Gli obblighi di legge
L’art. 38 del D.L. 331/1993 stabilisce:
– al comma 2, che “Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni … di beni … spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro“
– al comma 3, lettera “c”, che “Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari: c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di … associazioni … non soggetti passivi d’imposta“
L’art. 50, comma 3 lettera “c”, del medesimo D.L., stabilisce che:
– Non costituiscono acquisti intracomunitari: … gli acquisti di beni … effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c) … che non abbiano optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari se l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari … effettuati nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato”.
Quindi, come anticipato nel sottotitolo, anche le associazioni senza partita IVA, quando acquistano beni da altri Paesi facenti parte della UE, sono soggette ad alcuni adempimenti.
Tali adempimenti sono stabiliti dall’art. 50, comma 4, sempre del D.L. 331/1993, a norma del quale si legge:
- se “non hanno optato per l’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari a norma dell’articolo 38, comma 6“
- “devono dichiarare all’ufficio competente nei loro confronti … che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta“.
Quindi l’associazione ha due possibilità:
a) optare “per l’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari, dandone comunicazione all’ufficio nella dichiarazione, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, relativa all’anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell’attività o comunque anteriormente all’effettuazione dell’acquisto“; in sostanza, aprire la partita IVA e in essa segnalare l’opzione
b) se il totale degli acquisti non supera nell’anno 10.000 euro, dichiarare che effettua acquisti intracomunitari, e ciò avviene con il Modello Intra 13.
Il Modello Intra 13
L’art. 50, comma 4, del D.L. 331/1993, dopo aver stabilito (come visto sopra) che le associazioni senza partita IVA che effettuano acquisti da altri Paesi UE fino al limite di 10.000 euro, lo “devono dichiarare“, prevede che “La dichiarazione è presentata, in via telematica … redatta in conformità ad apposito modello“, appunto il Modello Intra 13.
Il Modello Intra 13 (i cui modelli e istruzioni si trovano a questo link) è estremamente scarno, prevedendo solo l’indicazione, oltre ai dati anagrafici del soggetto (l’associazione), del rappresentante dello stesso (il presidente) e dell’intermediario per la trasmissione, i seguenti campi:
“Si dichiara che sono in corso di effettuazione acquisti intracomunitari per euro“
“L’importo complessivo degli acquisti intracomunitari effettuati nell’anno in corso risulta di euro“
La finalità di tale dichiarazione è chiaramente esposta sempre dal comma 4 dell’art. 50: “l’ufficio attribuisce il numero di partita IVA … al momento del superamento del limite di cui all’articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto“: siccome abbiamo visto che la non applicazione della disciplina sugli acquisti intracomunitari è possibile solo se non viene superato il limite dei 10.000 euro annui di acquisti, il Modello Intra 13 permette all’Agenzia delle Entrate di verificare se tale limite viene superato, e in tal caso attribuire d’ufficio la partita IVA, assoggettando l’associazione ai relativi adempimenti, fra i quali appunto la disciplina degli acquisti intracomunitari.
Le sanzioni
Non è prevista una sanzione specifica per l’omessa o incompleta presentazione del modello Intra 13, si applica quindi la sanzione “generica” stabilita dall’art. 11, comma 1, lettera “a”, del D.Lgs. 471/1997: da 250 a 1.000 euro.
Le motivazioni e la disciplina in sintesi
Come regola generale a livello comunitario, tutte le cessioni di beni (salvo specifiche eccezioni) sono soggette a IVA.
Quando c’è una operazione fra soggetti di Paesi diversi, si pone il problema di quale di tali Paesi debba incassare quell’IVA.
Fra i tanti casi che si possono verificare (e vi garantiamo che la questione è estremamente complessa …) c’è quello nel quale l’acquirente sia una associazione senza partita IVA: l’IVA su quella cessione va riscossa dal Paese del venditore o da quello dell’associazione acquirente?
La legge la risolve così:
– fino a 10.000 euro annui, la riscuote il Paese del venditore, che quindi fa fattura applicando l’IVA del suo Paese
– oltre i 10.000 annui, la riscuote il Paese dell’associazione acquirente, quindi il venditore farà fattura senza applicare l’IVA del suo Paese, e l’acquirente farà una autofattura assoggettando tale acquisto all’IVA del suo Paese (e per poterlo fare evidentemente deve avere una posizione IVA).
Per poter sorvegliare il superamento o meno di tale limite dei 10.000 euro, in Italia è stato introdotto, appunto, il Modello Intra 13, con il quale l’associazione, prima di effettuare un acquisto intracomunitario, deve dichiarare l’ammontare di tale acquisto e il totale degli acquisti effettuati nell’anno e:
- finché rimane sotto i 10.000 euro, non succede nulla, e l’IVA rimane al Paese del venditore
- nel momento in cui li supera, l’Agenzia delle Entrate le apre la posizione IVA e quindi dovrà seguire la procedura ordinaria fra soggetti IVA descritta sopra.