Modalità di comunicazione del rapporto di lavoro
La Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n. 2/2023 del 25/10/20231 chiarisce che la comunicazione al RAS equivale a tutti gli effetti alla Comunicazioni al Centro per l’impiego effettuata sul sito del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) www.co.lavoro.gov.
Non si sentiva il bisogno di questo chiarimento perché è lo stesso legislatore ad affermarlo nel comma 3 dell’art. 28: “la comunicazione al Registro delle Attività Sportive dilettantistiche (RAS) equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l’impiego di cui all’art. 9 bis, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 1° ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/11/1996, n. 608 …”
La Circolare prosegue affermando che l’obbligo di comunicare i dati necessari alla individuazione del rapporto di lavoro sportivo può essere adempiuto, indifferentemente, tramite comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche oppure tramite la consueta comunicazione al centro per l’impiego2.
Nel decreto invece si legge (art. 28, comma 3) che gli Enti sportivi sono tenuti a comunicare attraverso il RAS i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro.
Termine di comunicazione
L’Ispettorato sottolinea che in base alle previsioni introdotte dal d.lgs. n. 120/2023 (c.d. correttivo bis), la comunicazione Unilav deve essere inviata entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro. I rapporti iniziati nel mese di settembre (data in cui è avvenuta la pubblicazione del decreto correttivo bis) dovranno essere comunicati entro il 30/10/2023.
L’INL aggiunge che anche per i rapporti di lavoro iniziati prima della pubblicazione del d.lgs. n. 120/2023, avvenuta in data 4 settembre u.s., (per i quali la comunicazione avrebbe dovuto essere preventiva) l’obbligo in questione possa essere assolto entro il 30 ottobre p.v.
Sappiamo perfettamente che l’unica funzione attiva all’interno del RAS è quella denominata “Unilav” ovvero di Comunicazione dei dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro.
Non sono, invece, ancora attive le funzioni relative all’iscrizione e alla tenuta del LUL per le quali si attendono, entro il 31/12/2023, le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari per consentire questi adempimenti.
Il 25/10/2023 la Circolare INL n. 2/2023 sostiene che fino a quando il RAS non sarà pienamente operativo la Comunicazione del rapporto di lavoro dovrà essere effettuata mediante la consueta comunicazione al Centro per l’Impiego.
Con una nota n. 459 del 26/10/2023 rettificata nello stesso giorno dalla nota n. 460 l’INL aggiunge che la ragione dell’utilizzo del canale ordinario è la necessaria integrazione applicativa del RAS con l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il MLPS, con cui sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti in parola.
MA … in questi giorni tutti gli Enti sportivi stanno inserendo i dati relativi ai contratti sottoscritti con i collaboratori sportivi, come da Vademecum del Dipartimento dello Sport, nel rispetto di quella che pensavamo essere la scadenza del 31/10/2023 (art. 28, comma 5, del d.lgs. 36/2021).
INVECE …la scadenza del 31/10/2023 si riferisce sicuramente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e il richiamo agli adempimenti forse non era relativo al modello Unilav ma alla comunicazione mensile Uniemens?
La Nota n. 460 dell’INL chiude con una ultima precisazione: si considerano valide tutte le comunicazioni che siano state già effettuate per il tramite del Registro alla data del 26/10/2023.
Ricapitolando:
- Art. 28 c. 3 del d.lgs 36/2021 precisa che l’associazione o la società sportiva è tenuta (quindi obbligata) a comunicare al RAS i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo;
- la circolare INL n. 2/2023 indica invece che l’obbligo di comunicare detti dati può essere adempiuto indifferentemente tramite comunicazione al RAS oppure tramite comunicazione al Centro per l’Impiego;
- poi, comunque, INL nella circ. 2/2023 indica che fino a quando il RAS non sarà pienamente operativo la comunicazione del rapporto di lavoro dovrà essere effettuata al centro per l’Impiego;
- infine, la nota INL n. 460 del 26/10/23 fa salve tutte le comunicazioni che siano state già effettuate per il tramite del RAS alla data del 26/10/23 (quindi vuol dire che il RAS, limitatamente alla funzione Unilav, è operativo e che le comunicazioni sono state recepite dal sistema).
C’è quindi da chiedersi: perché allora gli Enti devono utilizzare necessariamente il Centro per l’Impiego?
In questo modo gli enti sportivi sono obbligati a pagare prestazioni professionali al consulente del lavoro o altri soggetti abilitati quando invece avevano a disposizione una piattaforma semplice e intuitiva che consentiva loro di essere autonomi nell’adempimento…
Vogliamo comunque rassicurare tutti i nostri lettori perché – al momento in cui scriviamo queste righe (28 ottobre 2023) – sembra ormai certa la proroga dei termini di comunicazione dei rapporti di lavoro al 31/12/2023: nella legge di conversione del d.l. 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali è stato proposto un emendamento che recita:
Articolo 10-bis. (Proroga di termini in materia sportiva)
1. All’articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre».».
Pare anche imminente la pubblicazione del DPCM che individuerà le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti richiesti dalla norma.
- A poche ore dalla sua pubblicazione la circolare è stata commentata da Patrizia Sideri qui La Circolare INL sul lavoro sportivo: disattese le aspettative degli operatori [↩]
- L’INL conferma quanto era già indicato nella guida “Gestione dei lavoratori sportivi attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche” del Dipartimento dello Sport: ”Ogni ESD è tenuto a comunicare per via telematica, l’inizio, la cessazione, la trasformazione e la proroga di un rapporto di lavoro sportivo, qualunque sia l’importo riconosciuto, al Centro per l’Impiego….Per farlo, il datore di lavoro è tenuto a compilare e inviare un modulo standard che prende il nome di “Comunicazione obbligatoria Unificato Lav” abbreviato “Unilav”. Limitatamente alle collaborazioni coordinate e continuative sportive, tale adempimento, dal 1° luglio, può essere assolto anche all’interno del Registro” [↩]