Il quesito
Risposta di: Redazione Fiscosport
L’associazione può documentare l’incasso in contanti mediante una ricevuta, preferibilmente numerata e datata, conservandone copia. È opportuno che il documento riporti la denominazione, la sede e il codice fiscale dell’associazione, i dati del soggetto che effettua il pagamento e del tesserato, la causale, l’importo, la modalità di pagamento (nel caso prospettato dovrà quindi essere indicato “pagamento in contanti” o anche solo “contanti”). Un eventuale firma non è necessaria, può essere opportuna solo a fini probatori.
Attenzione però: questa ricevuta attesta l’avvenuto incasso, ma non rende tracciabile il pagamento: la tracciabilità dipende dallo strumento utilizzato, quale bonifico, carta di debito o credito, assegno o altro sistema che consenta di ricostruire la movimentazione finanziaria.
La distinzione è particolarmente importante se il genitore intende beneficiare della detrazione IRPEF prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-quinquies), TUIR per le spese sostenute per l’attività sportiva dei ragazzi.
L’art. 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede, dal periodo d’imposta 2020, che la detrazione del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 TUIR – salve le eccezioni espressamente previste – spetti a condizione che il pagamento sia effettuato mediante versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri sistemi previsti dall’art. 23 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (v. per un approfondimento F. Romei, Come usufruire delle detrazioni per l’attività sportiva nella dichiarazione precompilata)
Pertanto, un pagamento in contanti, anche se regolarmente documentato da una ricevuta dell’ASD, non soddisfa il requisito della tracciabilità richiesto per la detrazione.

