Il “Rebus Spogliatoi” (quando a creare dubbi “erano” le FAQ – Con aggiornamento)

Avvocato in Padova

La ripresa delle attività sportive al chiuso, in zona gialla, disposta con l’art. 4 del d.l. 18 maggio 2021 n. 65 e di cui avevamo dato anticipazioni qui, ha alimentato alcune incertezze operative, in parte ancora non del tutto risolte alla vigilia della data di riapertura anticipata al 24 maggio.

La prima – sulla possibilità di svolgere sport di contatto all’interno dei luoghi chiusi e che alla luce del chiaro tenore della disposizione avevamo fin dall’inizio escluso – è stata opportunamente chiarita con un aggiornamento nell’avviso 19 maggio 2021 pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport nel quale si precisa – e non poteva che essere diversamente –  che

a partire dal 24 maggio 2021 sono consentite le attività delle palestre nel rispetto delle linee guida e dei protocolli del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando il rispetto della distanza interpersonale di due metri ed adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo. Pertanto, il DL del 18 maggio 2021 n. 65 non consente lo svolgimento di alcun tipo di attività sportiva di contatto all’interno dei luoghi chiusi.

La precisazione probabilmente è stata ritenuta opportuna a seguito della divulgazione in rete di una risposta “criptica” proveniente dallo stesso Dipartimento dello Sport e dalle indicazioni di alcuni EPS e di alcune Federazioni sulla possibilità di praticare attività con contatto e in coppia anche all’interno di luoghi chiusi. Confidiamo dunque che il chiarimento ufficiale possa superare definitivamente la confusione che si è creata sul punto. Confusione inutile – ci verrebbe da aggiungere – per una volta che la disposizione di legge è molto chiara e precisa!

Il secondo aspetto, che invece rimane ancora da chiarire, riguarda il rebus spogliatoi.[*]

Ricordiamo che l’art. 4 del d.l. 18 maggio 2021 n. 65 nel prevedere la riapertura delle attività sportive al chiuso non fa alcun specifico riferimento all’uso degli spogliatoi. A nostro avviso la riapertura delle palestre e dei centri sportivi al chiuso include necessariamente anche gli spogliatoi, nel rispetto delle Linee Guida del 7 maggio 2021 (ovvero con il divieto di usare le docce e gli applicativi comuni e con l’obbligo di accesso contingentato in base alla capienza massima).

Sembrerebbe infatti privo di senso consentire le attività al chiuso ma non l’uso degli spogliatoi o – per fare un paragone con gli atleti partecipanti alle manifestazioni di interesse nazionale – vietare ora, in questa fase pandemica, l’uso degli spogliatoi che invece è da tempo consentito a questi ultimi. Ma al di là della ragionevolezza, riteniamo che anche una lettura combinata delle norme porti alla medesima conclusione.

Vediamo perché.

In base alla norma di coordinamento di cui all’art.16 del d.l. n.65/2021, sono fatte salve le disposizioni del d.p.c.m. 2 marzo 2021 nonché le disposizioni del primo decreto riaperture (d.l. n. 52/2021) per quanto non diversamente stabilito. Allo stesso modo anche il primo decreto riaperture – che aveva fissato la ripresa delle attività al chiuso al 1 giugno – conteneva analoga norma di coordinamento. In sostanza, si continuano ad applicare le disposizioni del d.p.c.m. 2 marzo 2021, prorogate fino al 31 luglio 2021, a meno che i decreti sulle riaperture non introducano disposizioni diverse (che implicitamente abrogano le preesistenti).

Se si confrontano i divieti pregressi e le diverse disposizioni introdotte dalle riaperture, sembra potersi affermare che la riapertura delle attività al chiuso comprende anche gli spogliatoi, tanto che il legislatore non ha ritenuto nemmeno di precisare tale inclusione. La riapertura delle attività al chiuso supera infatti la sospensione che era stata disposta da ultimo con il d.p.c.m. 2 marzo 2021 all’art. 17 co. 2 primo periodo; tale sospensione includeva giocoforza anche gli spogliatoi per cui non vi era stata necessità di menzionarli e la riapertura, adesso, non può che riferirsi alla struttura al chiuso nel suo complesso, compresi gli spogliatoi.

Al contrario, per le attività all’aperto che già erano consentite dall’art. 17 co. 2 secondo periodo d.p.c.m. 2 marzo 2021 (nel rispetto del distanziamento personale) e dall’art. 6 co.3 d.l. n.52/2021 (anche di squadra e di contatto, dal 26 aprile) era stata opportunamente inserita la prescrizione che “è interdetto l’uso degli spogliatoi “.

L’art. 6 – a differenza della prima disposizione – fa salvo quanto diversamente stabilito dalla Linee Guida e ciò, si ritiene, in vista della imminente riapertura delle attività al chiuso.

Le Linee Guida infatti dettano le prescrizioni per l’utilizzo degli spogliatoi, ove sia consentito dalla norma; pertanto – a nostro avviso – gli spogliatoi potranno essere utilizzati dal 24 maggio sia per i praticanti delle attività all’interno di palestre e centri sportivi sia per i praticanti delle attività all’aperto, sempre nel rispetto delle Linee Guida.

Tutto chiaro?

Purtroppo no. Con l’aggiornamento delle FAQ al nuovo decreto, il Dipartimento dello Sport, alla domanda n. 4 delle prescrizioni per le zone gialle precisa che [*]

Dal 24 maggio sarà possibile svolgere attività anche all’interno di luoghi al chiuso nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 7 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni.

Per quanto sopra esposto ci sembra che questa interpretazione non sia conforme alla ratio della nuova disposizione e al sistema di coordinamento introdotto dai decreto sulle riaperture. Ma ne prendiamo atto – suggerendo prudenzialmente di attenersi a tali indicazioni – auspicando un ulteriore chiarimento definitivo che peraltro come Fiscosport abbiamo già sollecitato.

Il movimento sportivo ha bisogno di ripartire e di conoscere, possibilmente in anticipo e con un certo margine di certezza, quali siano le attività consentite e le condizioni per operare nel rispetto delle misure di contenimento. L’uso invalso di pubblicare le FAQ è sicuramente meritevole da parte della Pubblica Amministrazione, nell’ottica di dare indicazioni pratiche e concrete a cittadini e utenti per spiegare il contenuto di norme generali e astratte. Quando però, invece di chiarire, alimentano nuovi dubbi o sembrano dimenticare le regole fondamentali sulla gerarchia delle fonti normative, allora di certo vanificano l’obiettivo.

[*] Aggiornamento del 25 maggio

Questa è la risposta ricevuta dal Dipartimento dello Sport a una nostra specifica richiesta di chiarimenti.

Segnaliamo anche – con soddisfazione, non possiamo nasconderlo – che è stato modificato il testo della FAQ 4 (la cui precedente versione è riportata sopra) che ora suona così:

4. L’attività sportiva e quella motoria sono consentite nei centri sportivi?

Dal 24 maggio sarà possibile svolgere attività anche all’interno di luoghi al chiuso nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 7 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport con la prescrizione che è interdetto l’uso delle docce interne.

Almeno su questo punto il rebus è risolto.