L’Istituto, in primo luogo, fa una distinzione tra i soggetti tutelati e non tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al T.U. approvato con il d.p.r. del 30 giugno 1965, n. 1124.
Lavoratori coperti da INAIL | Non sono tutelati dall’INAIL |
I lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico (art. 34, comma 1, d.lgs. 36/2021) | i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa sportiva ai quali si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 2895 (art. 34, comma 3, del D. Lgs 36/2021) |
i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato (art. 30, comma 5, d.lgs. 36/2021) | i volontari che svolgono attività sportiva, anch’essi assicurati obbligatoriamente con polizze private (art. 34, comma 4, del D. Lgs 36/2021) |
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale (art. 37, comma 2, d.lgs. 36/2021) | il personale dei Gruppi sportivi militari e dei Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato nonché gli atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, in quanto al personale di Esercito, Marina e Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, ecc., (sportivo o meno) non si applica in via generale la tutela dell’Inail ma la specifica disciplina prevista dagli ordinamenti di appartenenza. |
i prestatori di lavoro occasionale (art. 25, comma 3-bis del d.lgs. 36/2021) se rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96/2017 (ex voucher INPS) | lavoratori sportivi autonomi, nel settore dilettantistico e professionistico che rendono la prestazione in base a un contratto d’opera (art. 2222 del c.c.) anche in maniera occasionale |
I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che prestino la propria attività in qualità di volontari o in qualità di lavoratori sportivi |
I lavoratori subordinati sportivi, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, sono sottoposti all’obbligo assicurativo INAIL.
Conseguenze:
1. Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.
Esso costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
a) l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.
In presenza di uno dei tre requisiti sopra descritti non è prevista l’assicurazione obbligatoria presso l’Inail, trattandosi di lavoro autonomo.
2. Dal 1° luglio 2023 viene meno la tutela assicurativa dell’Inail per i lavoratori autonomi di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, vale a dire gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, i direttori tecnici e gli istruttori presso società sportive, per i quali la normativa previdenziale previgente stabiliva l’obbligo di iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dell’Inps.
L’art. 35, comma 4, del d.lgs. 36/2021 consente a queste figure già iscritte al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo di optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento; l’esercizio di tale opzione non rileva ai fini INAIL. Se sono lavoratori autonomi non sono soggetti all’obbligo assicurativo.
3. La Circolare ricorda che continuano a essere esclusi dalla tutela dell’Inail gli infortuni occorsi agli atleti professionisti per l’attività svolta a favore delle squadre nazionali (esempio squadra nazionale di calcio) e quindi per la Federazione di appartenenza, in quanto le prestazioni che l’atleta professionista svolge per la propria Federazione sono state ricondotte dalla giurisprudenza all’ambito del rapporto di lavoro autonomo. Ricorre, infatti, il requisito previsto dall’articolo 27, comma 3, lettera a), che ricalca quanto già previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera a), della legge 23 marzo 1981, n. 91 e cioè il fatto che l’attività è svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo1.
Ai fini della tutela assicurativa, si deve pertanto distinguere:
- l’infortunio occorso all’atleta durante l’attività svolta per conto della propria società (professionistica) in dipendenza del rapporto di lavoro subordinato sportivo da quello accaduto per
- l’attività svolta per conto della propria Federazione, inquadrato come rapporto di lavoro autonomo, per il quale non opera la copertura assicurativa Inail.
4. Continuano a essere esclusi dalla tutela dell’Inail anche i maestri di sci e le guide alpine, iscritti negli appositi albi professionali regionali previsti rispettivamente dall’articolo 3 della legge 8 marzo 1991, n. 8120 e dall’articolo 4 della legge 2 gennaio 1989, n. 621, che esercitano l’attività come soci di società o associati in scuole, trattandosi anche in questo caso di lavoratori autonomi per i quali non ricorre il requisito soggettivo richiesto dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
L’INAIL passa in rassegna le tipologie contrattuali previste dal d.lgs. 36/2021 e per ognuna di esse individua gli elementi necessari per il calcolo del contributo assicurativo: la base imponibile (retribuzioni/compensi), il settore, la tariffa e il premio.
Lavoro subordinato
L’assicurazione all’Inail dei lavoratori subordinati sportivi è disciplinata specificatamente dall’articolo 34, commi 1 e 2, del d.lgs.36/2021 che stabilisce:
I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all’articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con l’Autorità delegata in materia di sport, su proposta dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.
In attuazione della predetta disposizione, nel testo in vigore prima delle modifiche disposte dall’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 (c.d. primo correttivo), è stato adottato il decreto 21 novembre 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato 16 dicembre 2022, concernente “Retribuzioni e riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo e data di decorrenza dell’obbligo assicurativo dei lavoratori sportivi subordinati di cui all’articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”.
L’INAIL, nella circolare, dichiara che, allo stato attuale, per determinare i premi assicurativi, occorre far riferimento al suddetto decreto anche se il 1° correttivo richiedeva per l’adozione del decreto interministeriale in argomento il concerto con l’Autorità delegata in materia di sport.
Retribuzioni e riferimenti tariffari
La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita stabilito dall’articolo 116, comma 3, del d.p.r. 1124/1965.
Per quanto riguarda i riferimenti tariffari, i datori di lavoro dei lavoratori sportivi indicati all’articolo 25, (come già i datori di lavoro degli sportivi professionisti di cui all’articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91) sono classificati nella gestione industria2e, riguardo alle Tariffe dei premi, si fa riferimento a quelle approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019.
La Circolare INAIL 46/2023 riprende le figure rientranti nella definizione di lavoratore sportivo:
Figure di lavoratori | Voce di Tariffa | Premio |
Atleti | 0590 | 79 per mille |
Direttore tecnico – sportivo, preparatori atletici | 0590 | 79 per mille |
Istruttori | 0610 | 9 per mille |
Allenatori, maestri e selezionatori | 0590 | 79 per mille |
Direttori di gara settore professionistico | 0590 | 79 per mille |
Altri tesserati | Individuata sulla base della descrizione indicata dal soggetto assicurante nella denuncia di iscrizione |
La Circolare n. 46/2023 esclude dalla tutela dell’Inail i direttori di gara e i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico.
Apprendistato
La tutela assicurativa Inail dei giovani atleti assunti con contratto di apprendistato è stabilita espressamente dall’articolo 30, comma 5, del d.lgs. 36/2021, che ha previsto l’applicazione ai rapporti di lavoro in questione dell’articolo 34 dello stesso decreto, che disciplina ai commi 1 e 2 l’assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori sportivi subordinati3.
Si ricorda che gli oneri assicurativi per gli apprendisti sono accertati e riscossi dall’Inps, che provvede a trasferire all’Inail le somme spettanti per la copertura assicurativa antinfortunistica dei lavoratori in questione.
Il decreto 28 marzo 2007 del MLPS, di concerto con il MEF, infatti, ha stabilito la ripartizione della predetta contribuzione fra le gestioni previdenziali interessate, tra cui l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dell’Inail, per la quale è prevista la misura pari 0,30% del predetto 10%.
Collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
I lavoratori titolari dei rapporti di collaborazione in argomento non sono solo lavoratori sportivi, infatti le mansioni di carattere amministrativo–gestionale sono espressamente escluse dall’art. 25, che definisce il lavoratore sportivo.
L’articolo 37, comma 2, dispone: “Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell’obbligo assicurativo di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all’articolo 34, comma 1, secondo periodo“.
I lavoratori in questione prima della riforma in argomento erano esclusi dalla tutela dell’Inail in quanto i loro compensi rientravano tra i “redditi diversi” ai sensi del previgente articolo 67, comma 1, lettera m), del T.U.I.R. e non tra i “redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente” di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del medesimo decreto, a cui fa riferimento l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 ai fini dell’assicurazione dei lavoratori parasubordinati.
Nella Circolare l’Istituto sottolinea che, dal 1° luglio 2023, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale sono assicurati obbligatoriamente all’Inail in presenza dei seguenti requisiti:
a) oggetto della collaborazione è l’attività amministrativo-gestionale;
b) il rapporto di collaborazione si concreta in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa;
c) la collaborazione è resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP;
d) il collaboratore non è un professionista obbligatoriamente iscritto in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali che fornisce l’attività di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione.
Il committente, ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del d.lgs. 38/2000, è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal d.p.r. n. 1124/1965, e il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente. Per quanto riguarda i criteri di determinazione dei premi assicurativi, e in particolare le retribuzioni e i riferimenti tariffari, l’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 36/2021, rinvia al medesimo decreto interministeriale di cui all’articolo 34, comma 1, secondo periodo, pertanto, allo stato, si applica il decreto interministeriale 21 novembre 2022.
Compensi e riferimenti tariffari
Per quanto riguarda i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa amministrativo-gestionale la base imponibile da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è costituita dai compensi effettivamente percepiti, individuata ai sensi dell’articolo 29 del d.p.r. n. 1124/1965, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail dall’articolo 116, comma 3, del medesimo decreto.
I citati minimali / massimali devono essere divisi per 12 mesi lavorativi e l’importo così ottenuto moltiplicato per i mesi (o frazioni di mesi) di durata del rapporto. Per i rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno, la misura dei compensi dev’essere preliminarmente ripartita per i mesi (o frazioni di mesi), di durata del rapporto.
Dal 1° gennaio 2023 il minimale annuo è pari a € 17.870,70 e il massimale pari a € 33.021,30; i corrispondenti valori mensili sono:
dal 1° gennaio 2023 | Euro |
Minimo e massimo mensile | 1.481,73 – 2.751,78 |
Se il compenso medio mensile come sopra ottenuto:
- è di importo compreso fra i limiti del minimale e massimale mensile lo stesso, moltiplicato per i mesi di durata del contratto, costituirà la base imponibile per il calcolo del premio;
- è di importo superiore o inferiore al massimale / minimale mensile, la base imponibile sarà comunque pari a detto massimale / minimale, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto.
In caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con più committenti, ciascuno dei committenti deve determinare l’imponibile contributivo per la quota di sua competenza. Questo vuol dire che ogni committente potrebbe dover pagare il premio INAIL sui minimali stabiliti ogni anno dall’Istituto.
Riguardo alla tariffa, l’attività del co.co.co A/G consiste nell’attività d’ufficio, che è classificata alla voce 0722 della gestione Industria delle Tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, con tasso medio del 5,00‰. Si ricorda che la voce di tariffa 0722 comprende anche l’eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l’accesso ad altri uffici.
Figure di lavoratori | Voce di Tariffa | Premio |
Co.co.co A/G | 0722((La voce di tariffa 0722 comprende anche l’eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l’accesso ad altri uffici.)) | 5 per mille |
Prestatori di lavoro occasionale
Anche l’INAIL nella circolare evidenzia il dubbio interpretativo della locuzione “prestatori di lavoro occasionale secondo la normativa vigente”.
Qualora le prestazioni occasionali rientrino nell’ambito applicativo dell’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (c.d. PREST.O), si applicherà l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al d.p.r. n. 12124/1965.
In questo caso sono interamente a carico dell’utilizzatore sia la contribuzione previdenziale alla Gestione separata Inps di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33% del compenso, sia il premio INAIL nella misura del 3,5% del compenso.
Esulano, invece, dalla normativa in questione e quindi dall’assicurazione obbligatoria dell’Inail, i lavoratori autonomi occasionali (art. 2222 del c.c.).
Adempimenti dei soggetti assicuranti ai fini dell’obbligo assicurativo
I committenti e i datori di lavoro devono presentare la denuncia di iscrizione all’Inail con l’apposito servizio online, indicando nella denuncia i compensi e/o le retribuzioni che presumono di corrispondere nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e nel 2024.
In considerazione dell’incertezza in merito all’obbligo assicurativo presso l’Inail, chiarito soltanto a seguito della pubblicazione del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120 (correttivo bis), le denunce di iscrizione saranno considerate nei termini se presentate entro il 30 novembre 20234.
Entro il medesimo termine del 30 novembre 2023 devono essere presentate le denunce di variazione, nel caso in cui il soggetto assicurante, già titolare di codice ditta e posizione assicurativa attiva, debba denunciare nuovi rischi.
I soggetti assicuranti che alla data del 1° luglio 2023 sono già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai lavoratori per i quali dalla predetta data opera la copertura assicurativa Inail, non devono presentare denuncia di iscrizione né di variazione ma verseranno i premi assicurativi dovuti per il 2023 con l’autoliquidazione 2023/2024, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa dal 1° luglio 2023 l’assicurazione, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa.
La circolare INAIL che è stata commentata ha il pregio di essere molto dettagliata (ben 27 pagine) ma, così come ha fatto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare 2/2023 (integrata con la Nota 459 e 460) ha dato una nuova scadenza: 30/11/2023.
Ogni ente (oggi l’INAIL ieri l’Ispettorato del lavoro), ognuno per quanto di sua competenza, interviene con un circolare e con una scadenza… ovviamente ognuna diversa dall’altra!
- L’articolo 27 disciplina specificatamente il rapporto di lavoro sportivo degli atleti nei settori professionistici, disponendo ai commi 2 e 3: 2. Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato. 3. Esso costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: a) l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno. In presenza di uno dei tre requisiti sopra descritti non è prevista l’assicurazione obbligatoria presso l’Inail, trattandosi di lavoro autonomo. [↩]
- Secondo la Circolare INAIL 46/2023 in commento, potrebbe sussistere la possibilità, al ricorrere delle relative condizioni, di un inquadramento dei datori di lavoro anche in altri settori (ad esempio, il settore dei servizi), con attribuzione del relativo codice statistico da parte di Inps. [↩]
- Art. 30, comma 5, del d.lgs.36/2021:” Agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano gli art. 26, commi 1 e 3 (deroghe alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato in considerazione della specialità del settore sportivo), 32 (controlli sanitari), 33 (sicurezza dei lavoratori), 34 (assicurazioni contro gli infortuni)”. Del resto, l’articolo 42 del d.lgs. 81/2015, in linea con la previgente disciplina, ha previsto al comma 6, lettera a), la tutela dell’Inail per tutti gli apprendisti, tutela peraltro già stabilita dall’articolo 4, comma 1, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo cui sono compresi nell’assicurazione: (…) 4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge. [↩]
- In deroga all’articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 che stabilisce che la denuncia di iscrizione deve essere presentata contestualmente all’inizio dei lavori, cioè entro il giorno di inizio dell’attività che deve essere assicurata. [↩]