Come si legge nel Comunicato Stampa del 10 giugno 2021, si tratta complessivamente di oltre 69mila enti: volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, enti gestori delle aree protette e quasi 8mila Comuni.
Il Comunicato dell’Agenzia rinvia alla sezione dedicata del proprio sito per consultare l’elenco degli enti ammessi e di quelli esclusi; se interessati alle liste delle associazioni sportive si può accedere direttamente a questo link, dove si trovano i due documenti in pdf, l’uno con i nominativi degli ammessi, l’altro con gli esclusi; in ambedue vi sono anche gli importi attribuiti.
Come accennato in apertura, in totale gli enti ammessi sono 69.151: la categoria più rappresentata è costituita dagli enti del volontariato (49.491) e a seguire le associazioni sportive dilettantistiche con ben 10.902 a.s.d. beneficiarie (in leggero aumento rispetto allo scorso anno) alle quali viene assegnato un importo complessivo di € 15.340.489,77.
Sul fronte degli esclusi, colpisce il numero ancora elevato delle associazioni che non sono state ammesse al beneficio: 784, di cui molte per non aver inviato la dichiarazione sostitutiva prevista dal d.p.c.m. del 23 aprile 2010. Si tratta dell’onere che andava adempiuto entro il 30 giugno dalle a.s.d. che nel 2020 si erano iscritte per la prima volta nell’elenco dei beneficiari e da quelle a.s.d. già iscritte nell’elenco permanente dei beneficiari ma che avevano variato il legale rappresentante.
Ricordiamo che (per fortuna, verrebbe da aggiungere…) da quest’anno l’a.s.d. che fa richiesta di iscrizione nelle liste del 5 per mille non è più tenuta a presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell’attestazione dei requisiti per l’accesso al contributo: la riforma dell’istituto prevede infatti che l’autocertificazione del possesso dei requisiti vada redatta contestualmente all’istanza di accreditamento.
E se cambia il legale rappresentante? Le istruzioni segnalano che “Qualora i dati del rappresentante legale che ha sottoscritto l’istanza di accreditamento al 5 per mille differiscano da quelli del rappresentante legale risultante dall’Anagrafe Tributaria, la ricevuta segnala la difformità riscontrata. In tal caso sarà cura del rappresentante legale regolarizzare la propria posizione“. Occorre pertanto presentare il mod. AA7 (per le a.s.d. che hanno partita IVA) o il mod. AA5 (per quelle con solo attività istituzionale) per allineare i dati in archivio.