in vigore del decreto 30/6/05, il precedente decreto 17/12/04 è abrogato.

Concludendo, torniamo a raccomandare la massima attenzione a tale obbligo, perchè dall’inosservanza potrebbero discendere due ordini di conseguente, entrambe particolarmente serie:

– sanzioni sia amministrative che sportive, fino forse al mancato riconoscimento dello status di associazione sportiva dilettantistica (anche se quest’ultima ipotesi non ci appare probabile)

– azioni di responsabilità da parte di sportivi eventualmente infortunatisi, non coperti da un’assicurazione che è obbligo di Legge istituire.

Dott. Stefano Andreani – Consulente Regionale Fiscosport Toscana