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    Home Approfondimenti Lotterie di Natale: si possono fare?
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    Lotterie di Natale: si possono fare?

    Stefano ANDREANI
    Dottore Commercialista in Firenze
    30 Novembre 2022
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      Ci giungono periodicamente domande sulla possibilità per le associazioni senza scopo di lucro di effettuare lotterie per raccogliere fondi, e sulla disciplina di esse. Facciamo quindi il punto

      Diciamo subito che sì, si possono organizzare, ma che l’iter non è affatto banale. Anzi, come si vedrà al termine di questa disamina risulta indubbiamente arduo per un ente sportivo dilettantistico, riuscire a fare fronte agli adempimenti richiesti e alle regole da rispettare…

      La normativa

      Vanno tenuti presenti due riferimenti normativi.

      Il primo è il d.p.r. 430/2001, il cui Titolo II si occupa delle “Manifestazioni di sorte locali”.

      Esso recita:

      – all’art. 13, I comma: “sono … consentite: a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli. 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale … se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi”

      – al II comma del medesimo articolo, che “per lotterie s’intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l’importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,68, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive”

      – e al III comma, che “I premi … consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe”

      – il successivo art. 14 ai primi due commi stabilisce che “I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno comunicazione, almeno 30 giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui è effettuata l’estrazione. … Alla comunicazione va allegata la seguente documentazione: … il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori”

      – nei successivi commi dell’art. 14 sono dettate disposizioni diverse, fra le quali segnaliamo:

      = “La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle è indicata nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore”

      = “un rappresentante dell’ente organizzatore provvede prima dell’estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d’acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si da’ atto al pubblico prima dell’estrazione”

      = “L’estrazione della lotteria e della tombola è pubblica; le modalità della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell’avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita”

      = “L’estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco”

      Il secondo è il d.l 269/2003, che all’art. 39, comma 13-quinquies, stabilisce che prima della comunicazione stabilita dal d.p.r. 430/2001, deve essere inviata “una autonoma comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle forme e con le modalità stabilite con provvedimento dirigenziale di tale Amministrazione. Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, senza l’adozione di un provvedimento espresso da parte del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si intende comunque rilasciato nulla osta … il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può espressamente subordinare il nulla osta all’ottemperanza di specifiche prescrizioni”

      A completamento di tale ultima disposizione va citata la Circolare del Ministero Economia e Finanze 4632/2004, nella quale si legge: “la comunicazione … dovrà essere indirizzata agli Ispettorati Compartimentali dei Monopoli di Stato, competenti per territorio …Tale comunicazione, in carta libera, dovrà essere effettuata … prima della comunicazione prevista ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430”

      Conseguentemente, le regole da rispettare

      Requisiti sono che:

      – la vendita dei biglietti sia limitata al territorio della provincia

      – l’importo complessivo dei biglietti stampati non superi euro 51.645,68

      – i biglietti siano contrassegnati da serie e numerazione progressive.

      L’associazione che intende organizzare una lotteria deve:

      a) predisporre un regolamento, nel quale devono essere indicati “la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori”

      b) far stampare i biglietti da uno stampatore, che nella fattura dovrà indicare la serie e la numerazione progressiva dei biglietti

      c) almeno 30 giorni prima, inviare una comunicazione al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui è effettuata l’estrazione, allegando a tale comunicazione il regolamento; nella comunicazione dovrà essere specificato che le risorse attese dalla lotteria “sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie” dell’associazione; in quella al Sindaco deve essere chiesta la presenza di un suo delegato all’estrazione. Circa le modalità di invio delle comunicazioni, alcuni Comuni richiedono che esse siano firmate davanti all’incaricato dell’ufficio ovvero, se inviate per posta o consegnata da altra persona, che sia allegata fotocopia di un documento d’identità valido di chi la sottoscrive: ci pare un accorgimento ragionevole

      d) prima dell’invio ai soggetti di cui al punto precedente, tale comunicazione dovrà essere indirizzata all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato, competenti per territorio, sempre in carta libera

      e) portare a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione le modalità della lotteria; in tale avviso vanno indicati gli estremi della comunicazione fatta agli organi indicati ai punti precedenti, il programma della lotteria, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti messi in vendita

      f) prima dell’estrazione un rappresentante dell’associazione deve ritirare tutti i registri e i biglietti non venduti, verificare che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d’acquisto, e dare atto di ciò ai presenti.

      g) l’estrazione è pubblica e deve essere effettuata alla presenza di un delegato del Sindaco

      h) redigere un processo verbale dell’estrazione, copia del quale deve essere consegnata all’incaricato del Sindaco e inviata al Prefetto

      i) ci risulta che alcuni Comuni richiedano anche la prestazione di una cauzione, a favore del Comune, in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi, la documentazione dell’avvenuto versamento di essa sia trasmesso al Comune assieme al regolamento. Tale obbligo è stabilito dalla legge solo per le tombole e non per le lotterie, ma se il Comune la richiede non vediamo come ci si spossa sottrarre…

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        Stefano ANDREANI
        Dottore commercialista specializzato in procedure concorsuali e associazioni sportive, compreso il relativo contenzioso tributario. Consulente della Scuola dello Sport presso il CONI della Toscana. Autore di numerosi articoli in materia di associazioni e società sportive, docente in corsi, seminari e giornate di studio organizzate fra altri da CONI, Federazioni ed Enti di promozione sportiva, Fondazione nazionale dei commercialisti, Ordini locali dei commercialisti. È componente del comitato di redazione della rivista on-line “Fiscosport”.

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