Il quesito
Risposta di: Giancarlo ROMITI
Con il comma 1 dell’art. 36-bis del D.L. 75/2023, norma in vigore in vigore dal 17.08.2023, è stato introdotto un regime di esenzione IVA riferito a quelle prestazioni di servizi strettamente connesse alla pratica dello sport e dell’educazione fisica, incluse quelle didattiche e formative.
Sotto il profilo soggettivo è stato allargato l’ambito applicativo dell’esenzione, senza che quest’ultima sia più limitata alle sole prestazioni rese a favore di associati, soci o tesserati ma, al contrario, possa essere estesa alla generalità di chi esercita lo sport o l’educazione fisica.
Risulta dunque ormai superata l’impostazione tradizionale che subordinava il trattamento fiscale agevolato (de-commercializzazione) in materia Iva all’esistenza di un rapporto associativo o di tesseramento.
Si evidenzia inoltre che, dal punto di vista oggettivo, il sopra richiamato comma 1, in linea con il pensiero comunitario – e riprendendo la definizione di sport dettata dalla riforma: “qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli” – supera il concetto di attività sportiva riconosciuta e iscritta al RAS.
Considerato quanto precede gli ingressi al nuoto libero di meri frequentatori, già dal 17.08.2023, usufruiscono del regime di esenzione IVA ex art. 36 bis, c. 1, d.l. 75/2023, fattispecie applicabile anche a quelle prestazioni che sono a carico di società (ad esempio altre ASD/SSD) nei confronti delle quali dovrà essere emessa fattura in formato elettronico, mentre nei confronti dei privati dovrà essere emesso uno scontrino fiscale. Tali adempimenti in quanto, nel quesito in oggetto, trattasi di SSD non in regime 398/1991.
In merito al diritto alla detrazione ex art 19, commi 4 e 5, del DPR 633/72, si rimanda alla seconda parte dell’approfondimento Regime IVA degli enti sportivi: il “doppio binario”. Nel frattempo l’Amministrazione Finanziaria, con Circolare 7/E del 07.08.2026 (sulla quale si v. S. Andreani, Circolare A.d.E. 7/E: dall’art. 148 TUIR al lavoro sportivo, i chiarimenti dell’Agenzia), ha confermato la possibilità di optare per la dispensa dagli adempimenti ex art 36-bis DPR 633/72, beneficio a favore dei contribuenti che effettuano, esclusivamente o prevalentemente, operazioni esenti ai sensi del D.L. 75/2023.

