La risposta è affermativa. Una recente massima del notariato (Consiglio notarile di Milano, Commissione Terzo settore, 14 luglio 2026) interviene a confermare la possibilità che lo statuto di un’associazione o di una fondazione di partecipazione - siano esse o meno enti del terzo settore - prevedano «l’automatica sospensione del diritto di voto e la conseguente perdita del diritto di partecipazione alle riunioni per l’associato o il partecipante che siano in mora con il pagamento della quota associativa o di altri contributi a cui siano tenuti nei confronti dell’ente». Si tratta di un autorevole parere interpretativo che offre spunti, anche sotto il profilo operativo, per una corretta regolamentazione e gestione del rapporto associativo. Vediamo perché
La risposta è affermativa. Una recente massima del notariato (Consiglio notarile di Milano, Commissione Terzo settore, 14 luglio 2026) interviene a confermare la possibilità che lo statuto di un’associazione o di una fondazione di partecipazione - siano esse o meno enti del terzo settore - prevedano «l’automatica sospensione del diritto di voto e la conseguente perdita del diritto di partecipazione alle riunioni per l’associato o il partecipante che siano in mora con il pagamento della quota associativa o di altri contributi a cui siano tenuti nei confronti dell’ente». Si tratta di un autorevole parere interpretativo che offre spunti, anche sotto il profilo operativo, per una corretta regolamentazione e gestione del rapporto associativo. Vediamo perché
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