Sulla base delle tabelle retributive aggiornate, dal 1° luglio 2026 i compensi orari minimi dei co.co.co. risultano i seguenti:
| Livello | Retribuzione mensile dal 01/07/2026 | Minimo orario co.co.co. | Massimo orario |
| Quadri | € 2.083,49 | € 15,05 | € 21,08 |
| I | € 1.989,04 | € 14,37 | € 20,12 |
| II | € 1.807,04 | € 13,06 | € 18,28 |
| III | € 1.636,42 | € 11,82 | € 16,55 |
| IV | € 1.506,82 | € 10,89 | € 15,24 |
| V | € 1.413,42 | € 10,21 | € 14,30 |
| VI | € 1.336,82 | € 9,66 | € 13,52 |
Le successive decorrenze già previste dal rinnovo operano dal 1° novembre 2026, dal 1° novembre 2028 e dal 1° novembre 2029 (vedasi tabella allegata).
L’aggiornamento dei minimi dal 1° luglio 2026 impone agli enti sportivi una verifica puntuale dei contratti in essere e dei nuovi incarichi da conferire. Anche quando il CCNL non sia direttamente applicabile, le nuove tabelle costituiscono un riferimento operativo rilevante per la corretta costruzione del compenso, per la prevenzione del contenzioso e soprattutto per il controllo della coerenza dei trattamenti economici rispetto al principio di assenza di scopo di lucro e di divieto di distribuzione indiretta di utili.
La novità interessa in modo particolare le collaborazioni coordinate e continuative, che rappresentano la forma contrattuale più diffusa nel settore dilettantistico. Il CCNL disciplina infatti le co.co.co. sportive e, secondo la lettura proposta, anche le collaborazioni amministrativo-gestionali di cui all’articolo 37 D.Lgs. 36/2021, prevedendo una specifica regolamentazione del contratto, dei contenuti essenziali, delle modalità di coordinamento, delle tutele in caso di gravidanza, malattia e infortunio, nonché dei criteri di determinazione del compenso.
Il punto centrale è rappresentato dall’articolo 23.8 del CCNL, secondo cui il corrispettivo spettante al collaboratore non può essere inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo. Poiché la collaborazione resta qualificata come rapporto di natura autonoma, non maturano straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, TFR o altri istituti propri del rapporto subordinato; a compensazione di tale mancata remunerazione, il CCNL prevede l’applicazione di una maggiorazione del 25% calcolata sulla retribuzione minima prevista per i lavoratori subordinati.
Il meccanismo di calcolo è il seguente: retribuzione mensile del livello di inquadramento, maggiorata del 25%, divisa per il coefficiente fisso mensile di 173 ore. Il limite massimo, rilevante ai fini del presidio contro la distribuzione indiretta di utili, è determinato applicando al compenso minimo l’ulteriore maggiorazione del 40% prevista dall’articolo 8 D.Lgs. 36/2021.
Resta tuttavia decisivo distinguere il piano della determinazione tabellare da quello dell’obbligatorietà: infatti, in linea generale, il CCNL non ha efficacia erga omnes e non si applica automaticamente a tutti i rapporti di lavoro del settore. Pertanto, per le co.co.co. sportive e amministrativo-gestionali genuinamente autonome non sussiste in via generale un obbligo automatico di applicare i minimi del CCNL, salvo che ricorrano disposizioni speciali o condizioni soggettive dell’ente.
Il CCNL mantiene, comunque, un’importante funzione di parametro esterno. Da un lato, può essere utilizzato quale indice di congruità del compenso in caso di contestazione; dall’altro, assume rilievo per verificare il rispetto del divieto di distribuzione indiretta di utili, atteso che l’articolo 8 D.Lgs. 36/2021 richiama il limite dei compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi comparativamente più rappresentativi, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze.






