È stata pubblicata nella giornata di ieri, 11 febbraio 2021, la Circolare INAIL n. 7 con la quale l’Istituto dà alcuni chiarimenti circa la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le FSN, gli EPS e le a.s.d. e s.s.d.
L’argomento è noto e ne abbiamo parlato più volte su queste pagine (v. da ultimo M. Falcioni, Sospensione contributi previdenziali e assistenziali nello sport – La Circolare INPS n. 16 del 05/02/2021). Del documento di prassi in oggetto possiamo anzitutto rilevare come non presenti novità di spicco e sia in linea con quanto già espresso (ma da INAIL meglio illustrato) dalla Circolare INPS n. 6 di cui all’articolo sopra citato.
Anche la circolare in commento si presenta infatti come un attento resoconto delle disposizioni di Legge che oramai conosciamo e qui ricordiamo brevemente:
- il comma 36 dell’art.1, l. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha disposto che dal 1 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 siano sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
- il successivo comma 37 stabilisce che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2021 (rectius: 31 maggio, in quanto il 30 cade di domenica) o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo: se si opta per questa seconda soluzione il versamento della prima rata deve avvenire entro il 30 maggio 2021.
Adempimenti sospesi
Gli adempimenti sospesi che devono essere effettuati entro il 31 maggio sono:
- la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2020/2021 (art. 28, co. 4, d.p.r. 30 giugno 1965, n. 11245): detta dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente tramite il servizio Alpi online, che sarà disponibile dal 10 maggio 2021 al 31 maggio 2021 sul sito dell’INAIL nella sezione Autoliquidazione;
- la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione (art. 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al d.m. 27 febbraio 2019 per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2020), domanda che deve essere trasmessa utilizzando il servizio online “Riduzione per prevenzione”, anch’esso disponibile dal 10 maggio 2021 al 31 maggio 2021 sul sito dell’INAIL alla sezione Denunce.
Versamenti sospesi
I versamenti sospesi sono quelli con scadenza legale dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, tra cui rientra il versamento del premio di autoliquidazione 2020/2021.
Ne abbiamo già ampiamente parlato; ciò che qui giova sottolineare è che anche l’INAIL – come già l’INPS – riconosce che rientrano nella sospensione le rateizzazioni da dilazioni di pagamento, ma non quelle derivanti dalla sospensione dei contributi in seguito al periodo emergenziale (art. 97, d.l. 104/2020).
Due criticità…
La prima: per godere della sospensione i soggetti interessati devono presentare apposita comunicazione entro il 1 marzo 2021 nella quale va specificata la natura del beneficiario della sospensione (se FSN, EPS o a.s.d./s.s.d.) e va dichiarato che il beneficiario opera nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, specificando la competizione sportiva a cui prendono parte. A tal fine – e questo è il punto che ci sta a cuore – va utilizzato il servizio online Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali, disponibile fino al 1 marzo sul sito dell’INAIL.
Ecco, aggiungiamo noi… vista la mole di lavoro che studi professionali e datori di lavoro hanno in questo periodo, l’Istituto avrebbe potuto sicuramente essere più elastico quanto al termine della data di presentazione della predetta comunicazione. Anche perché si tratta di un controllo che INAIL può attuare in maniera autonoma con il Ministero per le Politiche giovanili e lo Sport (così come procede INPS – vedi circ. 16/2021 sullo stesso argomento).
La seconda: richiamiamo l’attenzione sulla circostanza che la sospensione non è prevista per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni (riduzione del presunto), che rimane invece con la scadenza del 16 febbraio 2021.
La circolare al punto 1 della lettera A, indica la sospensione della dichiarazione delle retribuzioni di cui al comma 4 dell’art. 28 del d.p.r. 1124/1965, mentre la comunicazione di riduzione del presunto è disposta sempre dall’art. 28 ma al comma 6.
In conclusione: mai una volta che le circolari degli Enti possano essere commentate senza trovare un qualche punto che presenti criticità…