La legge 124/2017, all’art. 1, commi da 125 a 129, prevede l’obbligo di pubblicazione dei contributi ricevuti da pubbliche amministrazioni, se di importo complessivo superiore a euro 10.000 annui
Soggetti interessati
I soggetti interessati dagli obblighi di pubblicità e trasparenza riguardano tre principali categorie:
a) associazioni, Onlus, fondazioni;
b) cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri ex d.lgs. 286/98;
c) soggetti che svolgono attività di impresa
Sono esclusi i professionisti.
I soggetti erogatori considerati dalla normativa sono:
- pubbliche amministrazioni;
- società controllate da PA;
- società in partecipazione pubblica;
- associazioni, fondazioni o enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro (ai sensi dell’art. 2 bis D.lgs. 33/2017).
Le informazioni da pubblicare sono le seguenti:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione);
- denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
- data di incasso;
- causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”)
Come calcolare l’importo di 10mila euro
Il limite di euro 10.000 deve essere conteggiato con i seguenti criteri:
- occorre considerare sovvenzioni, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria
- principio di cassa, ovvero vanno considerati solo i contributi effettivamente percepiti
- il limite dei 10.000 deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione
- si suggerisce di indicare i contributi a fondo perduto relativi ai decreti “Rilancio” e “Ristori”: non avendo carattere generale, è preferibile conteggiarli nel computo dei 10.000 euro
- il 5 per mille è escluso dal computo
Il termine per l’adempimento
È fissato al 30 giugno di ogni anno e concerne gli importi incassati nel corso dell’anno precedente.
Modalità di pubblicazione
Le modalità per la pubblicazione previste dalla normativa sono le seguenti:
- società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria: la pubblicazione degli aiuti di Stato è effettuata in nota integrativa;
- società di capitali che redigono il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c.: l’obbligo è assolto mediante pubblicazione nel sito internet o sulla pagina internet dell’eventuale associazione di categoria alla quale si aderisce;
- associazioni e fondazioni: devono pubblicare le informazioni sui propri siti internet. In mancanza del sito dedicato, è possibile effettuare la pubblicazione sui portali digitali – quali la propria pagina facebook – oppure sulla pagina internet della rete associativa alla quale si aderisce (vedasi circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 2 dell’11 gennaio 2019);
- imprese non tenute alla redazione della nota integrativa: assolvono all’obbligo con la pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti sul sito internet aziendale o tramite le associazioni di categoria, quest’ultima possibilità è espressamente prevista dall’articolo 1, comma 125-bis del decreto Concorrenza n. 124/2017 per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e per quelli non tenuti alla redazione della nota integrativa.
Relativamente alle s.s.d. e a tutte le società di capitali che redigono il bilancio in forma abbreviata, si rileva la discrasia della norma, che non prevede l’indicazione dei contributi in nota integrativa (come avviene per le società soggette all’obbligo di redazione del bilancio in forma ordinaria): si suggerisce pertanto di darne comunque indicazione in nota integrativa, provvedendo inoltre alla pubblicazione sul sito internet; trattasi di un atteggiamento prudenziale, visto il pesante regime sanzionatorio.
Il regime sanzionatorio
L’inosservanza di questi obblighi, comporta una sanzione pari all’1% delle somme incassate (con un importo minimo di 2.000 euro), oltre all’obbligo di provvedere alla pubblicazione delle informazioni omesse; decorsi 90 giorni, qualora non si sia provveduto al pagamento della sanzione e alla pubblicazione delle informazioni richieste, è prevista la restituzione integrale delle somme ricevute.