Come riportato nel nostro articolo “Assicurazione obbligatoria per imprese contro calamità naturali: scadenza (forse) 31 marzo 2025“, la legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative contro i danni causati da calamità naturali. Ma già il titolo anticipava una possibile proroga. Che in effetti è arrivata sul filo di lana…
Le nuove scadenze
Come accennato le scadenze che impongono le imprese italiane a stipulare un’assicurazione obbligatoria contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali non sono le medesime per tutte; ecco il calendario voluto dal Governo:
- grandi imprese: il termine per stipulare la polizza è rimasto quello del 31 marzo 2025: è tuttavia previsto un periodo di tolleranza di 90 giorni, durante il quale non saranno applicate sanzioni in caso di mancato adempimento
- medie imprese: la scadenza è prorogata al 1° ottobre 2025
- piccole e micro imprese: il termine è ulteriormente spostato al 1° gennaio 2026
Definizione delle categorie di imprese
La classificazione delle imprese segue i criteri stabiliti dalla Direttiva Delegata (UE) 2023/2775, che aggiorna la Direttiva 2013/34/UE in materia di bilanci d’esercizio. Secondo questa normativa:
- Microimprese: imprese che non superano i limiti numerici fissati per due dei seguenti tre criteri:
- Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 350.000 euro.
- Importo netto del fatturato: 700.000 euro.
- Numero medio dei dipendenti durante l’esercizio: 10.
- Piccole imprese: imprese che non superano i limiti numerici fissati per due dei seguenti tre criteri:
- Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.000.000 euro.
- Importo netto del fatturato: 8.000.000 euro.
- Numero medio dei dipendenti durante l’esercizio: 50.
- Medie imprese: imprese che non superano i limiti numerici fissati per due dei seguenti tre criteri:
- Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 20.000.000 euro.
- Importo netto del fatturato: 40.000.000 euro.
Ricordiamo in chiusura che l’obbligo assicurativo vale anche per le società sportive, sia quelle professionistiche che quelle dilettantistiche, e non invece per le associazioni.